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Non sempre è facile, dopo un incidente si è scossi, quand’anche non si è rimasti feriti, si è contrariati o si ha fretta di raggiungere il posto di lavoro, ma ci sono alcune incombenze che è opportuno non sottovalutare, anzi, che richiedono la massima attenzione e tutto il tempo necessario.

Una di queste, nel caso ovviamente non vi siano lesioni gravi né particolari motivi di discussione sulle responsabilità, è sicuramente una scrupolosa, fedele e dettagliata compilazione del modello Cai.

Perché, anche laddove sia sottoscritta da ambo le parti, la Constatazione Amichevole d’Incidente non fa fede assoluta e le sue conclusioni possono essere disconosciute se chiaramente incompatibili con gli accertamenti effettuati in sede di giudizio.

 

La causa per il ristoro dei danni al veicolo

A ricordarlo è la Cassazione, con l’ordinanza n. 8451/2019 depositata il 27 marzo 2019. A ricorrere alla Suprema Corte un automobilista siciliano che chiedeva l’annullamento della sentenza del 18 novembre 2015 con cui il Tribunale di Ragusa, respingendo a sua volta il precedente ricorso contro la sentenza del Giudice di pace di Augusta, aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria, per danni alle cose, esperita dal ricorrente nei confronti di un altro automobilista e della sua compagnia di assicurazioni per un sinistro occorso nel dicembre 2007, lungo la strada provinciale n. 3 Augusta-Catania.

L’uomo lamentava il fatto che la sua auto sarebbe stata “violentemente investita” da quella condotta dalla controparte, che avrebbe invaso la corsia opposta colpendola “con lo spigolo anteriore sinistro”, tanto che, in conseguenza del “violento urto ed anche a causa dell’abbondante pioggia che rendeva viscido il selciato”, egli avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere,contro “un muretto presente alla sua destra” e riportando ingenti danni alla parte anteriore e alla fíancata destra: danni dei quali l’automobilista chiedeva appunto il ristoro ai soggetti convenuti in giudizio.

 

L’efficacia del modulo CAI

La particolarità del caso specifico è dato dal fatto che il ricorrente aveva prodotto una Cai che deponeva in questo senso, ma il Tribunale di Siracusa, confermando il pronunciamento del giudice di pace di rigetto della domanda risarcitoria, aveva ritenuto che il modello non avesse “efficacia vincolante verso nessuna delle parti convenute”, e in particolare che esso avesse generato una mera “presunzione semplice”, che, nella specie, sarebbe stata superata sulla base delle risultanze della CTU.

La consulenza tecnica, infatti, aveva rilevato tutta una serie di notevoli discrepanze rispetto alla dinamica contenuta nel Cai, rilevando, ad esempio, l’assenza di evidenti danni nella vettura di controparte, così come, in quella del ricorrente, l’assenza di “un danno significativo al paraurti anteriore, sul lato sinistro, se non qualche lievissimo striscio”. Evenienze che avevano portato il giudice d’appello a escludere che potesse esservi stato “scontro violento tra i veicoli”.

E d’altra parte, la presenza di semplici striature anche sulle fiancate delle due automobili aveva indotto il Tribunale a ipotizzare al massimo una “collisione per strisciamento e non per scontro”.

 

La Cassazione respinge il ricorso

Il ricorso anche per Cassazione dell’automobilista, sulla scorta di sei motivi di doglianza, tuttavia, è stato rigettato.

Quel che qui preme sono le asserzioni della Suprema Corte relativamente alla Cai. “In materia di responsabilità da sinistro stradale – recita l’ordinanza -, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.

In particolare, è stata fatta salva – nella giurisprudenza di questa Corte – la possibilità per l’adito giudicante di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di constatazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio in base ad elementi come quelli valorizzati, nella specie, dalla sentenza impugnata, ovvero, alla luce dell’entità dei danni riportati dal veicolo dell’attore, della situazione dei luoghi, nonché della mancanza di un qualsivoglia danno a carico del conducente antagonista”.

Secondo i giudici del Palazzaccio, la verifica di tale “incompatibilità logica””si pone come “una sorta di momento antecedente rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria contenuta nel CID”, fermo restando, peraltro, che essa resterebbe comunque “oggetto di libera valutazione nei confronti dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell’art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte”.

In conclusione, dunque, il modello di constatazione amichevole, oltre ad essere il più fedele possibile, va effettuato con precisione, va possibilmente affiancato e supportato da foto, onde rendere la dinamica dei fatti quanto più chiara possibile ed evitare che un domani il Cid, per quanto regolarmente firmato, possa essere messo in discussione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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