La Rc Auto copre anche le aree private? La questione non è affatto secondaria, perché sono tutt’altro che infrequenti gli incidenti, anche gravi, che succedono su strade non assimilabili a quelle pubbliche, si pensi al viottolo di casa o al piccolo parcheggio condominiale.
Per dirimere la controversa problematica ora sono state “investite” del tema le Sezioni Unite della Cassazione.
Indice
Bambino investito durante una manovra in un cortile privato
A invocare il loro intervento, con l’ordinanza interlocutoria n. 33675/19 depositata il 19 dicembre, la terza sezione civile della stessa Suprema Corte, che si è trovata ad affrontare un tragico caso sul genere: la morte di un bambino investito durante una manovra in un cortile privato dall’auto era guidata dal nonno e di proprietà della zia. Un dramma.
I genitori hanno citato in causa la compagnia di assicurazione della vettura per ottenere il risarcimento del danno, ma sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Milano hanno rigettato la domanda.
Secondo i giudici l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore non poteva ritenersi esercitabile “atteso che l’incidente era occorso mentre il veicolo si spostava in un cortile privato e dunque non in una via pubblica o ad essa equiparata per avervi accesso un numero indeterminato di persone”.
Risarcimento assicurativo negato e ricorso per Cassazione
Contro la sentenza di secondo grado i genitori della vittima hanno quindi proposto ricorso per Cassazione.
Tra i vari motivi di doglianza, i familiari del piccolo hanno prospettato la violazione dell’art. 132, n. 4, del codice di procedura civile, poiché la Corte di appello avrebbe solo apparentemente motivato con affermazioni tra loro inconciliabili riguardo alla compatibilità dell’interpretazione degli artt. 122 e 144 del codice delle assicurazioni private, con l’acquis communautaire (l’insieme dei diritti che vincolano i Paesi membri) evincibile dalla prima, seconda, terza e quarta direttiva comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
E si lamenta anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 122, 144, cod. ass. private, del d.m. attuativo 10 aprile 2008 m. 86, nonché dell’art. 2054, cod. civ., in quanto interpretati dalla Corte d’appello senza tener conto, anche in ottica costituzionalmente orientata, dell’interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di giustizia al già richiamato acquis communautaire.
Il contrasto con le norme europee
Ebbene, sono proprio questi motivi che hanno suggerito al collegio una rimessione alle Sezioni Unite.
“La giurisprudenza di questa Corte – spiegano gli Ermellini – è univoca nell’affermare che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone.
È stato precisato che il numero indeterminato di persone, che hanno un accesso all’area giuridicamente lecito, deve intendersi sussistente pur se quelle siano appartenenti a una o più categorie specifiche e anche se l’accesso in parola avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni .
In ogni caso, nella fattispecie è stato pacificamente accertato che si trattava di un’area cortilizia privata, tra il giardino e la rampa di accesso di un’autorimessa di un’abitazione privata”.
La Cassazione però, dopo una attenta ricognizione delle più recenti sentenze della Corte Ue, giunge alla conclusione che “la giurisprudenza comunitaria, nel ricostruire la portata delle direttive UE, leghi l’obbligo assicurativo Rca all’utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto a prescindere dal tipo accessibilità della strada avvenga”.
Dunque, prosegue la decisione, secondo il giudice eurounitario “ai fini dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli” contenuta nella direttiva qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso».
È vero, argomenta la Corte, che la disciplina dell’articolo 2054, c.c. “è questione distinta da quella della Rca, ma è al contempo vero che quest’ultima, quale necessariamente desumibile dalla normativa comunitaria, si riverbera sull’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore».
Ciò, concludono i giudici, “rende ragione della possibilità di rivisitazione ermeneutica dell’art. 122 del codice delle assicurazioni private, con disapplicazione della norma regolamentare di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), del d.m. 10 aprile 2008 n. 86, nel senso che la nozione di circolazione stradale cui l’obbligo assicurativo e dunque l’assicurazione potrebbero e in tesi dovrebbero intendersi riferiti, debba essere parametrata a ogni uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale».
Il quesito alle Sezioni Unite
La Cassazione ha quindi posto al massimo Collegio il seguente quesito: «Se l’art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale».
La decisione che assumeranno le sezioni Unite sull’estensione o meno della copertura assicurativa alle aree private avrà una portata rilevante, se è vero che la stessa terza sezione civile parla di “una conclusione suscettibile di essere apprezzata anche in chiave di analisi economica del diritto, per le ricadute che potrebbe implicare: per un verso prospettiva di un incremento finale dei premi assicurativi, per l’altro di lettura di questi come redistribuzione sociale dei costi dei sinistri, nell’ottica di una più compiuta tutela delle vittime”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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