Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

La bicicletta a pedalata assistita è come una bici normale: anche se si viene colti in stato di ebbrezza, e per di più dopo aver causato un incidente, non può scattare il ritiro della patente, per il semplice fatto che, per condurla, la patente non serve.

 

Ritirata la patente perché ubriaco sulla bici elettrica

Con la sentenza n. 22228/19, depositata il 22 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha definitivamente deliberato sul caso particolare di un ciclista toscano che nel 2017, in sella ad una bicicletta a pedalata assistita, aveva provocato un incidente e, sottoposto all’alcoltest, era stato trovato in pesante stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 2,98 g/l, quasi da coma etilico.

Il Tribunale di Massa, in forza dell’art. 186 del Codice della strada, oltre alla pena di legge, aveva disposto la revoca della patente di guida, trattandosi di una bicicletta con pedalata assistita che, secondo i giudici di primo grado, necessitava di patente di guida, ai sensi del regolamento europeo n. 168/2013.

 

Il ciclista ricorre in Cassazione

Ma l’imputato, attraverso il proprio legale, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 50, 186, 222, 223 e 224 del codice della strada conseguente all’errata applicazione, per l’appunto, del regolamento europeo n. 168/2013, nonché per avere il giudice disposto la revoca della patente di guida rilasciata successivamente all’incidente.

Il ricorrente,ha asserito come il regolamento europeo avesse operato una netta distinzione fra i “cicli a propulsione” (quelli con propulsione ausiliaria e potenza nominale continua o netta massima minore o pari a 1.000 W, considerati veicoli a motore leggeri a due ruote, che richiedono quindi il certificato di circolazione, targa, polizza assicurativa RCA e patente conformemente all’art. 116 cod. strada) e i “cicli a pedali a pedalata assistita” (considerati invece come velocipedi ai sensi dell’art. 50 cod. strada, dotati di un motore ausiliario elettrico con potenza nominale pari o inferiore a 250 W).

La differenza fra i due veicoli, oltre a tale caratteristiche, sta nel fatto che nei “cicli a propulsione” il mezzo è in grado di avanzare senza l’aiuto del ciclista, mentre nei cicli a pedali a pedalata assistita il mezzo si muove solo se il ciclista spinge sui pedali, sebbene aiutato da un motore elettrico.

Il regolamento europeo 168/2013, concludeva il ricorrente, trova applicazione solo nei confronti dei “cicli a propulsione”, equiparati ai ciclomotori. Il Tribunale gli aveva pertanto revocato la patente di guida senza avere considerato, né accertato, che egli aveva commesso il reato alla guida di un velocipede a pedali a pedalata assistita, per il quale non è richiesta alcuna patente di guida, trattandosi di un “velocipede” ai sensi dell’art. 50 cod. strada, e non di un “ciclo a propulsione” ai sensi del regolamento europeo.

E in ogni caso ricordava che, al momento del fatto, egli era già sprovvisto di patente perché già revocata, motivo per cui utilizzava il velocipede a pedalata assistita per i propri spostamenti), avendo conseguito la nuova patente solo successivamente, nel 2018.

 

La Cassazione accoglie il ricorso: per la bici elettrica non serve la patente, impossibile il ritiro

Secondo la Cassazione il ricorso è fondato. Gli Ermellini osservano come la sentenza impugnata si sia limitata ad affermare che il mezzo guidato dal ricorrente era una «bicicletta a pedalata assistita», desumendo unicamente da ciò l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante l’entrata in vigore dal 10 gennaio 2017 del Regolamento U.E. n. 168/2013, in base al quale i veicoli dotati di motore elettrico azionabile da un acceleratore devono essere muniti di certificato di circolazione e di targa ed il conducente deve avere la patente di guida.

Ma il giudice di merito, osservano gli Ermellini, non ha, considerato che il citato regolamento europeo non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 W (i “cicli a propulsione”, con targa e per i quali è richiesta patente AM), mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 50 cod. strada.

“La sentenza impugnata – conclude la Suprema Corte – non conduce alcuna analisi su tipologia e caratteristiche del mezzo condotto dal ricorrente, mentre la questione è decisiva ai fini della applicazione o meno della richiamata sanzione amministrativa accessoria, essendo noto che la stessa sanzione non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede”.

Di qui l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Massa per nuova valutazione sul punto.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content