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In caso di incidente stradale (ma anche di infortunio sul lavoro), si può richiedere anche il risarcimento per il danno da incapacità lavorativa.

Per definirne la liquidazione, in caso si tratti di soggetti che al momento non hanno un impiego, i giudici in genere pongono a base del calcolo il triplo della pensione sociale, ma se il danneggiato è percettore di reddito, per quanto modesto, è quest’ultimo a dover essere preso come riferimento. A ribadire questo principio la Cassazione, con l’ordinanza n. 41710/21 depositata il 28 dicembre 2021.

La causa per essere risarcito di un motociclista che ha perso una gamba in un incidente

La vicenda riguarda un grave sinistro stradale a causa del quale un giovanissimo motociclista aveva subito l’amputazione di una gamba. Nella causa per il risarcimento avanti il Tribunale di Pesaro, intentata dalla vittima e dai suoi familiari, il giudice aveva ravvisato un concorso di colpa nella misura del 50 per cento a carico del centauro e del conducente dell’auto con cui questi si era scontrato, condannando quindi l’automobilista e la compagnia di assicurazione della vettura a liquidare al danneggiato la somma di 155mila euro per il danno non patrimoniale, 7mila euro per il rimborso spese, 16mila euro a titolo di spese future e 29 euro quale danno patrimoniale futuro.

Danneggiato risarcito ma per metà essendo stato giudicato corresponsabile del sinistro

La sentenza era stata impugnata dal motociclista e dai suoi congiunti, ma la Corte d’appello di Ancona, con pronunciamento del 2018, aveva accolto l’appello solo quanto agli importi liquidati in favore dei suoi genitori, rigettandolo per il resto e confermando la concorrente responsabilità.

Per quello che qui interessa, per i giudici di secondo grado era corretto il criterio adottato della liquidazione in via equitativa del danno patrimoniale mediante il riferimento al triplo della pensione sociale, avendo il Tribunale tenuto conto sia dei redditi particolarmente modesti percepiti dal centauro all’epoca del sinistro sia del fatto che per la sua giovane età non fosse possibile desumere l’espletamento da parte sua della medesima attività per tutta la durata della vita lavorativa.

 

Il centauro ricorrere Cassazione e contesta anche il criterio del triplo della pensione sociale

Il danneggiato quindi ha proposto ricorso anche per Cassazione con cinque motivi. Quelli che qui premono, e peraltro gli unici accolti, sono quelli relativi per l’appunto, all’oggetto di questo approfondimento. La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, spiegano infatti gli Ermellini, “deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale”.

La Suprema corte gli dà ragione sul motivo sul danno patrimoniale da incapacità lavorativa

Il ricorso a quest’ultimo criterio, ai sensi dell’art. 137 del codice delle assicurazioni, infatti, può essere consentito “solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell’infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato”.

 

Se il danneggiato percepisce un reddito, anche se modesto, va preso questo come base

Nello specifico invece il giudice di merito aveva applicato il criterio del triplo della pensione sociale “nonostante avesse accertato – rimarca la Suprema Corte – l’esistenza di una produzione di redditi, sia pure particolarmente modesti, e di un’attività professionale, della quale ha escluso solo la possibilità che potesse essere svolta per tutta la durata della vita lavorativa data la giovane età del danneggiato”.

Di più, la Corte territoriale aveva anche valutato l’esistenza di dichiarazioni dei redditi, escludendo tuttavia l’ammissibilità della relativa produzione documentale non sulla base del mancato rispetto delle preclusioni processuali, ma alla luce delle considerazioni in ordine alle ragioni di adozione del criterio del triplo della pensione sociale.

L’esistenza di un’attività professionale, sia pur produttiva di redditi modesti, e di dichiarazioni dei redditi esclude la ricorrenza dello stato sostanziale di disoccupazione, a cui soltanto la giurisprudenza collega la possibilità di utilizzazione del criterio del triplo della pensione sociale” ribadiscono i giudici del Palazzaccio.

La sentenza è stata quindi cassata relativamente a questi motivi e il giudice di merito in sede di rinvio dovrà quindi valutare, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, “il reddito effettivamente perduto dalla vittima per il grado di incapacità lavorativa. E in tale indagine dovrà valutare anche le dichiarazioni dei redditi delle quali è stata ritenuta l’inammissibilità per un profilo di ritenuta (a torto, ndr) irrilevanza probatoria”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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