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Altro duro colpo alla tutela massima che dovrebbe essere riconosciuta al terzo trasportato: nella sentenza n. 25033/19, depositata lo scorso 8 ottobre, passata sotto silenzio ma in realtà dalle pesanti implicazioni, la terza sezione Civile della Cassazione ha sostenuto la tesi che, per l’operatività della norma di cui all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il presupposto per ottenere il risarcimento dalla compagnia del “vettore” sia il coinvolgimento nell’evento di due o più veicoli: viceversa bisogna rivalersi sul proprietario o il conducente del veicolo.

 

Passeggera di una moto ferita in una caduta autonoma

La vicenda. Una donna aveva citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata la proprietaria di una moto e la sua compagnia assicurativa (Ina Assitalia, oggi Generali) per essere risarcita dei danni derivanti dalle lesioni personali patite a causa di un sinistro che le era capitato nel 2011 a Boscoreale, mentre viaggiava a bordo del mezzo in questione condotto da un’altra persona che ne aveva perso il controllo, facendola rovinare sull’asfalto.

La compagnia si era costituita eccependo l’improcedibilità e inammissibilità della domanda risarcitoria, stante la “non applicabilità dell’art. 141 cod. assicurazioni, in un caso, come quello presente, di sinistro stradale non consistito nello scontro tra due o più veicoli”.

Il Giudice di Pace ha dato ragione all’assicurazione dichiarando inammissibile la domanda, sentenza confermata anche dal Tribunale torrese che ha respinto il gravame proposto dalla passeggera confermando la declaratoria di inammissibilità dell’azione ex art. 141 cod. assicurazioni esercitata dalla ricorrente.

 

Il ricorso per Cassazione

Contro quest’ultimo pronunciamento la danneggiata ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi.

Il primo – proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – ha ipotizzato violazione e/o falsa applicazione dell’art. 141 cod. assicurazioni, nonché dell’art. 111, comma 1, Cost. La ricorrente ha sostenuto la tesi che il solo presupposto per poter conseguire il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 141 cod. assicurazioni, consisterebbe nel trasporto, prescindendosi del tutto dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Ergo, non costituirebbe condizione applicativa della norma neppure il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro: un’interpretazione, questa, che in effetti trova conforto sia nella giurisprudenza di legittimità, sia in quella costituzionale.

Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – è stata invece prefigurata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

La ricorrente ha censurato la sentenza d’appello per aver ritenuto – a suo dire erroneamente – la sussistenza di un giudicato implicito sulla qualificazione della domanda proposta in primo grado, come esperita ai sensi dell’art. 141 cod. assicurazioni. Per contro, la passeggera aveva proposto, sia in primo grado che in appello, domanda risarcitoria, alternativamente, ai sensi di tale norma ma anche dell’art. 2054 cod. civ., sicché il giudice di appello, in virtù del potere di riqualificazione della domanda che gli spettava, avrebbe dovuto pronunciarsi su tale ulteriore richiesta di risarcimento.

Sarebbe, pertanto, erronea l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui era onere della ricorrente proporre gravame avverso la qualificazione data dal giudice di prime cure, dell’iniziativa da esso assunta, come azione ex ad 141 cod. assicurazioni, sicché in difetto di specifica impugnazione – ed in forza del carattere devolutivo dell’appello – tale possibilità di riqualificazione, secondo il giudice di appello, sarebbe rimasta preclusa.

 

La controversa interpretazione dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni

E’ chiaro che il delicato caso ruota attorno alla controversa interpretazione dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Tant’è che è intervenuto in giudizio anche il Procuratore Generale presso la stessa Suprema Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere l’accoglimento del primo motivo di ricorso evidenziando, sulla scorta della medesima giurisprudenza citata dalla ricorrente, che l’applicazione dell’art. 141 cod. assicurazioni “presuppone soltanto la sussistenza di un danno subito da un terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l’integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi“.

La tesi del ricorrente, ammettono gli Ermellini, non è priva di riscontri nella giurisprudenza di merito, “ma si fonda su di una lettura dei precedenti di questa Corte che non giustifica la conclusione, fatta propria anche dal Procuratore Generale nel proprio atto di intervento, secondo cui l’art. 141 cod. assicurazioni è destinato ad operare in casi, come quello oggetto di giudizio, in cui un solo veicolo risulti coinvolto nel sinistro” asseriscono i giudici. I quali obiettano altresì che la sentenza citata a supporto della tesi contraria, ammette l’esercizio – da parte del terzo trasportato – dall’azione ex art. 141 cod. assicurazioni pur in presenza di sinistri senza collisione tra veicoli, ma comunque sempre contraddistinti dal coinvolgimento di (almeno) due mezzi. 

Difatti, vi si legge che lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela (rispetto all’art. 2054 cod. civ.), al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice” (del vettore), “risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

È, pertanto sempre entro tale cornice che sarebbe destinato ad operare, secondo la sentenza in questione, “il principio solidaristico «vulneratus ante omnia reficiendus»”, enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea ed in forza del quale il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente”.

 

Per gli Ermellini l’art. 141 cod. Assicurazioni opera solo se sono coinvolti almeno due veicoli

Che il presupposto per l’operatività della norma sia, pur sempre, un sinistro stradale che coinvolga (quantomeno) due veicoli, risulterebbe poi confermato, secondo la terza sezione, anche dalla “pronuncia di questa stessa Corte che ha enunciato il principio secondo cui “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass. anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.

Anche in questo caso, fa notare la Cassazione, l’esigenza di una più intensa tutela del trasportato ha portato la Corte a concludere che “la formula normativa di cui alla norma citata presuppone solo la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi“. (Cass. Sez. 3, ord. 5 luglio 2017, n. 16477, Rv. 644953-01).

Il collegi, dunque, ritiene che “il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l’operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2054, comma 2, cod. civ.”: in questo modo sarebbero “coperte” anche tutta una serie di ipotesi, tutt’altro che infrequenti, in cui un mezzo tagli la strada ad un altro e il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato; oppure il caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guardrail (ed altre ancora).

D’altra parte – chiarisce ancora la sentenza – , è la stessa formulazione testuale dell’art. 141 cod. assicurazioni a suggerire tale lettura che esige il “coinvolgimento” di (almeno) due veicoli, soprattutto nel suo riferimento espresso (comma 1) alla possibilità di esercizio dell’azione “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”: secondo la Suprema Corte questa previsione in esame non lascerebbe adito ad alcun dubbio “sulla necessità del coinvolgimento di più veicoli, diversamente dalle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del medesimo articolo, le quali, rispettivamente, stabiliscono che l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo (a bordo del quale viaggiava il trasportato), riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”, ovvero, che “l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile“.

Invero, come già chiarito da questa Corte, in questa ottica ricostruttiva, il riferimento, contenuto nell’art. 141 (…) a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi”, tanto da non essere preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa” (Cass. Sez. 3, ord. n. 16477 del 2017, cit.), ovvero quando il coinvolgimento dei veicoli non si sia sostanziato nella loro collisione”.

Infine, l’opzione ermeneutica fatta propria dal collegio, secondo cui l’azione diretta del terzo trasportato presuppone un sinistro in cui siano “coinvolti” – nel senso sopra chiarito – almeno due veicoli, troverebbe conforto, per la terza sezione, anche in un argomento di natura “teleologica”.

La necessità di semplificare, sul piano dell’onere probatorio, la posizione del terzo trasportatofacendogli carico solo di provare l’esistenza del danno e la circostanza dell’avvenuto trasporto a bordo del veicolo incidentato, si giustifica, per l’appunto, in presenza di situazioni in cui i veicoli coinvolti nel sinistro siano almeno due.

È, infatti, proprio in questo caso che la ricostruzione della dinamica del sinistro (e delle, eventualmente differenti, responsabilità dei conducenti) rischia di ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, di pregiudicare il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”.

 

In caso di caduta autonoma soccorre l’art. 2054 cod. civ.

Analoga esigenza, per contro, non si pone, secondo la Cassazione, in casi – come quello specifico – in cui “il veicolo coinvolto nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente, il soggetto danneggiato”. 

Cosa può fare dunque questi per ottenere il risarcimento? “Può sempre avvalersi, nella prospettiva di un alleggerimento del proprio onere probatorio – asserisce la Suprema Corte – del disposto di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ”, che esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, con la conseguenza che “il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi di tale disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario“.

E’ chiaro però che, interpretando così la norma, il passeggero verrebbe esposto a tante incognite, in primis quella della effettiva possibilità economica del “danneggiante” di risarcirlo.   

 

Resta valida la richiesta danni verso il proprietario della moto

Per la cronaca, a parziale “consolazione” per la ricorrente nel caso di specie, la Cassazione ha invece accolto il secondo motivo, reputato fondato.

Nella domanda della danneggiata, come proposta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, era chiaro che essa, oltre ad agire nei confronti della società assicuratrice ex art. 141 cod. assicurazioni, aveva convenuto in giudizio, per conseguire il risarcimento dei danni subiti, anche la proprietaria del veicolo a bordo del quale ella viaggiava in occasione del sinistro, chiedendone la condanna in solido con l’assicuratrice.

Tale iniziativa – conclude la Cassazione – deve intendersi come assunta ai sensi, quantomeno, dell’art. 2043 cod. civ., sicché il giudice di prime cure (e poi anche quello di appello), nel rifiutarsi di pronunciarsi su detta domanda ha effettivamente violato la previsione di cui all’art. 112 cod. proc. civ. Né, d’altra parte, ad escludere tale esito potrebbe addursi la circostanza che l’odierna ricorrente assume di aver proposto la propria domanda risarcitoria nei confronti della proprietaria ex art. 2054 cod. civ. Soccorre, invero, sul punto il principio secondo cui nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio”.

Ergo, la sentenza è stata comunque cassata come rinvio al Tribunale torrese in persona di diverso giudice per la decisione nel merito, relativamente alla proposta domanda ex art. 2043 cod. civ.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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