Il delitto di fuga (art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992) si configura anche nel caso in cui colui che ha causato un incidente con danni alle persone effettui sul luogo una sosta momentanea del tutto insufficiente alla sua identificazione e a quella del veicolo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con una recente sentenza, la n. 18406/2018, depositata il 27 aprile scorso. La Suprema Corte si è trovata ad esaminare il ricorso di un automobilista friulano contro la sentenza della Corte d’Appello di Trieste.
L’uomo era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 6, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere omesso di fermarsi (reato c.d. di “fuga”), dopo avere tamponato con la propria automobile, il 29 luglio 2013, un’autovettura condotta da una donna, che aveva riportato la “distorsione del rachide cervicale”, mentre era stato assolto dall’accusa di non avere prestato soccorso (omissione di soccorso stradale di cui all’art. 189, comma 7, del d. Igs. n. 285 del 1992), e, in conseguenza, condannato alla pena di giustizia. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna di primo grado con l’eccezione di una riduzione della durata della sospensione della patente.
Nel suo nuovo ricorso in Cassazione l’automobilista ha obiettato di aver in realtà rispettato l’obbligo di fermarsi, com’è emerso nel dibattimento. La Corte di merito, dunque, avrebbe errato in diritto perché, a suo dire, avrebbe mostrato di credere che la fattispecie di cui all’art. 189 co. VI cod. str. sia integrata non solo dalla violazione dell’obbligo di fermarsi, ma anche da quello di fornire le proprie generalità. Così facendo, i Giudici di secondo grado avrebbero erroneamente ampliato la fattispecie in discorso: l’obbligo del conducente coinvolto in un sinistro stradale di fornire le generalità e le informazioni utili anche ai fini risarcitori esulerebbe dall’area del penalmente rilevante, costituendo un autonomo illecito amministrativo. Inoltre, il ricorrente contestava anche la sussistenza dell’elemento soggettivo psicologico del delitto contestato, essendo rimasto fermo sul luogo del sinistro, come sosteneva, per alcuni minuti.
Per gli Ermellini tuttavia il ricorso è infondato. “Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti – recita la sentenza – i Giudici di merito non hanno identificato il reato di “fuga” tout-court nel non fornire le generalità, avendo, invece, descritto una fermata, temporalmente breve, comunque del tutto inutile rispetto alle finalità che la norma mira a tutelare, non avendo l’imputato fornito le proprie generalità, non essendosi informato delle condizioni della persona che aveva patito il tamponamento, non avendo – ciò che maggiormente rileva – in alcun modo consentito la ricostruzione della dinamica del sinistro né avendo atteso l’arrivo delle forze dell’ordine, pur avendo assistito alla telefonata di soccorso ai Vigili urbani, né essendosi reso reperibile e, anzi, essendosi addirittura sottratto al controllo dei Carabinieri, cui non ha aperto la porta di casa. Una situazione fattuale, quindi, che ben si inquadra in quella decisa dai precedenti di legittimità correttamente evocati dal Tribunale, con l’adesione della Corte di appello“.
Del resto, aggiunge la Cassazione, “assai condivisibilmente si è ritenuto che «integra il reato di cui all’art. 189, commi primo e sesto, c.d.s. (cosiddetto reato di “fuga”), la condotta di colui che – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie “per pochi istanti”), senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo (La Corte ha rilevato che il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l’identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica)»”.
La Suprema Corte, quanto poi al tema del dolo, ha infine sottolineato che “la ricostruzione degli accadimenti operata dai Giudici di merito sottintende chiaramente la sussistenza della volontà consapevole dell’imputato di sottrarsi ai doveri di collaborazione per la ricostruzione dell’incidente ed è sviluppato mediante adeguata valorizzazione della condotta sia contemporanea che successiva al fatto: secondo quanto accertato nell’istruttoria testimoniale, era visibilmente ubriaco si è persino sottratto alle ricerche dei Carabinieri”.
Ergo, ricorso respinto e condanna confermata.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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