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I lavori in quota rappresentano una delle situazioni più pericolose per chi li effettua e quindi, a maggior ragione, devono essere svolti in tutta sicurezza, rispettando le norme e utilizzando attrezzature idonee, a cominciare dalle scale, che devono essere stabili e adatte al tipo di operazione da compiere, in modo da poter sopperire a qualsiasi imprevisto ed evitare cadute dagli esiti gravi se non tragici.

Con la sentenza n. 25040/21 depositata il primo luglio 2021 la quarta sezione penale della Cassazione si è occupata di uno degli infortuni purtroppo più frequenti, la rovinosa caduta appunto da una scala di un elettricista, condannando definitivamente il suo datore di lavoro.

 

Datore di lavoro condannato per lesioni colpose gravi ai danni di un suo operaio

Il titolare della ditta nel 2019 era stato ritenuto colpevole anche dalla Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la sentenza di primo grado del tribunale, del reato di lesioni colpose personali gravi ai danni di un suo dipendente. Gli si contestava colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo omesso di individuare nel documento di valutazione dei rischi procedure specifiche per intervenire in quota, onde effettuare lavori di carattere non estemporaneo e di non breve durata, avendovi previsto genericamente l’impiego di scale portatili, il cui utilizzo era descritto solo schematicamente, e soprattutto avendo messo a disposizione del lavoratore una scala in alluminio a libro non adatta per operare in sicurezza. L’operaio vi era salito per effettuare un intervento ma, a causa della flessione del coperchio di una canalina, che si era staccata e lo aveva spinto all’indietro, aveva perso l’equilibrio, rovinando a terra e procurandosi lesioni gravi.

L’imprenditore ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando il fatto che le carenze contestate nel Dvr avrebbero riguardato interventi di carattere non estemporaneo e di lunga durata mentre, nel caso di specie, l’addetto sarebbe stato impegnato in un intervento breve. A detta del datore di lavoro la scala sarebbe stata a norma e la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l’operaio, che stava lavorando con una sola mano e aveva l’altra saldamente ancorata alla scala, fosse caduto.

L’imputato ha battuto sulla testimonianza resa dallo stesso infortunato il quale aveva riferito che, dopo aver infilato la mano destra nella canalina dove si trovavano i cavi telefonici, si era accorto di un cavo di fibra ottica inopinatamente giuntato e aveva immediatamente lasciato la presa, per timore di causare danni.

 

Secondo l’imprenditore la caduta è stata dovuta a un imprevisto e la scala non c’entra

Secondo l’imprenditore, dunque, lo stesso operaio avrebbe chiarito di aver perso l’equilibrio a causa della sorpresa di aver trovato questo cavo ottico giuntato e posizionato all’esterno e, contestualmente, del fissaggio scorretto del coperchio della canalina, che si era staccato, spingendolo leggermente all’indietro. In conclusione, per l’indagato era incomprensibile l’affermazione del giudice secondo cui, se il lavoratore avesse avuto la possibilità di operare con entrambe le mani, senza necessità di tenersi alla scala, sarebbe stato in una posizione del tutto stabile e non avrebbe perso l’equilibrio. Al contrario, era evidente, secondo la tesi difensiva, che l’addetto non avrebbe potuto rimanere in equilibrio aggrappandosi né al fascio di cavi, perché quest’ultimo si sarebbe strappato, né alla canalina che lo stesso infortunato aveva detto essersi staccata.

Ma per la Cassazione le doglianze sono infondate, a cominciare dalla frequente “dimenticanza” del principio sulla scorta del quale il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione della sentenza impugnata, “non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove”.

 

Se la scala fosse stata stabile il lavoratore non sarebbe caduto

Scendendo comunque nel merito, i giudici del Palazzaccio evidenziano come il giudice territoriale avesse preso atto che il lavoratore aveva dichiarato che la sorpresa provata alla vista di un cavo di fibra ottica giuntato lo aveva indotto, per timore di un danno, a “mollare la presa sul fascio di cavi” e che il contemporaneo distacco del coperchio della canalina, non fissato regolarmente, gli aveva fatto perdere l’equilibrio.

Ma la Suprema Corte condivide il successivo ragionamento della Corte d’appello secondo la quale, “se il lavoratore avesse potuto utilizzare una scala in quota in totale sicurezza, usando, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, entrambe le mani, senza necessità di tenersi con una delle due alla scala, si sarebbe trovato in una posizione del tutto stabile e non avrebbe perso l’equilibrio, potendo effettuare la presa, con una mano, del fascio di cavi e, con l’altra, del coperchio, poi distaccatosi.

Dunque, l’effettiva stabilità sulla scala del lavoratore gli avrebbe permesso di far fronte alla concomitanza dei due eventi senza la perdita dell’equilibrio. Pertanto, condanna confermata.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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