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Ormai, dopo la “storica sentenza” della Cassazione a Sezioni Unite (in foto) del 30 luglio 2021, il fondamentale principio a tutela di tanti danneggiati è assodato: l’assicurazione deve risarcire anche se il sinistro non è accaduto su strade di uso pubblico o aree equiparate, compresi quindi anche i luoghi privati, come il viale nel cortile di casa, che secondo la precedente interpretazione restavano scoperti.

Il criterio che assume rilievo per l’operatività della garanzia, infatti, è che il veicolo venga utilizzato in modo conforme alla sua funzione, indipendentemente da ciò dove essa abbia luogo.

Con l’ordinanza 40607/21 depositata il 17 dicembre 2021 la Suprema Corte ha recepito questo nuovo indirizzo accogliendo la richiesta risarcitoria della mamma di un bambino che era stato investito da un autocarro condotto da un parente di proprietà dell’azienda agricola di famiglia e assicurato da Aviva.

 

Risarcimento respinto per il bambino investito da un’autocarro nell’area privata di casa

In primo grado, nel 2015, il Tribunale di Lecce aveva respinto la domanda dichiarandola inammissibile sulla scorta dell’interpretazione pregressa della norma secondo cui il danneggiato da un sinistro stradale poteva avere azione diretta contro l’assicuratore ed il proprietario del mezzo danneggiante solo per i sinistri cagionati da mezzi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, intendendo quelle aree che, pur di proprietà privata, fossero aperte ed accessibili ad un numero indeterminato di persone diverse dai titolari dei diritti su di esse.

La strada dove il minore era stato investito dall’autocarro, il cui conducente era intento ad eseguire una manovra di retromarcia, non possedeva tali caratteristiche: era stato accertato, stando al rapporto dei carabinieri di Copertino dov’era accaduto il fatto, dai rilievi tecnici effettuati e dai testi escussi, che l’investimento era avvenuto in un’area retrostante alla casa della famiglia del ragazzino di pertinenza della stessa, recintata da un muro di confine e chiusa sulla estremità opposta da un alto cancello metallico, destinata alle manovre in entrata e in uscita dell’automezzo privato e non all’accesso di persone diverse dai proprietari.

 

I familiari ricorrono per Cassazione che rinvia l’udienza in attesa delle Sezioni Unite

La Corte d’Appello di Lecce nel 2018 aveva confermato la decisione, rigettando il gravame dei familiari del bambino secondo cui l’area teatro del sinistro sarebbe stata a uso pubblico, di qui l’ulteriore ricorso per Cassazione.

La sesta sezione civile, nel corso dell’adunanza svoltasi il 29 ottobre 2020, aveva però preso atto che la Suprema Corte, su un caso analogo, con ordinanza n. 33675/19, aveva sottoposto alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se l’art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”. La risposta al quesito era ovviamente rilevante ai fini della decisione della controversia in questione, per cui la causa era stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, che è appunto intervenuta il 30 luglio 2021, con la sentenza n. 21983/2021, nella quale è stata data risposta affermativa al quesito posto dall’ordinanza rimettente.

I giudici del Palazzaccio hanno quindi trattato il caso e il ricorso, nel quale i congiunti del minore censuravano la statuizione con cui il giudice territoriale aveva ritenuto che l’area teatro dell’incidente non fosse a uso pubblico, cioè aperta e transitabile da un numero indeterminato di persone.

 

A rilevare non è il “dove” ma l’uso conforme del veicolo

Non vi sono dubbi – affermano gli Ermellini – circa il fatto che la decisione tanto del Tribunale quanto della Corte d’Appello di ritenere esclusa dall’applicabilità della normativa sull‘azione risarcitoria diretta nei confronti dell’assicuratore e del proprietario responsabile sia stata basata sull’accertamento che la strada teatro dell’incidente non era destinata all’accesso ad una serie indeterminata di persone. Ai fini che qui interessano, in particolare, la sentenza non ha ritenuto l’area teatro dell’incidente “privata” tout court, ma ha reputato che non fosse stata provata la sua utilizzabilità da parte di una serie indeterminata di soggetti, essendo emerso che le sue caratteristiche erano quelle di una pertinenza a servizio della casa della famiglia del minore, utilizzata per facilitare le manovre dell’autocarro“.

I giudici di merito, come si è detto, avevano pertanto argomentato sulla scorta del “principio, all’epoca della decisione prevalente nella stessa giurisprudenza di legittimità, in base al quale per l’appunto la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile solo allorquando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia però consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone, “alle quali sia data la possibilità – giuridicamente lecita – di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche ovvero l’accesso avvenga per particolari finalità ed in particolari condizioni”.

La decisione delle Sezioni Unite n. 21983 del 2021, esaminando il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l’assicurazione obbligatoria, “ha però ritenuto che il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve rinvenirsi nell’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale, in luogo di quello del numero indeterminato di persone” si spiega nell’ordinanza. La Cassazione chiarisce anche che in cosa consistano “i contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private” per i quali invece l’assicurazione non risponde, quando cioè il veicolo in questione viene usato “non come mezzo di trasporto e per usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale”.

Ricorso accolto: il principio di diritto

Solo questa interpretazione estensiva della nozione di “circolazione su aree. equiparate” alle “strade di uso pubblico” di cui all’art. 122 Cod. Ass. – sottolineano i giudici del Palazzaccio – “risulta, secondo la decisione in esame, oltre che costituzionalmente orientata, conforme al diritto dell’U.E. come interpretato dalla Corte di Giustizia”.

L’applicazione di questi nuovi principi di diritto al caso specifico comporta – conclude la Suprema Corte – “l’accoglimento del primo motivo di ricorso”, in quanto “la decisione reiettiva della richiesta si è inequivocabilmente basata sulla mancata dimostrazione, da parte del richiedente, che l’area teatro dell’incidente fosse aperta al pubblico e non già sul fatto che il veicolo investitore fosse stato utilizzato in un contesto avulso dal concetto di circolazione”.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la controversia rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, la quale, nel riesaminare il caso, dovrà attenersi al principio di diritto “secondo cui la circolazione su aree equiparate alle strade, di cui all’art. 122 Codice delle assicurazioni private, va intesa come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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