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Non è scusabile per colpa lieve il pediatra che rinvia la visita domiciliare e che, quando la esegue, non si accorge che il bambino è affetto da una grave infezione. Per la Cassazione non può infatti sminuirsi in alcun modo il comportamento “ingiustificatamente attendista del medico“. Con la sentenza n. 3206/2019 depositata il 23 gennaio 2019, la Suprema Corte ha definitivamente deliberato in merito ad una tragica vicenda avente ad oggetto una controversia riconducibile al campo di applicazione della legge Balduzzi.

Il caso. Con sentenza del 21 febbraio 2018 la Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di una pediatra in ordine al contestato reato di omicidio colposo ai danni di un bambino. Si addebitava alla sanitaria di aver cagionato colposamente il decesso del piccolo, di soli mesi 17, per avere prima omesso di visitarlo, nonostante il bambino continuasse ad avere febbre elevata, come comunicato telefonicamente dalla madre, limitandosi a prescrivere paracetamolo in supposte e poi ibuprofene; successivamente, per non aver formulato una corretta diagnosi, nonostante un’importante ed improvvisa diminuzione della temperatura corporea del bambino; per non aver visto, dopo averlo visitato, la comparsa di esantema petecchiale sul corpo, segno di sepsi batterica in atto, concludendo che non si riscontrava nulla di grave, ma semplici sintomi di influenza; per aver omesso una visita accurata dei parametri del piccolo, che avrebbe fornito dati obiettivi sul severo quadro clinico di polmonite in atto, in tal modo impedendo che fossero fornite le cure vitali. Il bambino spirava in quella stessa serata.

La Corte territoriale, sulla base delle emergenze processuali, aveva ritenuto la condotta dell’imputata affetta da grave negligenza e imperizia, atteso che la stessa, in occasione della visita, non misurò la temperatura del bambino, sottovalutando pesantemente il quadro complessivo che aveva davanti, connotato da un abbassamento forzoso della temperatura, non accompagnato dal benessere generale del piccolo paziente. In occasione della stessa visita non riscontrò alcun rumore polmonare, pur essendosi resa conto delle difficoltà respiratorie del piccolo, e, senza alcun tipo di approfondimento, e solo in via cautelativa – stante la diffusione della scarlattina nell’asilo nido dei bambini – prescrisse l’antibiotico Augmentin.

I giudici di appello avevano evidenziato il breve lasso temporale intercorso fra la visita della dottoressa, alle 18.00 circa, e l’intervento la sera stessa del 118 chiamato dalla madre (poco dopo le ore 20.00), ed il rapido peggioramento delle condizioni respiratorie e generali del bambino in poco più di due ore dalla visita, fondando anche su tale aspetto l’imperizia e la negligenza dell’imputata, ritenendo che la stessa avrebbe comunque dovuto cogliere la gravità del processo settico in atto e la necessità di procedere a specifici riscontri mediante esami di laboratorio.

Contro questa sentenza la dottoressa ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di una serie di motivazioni, tra cui quella che i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio di colpevolezza su proprie deduzioni prive di riscontro atto a dimostrare che la condotta positiva diversa avrebbe avuto “efficacia salvifica”, non essendo stata disposta una perizia medico-legale al fine specifico di dirimere i dubbi rappresentati da tutti i consulenti di parte. E riteneva altresì contraddittorio il riconoscimento del rispetto delle linee guida da parte della pediatra, accompagnato dalla mancata applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge n. 189/2012 in tema di colpa lieve.

Ma per gli Ermellini il ricorso è infondato ed è stato pertanto rigettato. I giudici in buona sostanza hanno affermato che non è possibile considerare commesso con colpa lieve il comportamento di un sanitario che si discosta marcatamente da un’appropriata condotta medica. In tali casi non può infatti che parlarsi di colpa grave, con conseguente esclusione della riconducibilità alla previsione decriminalizzante prevista dall’articolo 3 della legge Balduzzi numero 189/2012. Per i giudici è quindi colpa grave quella del pediatra che ha gravemente sottovalutato le condizioni generali e respiratorie del piccolo paziente, omettendo di prescrivere degli esami di laboratorio che avrebbero dato specifici riscontri sulla salute del bambino.

“Di fondo – recita la sentenza – è stato dunque correttamente e congruamente addebitato (dai giudici di merito, ndr) alla pediatra un atteggiamento ingiustificatamente “attendista” e di generale sottovalutazione del quadro clinico del paziente, nonostante i sintomi manifestati avrebbero dovuto indurre ad un approccio ben diverso, sia attraverso l’immediata visita domiciliare (o presso il suo studio) del paziente, sia mediante il pronto indirizzamento del medesimo in ambiente ospedaliero, tenuto conto del rilevante peggioramento delle sue condizioni di salute. Sotto questo profilo, le prove richieste dalla ricorrente non appaiono decisive, atteso che le complessive argomentazioni contenute nelle due sentenze di merito governano correttamente e con sapienza i dati probatori forniti dalle consulenze tecniche in atti, rendendo superfluo e comunque non decisivo l’espletamento di una ulteriore perizia”.

Gli Ermellini osservano altresì che “sul piano del nesso causale, la sentenza di primo grado ha fondatamente osservato che l’omessa osservazione clinica del bambino, ed in particolare l’omessa auscultazione, hanno impedito la stessa possibilità di formulare una corretta diagnosi: il comportamento alternativo lecito avrebbe invece potuto consentire di rilevare segni semiologici propri di un interessamento respiratorio polmonare, che avrebbero dovuto indurre la pediatra a prescrivere ulteriori accertamenti radiografici. E’ stato osservato, in proposito, che – con riferimento alla patologia che ha condotto a morte il piccolo paziente – gli studi scientifici hanno evidenziato che c’è un rapporto statistico secondo cui il rischio morte si riduce fortemente nei casi di pazienti aggrediti sul piano terapeutico in maniera tempestiva ed efficace”.

Nel caso – prosegue il pronunciamento – è stata, quindi, ritenuta plausibile la conclusione che le condotte omissive contestate alla prevenuta abbiano determinato le condizioni dell’evento fatale con alto o elevato grado di probabilità logica o credibilità razionale, potendosi escludere che la morte di (omissis) si sarebbe verificata, in relazione al medesimo processo causale, nei medesimi tempi e con la stessa gravita od intensità, se l’imputata non avesse omesso i comportamenti dovuti sul piano della migliore perizia e diligenza medica”.

Per quanto attiene alla “colpa lieve” invocata dalla ricorrente – conclude la Cassazione – è appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto nel senso di escluderla, in considerazione della notevole divergenza tra la condotta tenuta dall’imputata e quella cui sarebbe stata tenuta, avuto riguardo alla grave sottovalutazione delle condizioni generali e respiratorie del bambino, che avrebbero imposto la necessità di specifici riscontri mediante esami di laboratorio. Sotto questo profilo è stata, sostanzialmente, rimarcata la sussistenza di un marcato allontanamento del comportamento della (omissis) da una appropriata condotta medica, certamente qualificabile in termini di colpa grave, tale da escludere che la fattispecie in esame possa essere ricondotta alla previsione decriminalizzante di cui all’art. 3 legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi)”.

Di conseguenza, è stata confermata la condanna per omicidio colposo inflitta al medico dalla corte territoriale.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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