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L’obbligo di presegnalare e rendere visibili i controlli di velocità vale anche per i dispositivi di rilevazione con modalità dinamica, come i “Scout Speed”, i nuovi modelli di autovelox mobile, montati sulle auto dei vigili urbani o della Polizia stradale e in grado di riprendere la velocità delle auto sia da fermo che in movimento, anche se la vettura è nell’altro senso di marcia.

A sancirlo – ponendo fine a una diatriba insorta per via delle “contrastanti” disposizioni attuative della norma che avevano determinato una serie di interpretazioni discordati sulla caldissima questione -, con l’ordinanza n. 29595/21 depositata il 22 ottobre 2021, la Cassazione, annullando definitivamente la contravvenzione elevata a un automobilista feltrino.

 

Un automobilista si oppone a una sanzione per eccesso di velocità

L’uomo aveva proposto opposizione contro la sanzione che gli era stata irrogata per violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada, con verbale notificatogli il 18 dicembre 2015, in quanto pizzicato a viaggiare a una velocità netta accertata di 85 km/h in un tratto stradale dove il limite massimo consentito era dio 70.

Il giudice di Pace di Belluno aveva accolto l’opposizione ritenendo fondata la censura sollevata dall’automobilista, che riguardava per l’appunto l’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, che nel caso specifico era costituita dallo Scout Speed, dispositivo omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto 1323 dell’8 novembre 2012 e installato su una Fiat Bravo in dotazione della polizia locale del Comune di Feltre. Il giudice aveva ritenuto non rispettato l’obbligo previsto dall’art. 142 comma 6-bis, in forza del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, e conseguentemente aveva giudicato illegittima la sanzione amministrativa.

Il Comune di Feltre tuttavia aveva appellato la sentenza avanti il Tribunale di Belluno adducendo a sostegno della propria tesi il fatto che il decreto del Ministero dei trasporti del 15 agosto 2007, emesso per la determinazione delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità, prevedeva all’art. 3 l’esonero dell’obbligo di presegnalazione per gli strumenti di rilevamento della velocità dinamica, come lo Scout speed appunto.

I giudici tuttavia avevano confermato la decisione di primo grado, obiettando che il disposto art. 142 comma 6 bis del Codice della Strada prevede un obbligo di segnalazione di carattere generale riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e che le modalità di impiego stabilite, prima dall’art. 3 del D.M. 15 agosto 2007 ed ora dell’art. 7.3 del D.M. 13/6/2017, N. 282, non potevano derogare, in quanto introdotte con una fonte normativa subordinata, all’obbligo di preventiva segnalazione sancito da una fonte normativa avente rango legislativo.

I giudici si secondo grado, inoltre, avevano evidenziato come, ferma la finalità della disposizione che impone di dare preventiva informazione agli automobilisti dell’installazione dei dispositivi tecnici di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento, sarebbe stato irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda degli strumenti fissi o in movimento utilizzati per il rilevamento della velocità ai fini sanzionatori.

L’Amministrazione comunale feltrina, tuttavia, non si è data per vinta e ha proposto ricorso anche per cassazione, ribadendo di fatto la doglianza già sollevata in appello, e lamentando che la corte territoriale non avesse tenuto conto della “chiara previsione” contenuta nell’art. 3 del D.M. 15/8/07 secondo cui, come si è visto, le disposizioni degli art. 1 e 2 del decreto, in ordine all’obbligo di presegnalazione, non andrebbero applicati per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli delle forze dell’ordine per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento”: disposizione confermata dalla successiva previsione del D.M. 13/6/2017, N. 282, all’art. 7.3 dell’allegato 1.

Per la Suprema Corte, tuttavia, la censura non va accolta. Gli Ermellini partono proprio dall’art. 142 del Codice della Strada che, come si è detto, al comma 6-bis stabilisce, testualmente: Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità d’impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno”.

 

L’obbligo generale di segnalazione degli autovelox stabilito dal Codice della Strada

Dunque, spiega la Cassazione, la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, “opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla disposizione del Codice della Strada” in oggetto. E quest’ultima, proseguono i giudici del Palazzaccio, “in quanto legge ordinaria dello Stato, è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale, sicché ove si manifesti un contrasto tra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario”.

E la possibilità di deroga alla legge, precisa ulteriormente la Cassazione, per essere legittima deve essere “chiaramente consentita e prevista dalla legge stessa che rimette alle fonti secondarie la specifica individuazione dei casi in cui la deroga opera”. Nello specifico, il disposto dell’art. 142, comma bis del Codice della Strada, rimette al Decreto Ministeriale solo “la individuazione di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione né da parte del regolamento di esecuzione, né, a maggior ragione, sa parte del decreto ministeriale stesso”.

Infatti, la Suprema Corte sottolinea come le diposizioni applicative del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il Codice della Strada, siano previsioni che distinguono le modalità di impiego e di segnalazione della strumentazione che costituisce la postazione di controllo in termini differenti, che possono consistere in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero in segnali stradali luminosi a messaggi variabile, ovvero in dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli.

 

Il Decreto Ministeriale prevede quali segnalazioni attuare per gli autovelox mobili

Appare evidente – puntualizza ancora la Suprema Corte – che le molteplici possibilità di impiego e di segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna inferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione”.

Inoltre, fanno ulteriormente notare i giudici del Palazzaccio, lo stesso art. 1 del D.M. del 2007, consente, di adattare le modalità di impiego e di segnalazione al tipo di postazione, contemplando, tra l’altro, in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, la possibilità di installare sulle autovetture dotate del dispositivo Scout Speed messaggi luminosi contenenti l’iscrizione “controllo velocità” o “rilevamento della velocità“, visibili sia frontalmente che da tergo, così assicurando il rispetto delle previsioni di legge e la legittimità del rilevamento anche per le postazioni di controllo mobili operanti sulla rete stradale.

In conclusione, sentenza la Cassazione, quanto previsto dall’art. 3 del D.M. del 15 agosto 2007 non può costituire, come affermato dal ricorrente, una legittima deroga al disposto dell’art. 142, comma 6-bis del Codice della Strada: il ricorso del Comune di Feltre è stato pertanto rigettato e la sanzione all’automobilista definitivamente annullata.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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