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Nel caso di investimento di un pedone che attraversi la strada, la responsabilità del conducente del mezzo investitore si esclude solo quando questi si trovi nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone stesso, così da non poterne osservare tempestivamente i movimenti. A ribadire il concetto la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 57353/2018 depositata il 19 dicembre.

Il caso. La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale capitolino riconoscendo la responsabilità di un motociclista per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina della circolazione stradale, per avere investito un pedone intento all’attraversamento della sede stradale in via Aurelia a Roma in prossimità dell’accesso all’ospedale San Carlo, da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo, provocandogli lesioni personali da cui era conseguita la morte.

Il giudice di appello evidenziava che sulla base degli accertamenti acquisiti agli atti e dell’esame testimoniale del figlio della persona offesa, il mancato tempestivo avvistamento del pedone era senz’altro attribuibile a colpa del conducente, a prescindere dall’inosservanza da parte del pedone dell’obbligo di avvalersi degli appositi passaggi pedonali, trattandosi di un’operazione agevolmente percepibile in quanto realizzata su una strada rettilinea, adeguatamente illuminata, e per di più in prossimità di un nosocomio. La vittima, inoltre, era stata investita dopo aver percorso oltre metà della sede stradale, impiegando un tempo di alcuni secondi, da ritenersi assolutamente sufficiente per consentire al conducente del veicolo un’adeguata perlustrazione della strada e per predisporre una manovra di emergenza, così da potersi ritenere che la condotta del pedone non era né eccezionale né imprevedibile, anche perché non era risultato dimostrato che questi avesse accelerato il passo in prossimità dell’incrocio con il motoveicolo.

Il motociclista tuttavia ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza affidandosi ad un unico motivo, con il quale deduceva la violazione di legge anche processuale nella valutazione della prova della colpa. Secondo gli Ermellini, però, il ricorso è manifestamente infondato, “in quanto – si motiva nella sentenza – teso ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, laddove le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata”.

Venendo comunque nel concreto, secondo la Suprema Corte “il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha rappresentato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali che, la condotta di guida del (omissis) era certamente improntata a distrazione e mancata perlustrazione della sede stradale, atteso che la presenza del pedone era agevolmente percepibile da un attento utente della strada, sia in ragione della lunghezza dell’attraversamento pedonale (oltre dieci metri la lunghezza complessiva della carreggiata), sia del fatto che il pedone aveva intrapreso l’attraversamento con largo anticipo (alcuni secondi) rispetto all’istante della collisione, dopo avere percorso circa i due terzi dell’attraversamento, sia del fatto che il motociclista, nonostante una andatura non eccessiva, aveva omesso del tutto di apprestare qualsivoglia manovra di salvataggio, sia infine in ragione del fatto che il teste oculare, figlio della persona offesa, aveva escluso che il padre, ottantenne, si fosse avventurato in un attraversamento incauto o repentino”.

Sotto questo profilo pertanto – conclude la sentenza – il giudice di appello ha svolto buon governo delle risultanze processuali escludendo la ricorrenza di elementi eccezionali perturbatori che potessero avere precluso all’imputato la possibilità di percepire la presenza della persona offesa intento nell’attraversamento pedonale, laddove la giurisprudenza del S.C. esclude la responsabilità del conducente, in ipotesi di investimento del pedone che attraversi la sede stradale, solo allorquando lo stesso si trovi nella oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile (sez.IV, 2.7.2013 n.33207, Corigliano, Rv.255995; 16.4.2008 n.20027). In particolare in ipotesi assolutamente sovrapponibile alla presente è stato affermato dalla Suprema Corte che per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l’investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili sez.IV, 20.2.2013, Calarco, Rv.255288)”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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