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Uno dei tre imputati ha chiesto di patteggiare: rinvio al primo dicembre. Il lavoratore è caduto da cinque metri di altezza da un edificio in ristrutturazione privo di protezioni

Rinvio per motivi “tecnici”, ma è stata comunque importante l’udienza preliminare, tenutasi oggi, giovedì 15 dicembre 2022, in Tribunale a Vasto, avanti al Gup Fabrizio Pasquale, del processo per la tragica morte bianca di Nicola Di Biase, l’operaio di soli 59 anni, di San Salvo (Ch), mandato a lavorare in un edificio a svariati metri di altezza senza alcuna protezione, a partire dai “banali” parapetti, e precipitato al suolo con esiti fatali. E’ stata infatti ammessa dal giudice la costituzione di parte civile della moglie della vittima, che si è rivolta a Studio3A ed è assistita penalmente dall’avv. Marco Bevilacqua del Foro di Chieti, e anche quella, significativa, dell’Anmil, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro. Inoltre, uno dei tre imputati, M. N., ha chiesto di patteggiare e l’udienza è stato rinviata al primo dicembre 2022, alle 10, proprio per dare modo al suo avvocato difensore di munirsi della procura speciale per chiedere il patteggiamento: non hanno invece richiesto riti alternativi gli altri due imputati. 

Per il tragico infortunio occorso l’11 novembre 2020 a San Salvo, a conclusione delle indagini preliminari il Pubblico Ministero della Procura di Vasto, dott. Giampiero Di Florio, titolare del relativo procedimento penale, ha chiesto il rinvio a giudizio per due imprenditori edili e un professionista: M. N., 43 anni, anch’egli di San Salvo, legale rappresentante dell’omonima ditta individuale cui erano stati affidati i lavori di ripristino e rifacimento delle facciate del condominio “Napoli2” in via Monte Grappa angolo via Stingi, resisi necessari per la caduta di calcinacci dai sottobalconi, nonché della Edil 2020 Srls esecutrice e subappaltatrice degli stessi; N. V. D. N., 41 anni, di Vasto, titolare della ditta T.E.S. srl, che aveva a sua volta ricevuto in subappalto alcune lavorazioni di risanamento tra cui la ridipinura e datore di lavoro dell’operaio deceduto; A. R. L., 67 anni di San Salvo, quale coordinatore in fase di progettazione e responsabile della sicurezza del cantiere. E’ proprio riscontrando la richiesta che il Gup di Vasto dott. Pasquale ha fissato l’udienza odierna di un processo da cui la moglie e il figlio del lavoratore, affidatisi a Studio3A e all’avv. Bevilacqua, si aspettano finalmente risposte dalla giustizia penale, con l’auspicio che ciò – e l’ammissione della costituzione di parte civile è un primo passo anche in tal senso – possa sbloccare anche la questione risarcitoria, visto che sinora non hanno ricevuto un euro di risarcimento dalle assicurazioni delle ditte coinvolte. 

Il Pm di Vasto inizialmente titolare del fascicolo, il dott. Michele Pecoraro, per ricostruire dinamica, cause e  responsabilità dell’infortunio, avvenuto alle 13.15, e di cui non vi erano testimoni, ha disposto due accertamenti tecnici irripetibili. Innanzitutto, l’autopsia sulla salma della vittima che, dopo il tragico volo dal ponteggio e l’allarme al 118, è stato trasportato in eliambulanza in condizioni disperate all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è deceduto poche ore dopo. L’esame è stato affidato al prof. Cristian D’Ovidio e alle operazioni peritali ha partecipato anche il medico legale dott. Pierpaolo Iungano messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini a cui i familiari del lavoratore, attraverso il consulente legale Mario Masciovecchio, si sono rivolti per fare piena luce sui fatti e ottenere giustizia. Fermo restando che l’operaio non avrebbe comunque dovuto cadere di sotto, la perizia ha escluso che il lavoratore sia stato colto (prima) da un malore, accertando e confermando che il decesso è stato dovuto ai gravissimi “politraumi da precipitazione”, cioè per la caduta, tra cui un gravissimo trauma toracico, fratture multiple come quelle al bacino ed emorragie e lesioni agli organi interni. Ma, soprattutto, il magistrato, oltre ad aver acquisito e vagliato tutti gli atti d’indagine degli ispettori dello Spsal dell’Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, ha affidato all’ing. Marco Colagrossi una perizia tecnica per ricostruire nel dettaglio le modalità dell’evento e il consulente, avvalendosi anche delle immagini di una telecamera di video sorveglianza della zona, ha concluso che la caduta sarebbe avvenuta nei pressi del lato ovest del castello di salita dell’impalcatura da un’altezza di 4-5 metri, verosimilmente dal “terrazzo privo di protezioni”.

Sulla scorta di tutti gli elementi assunti, il Procuratore ha chiesto e ottenuto l’archiviazione del procedimento per due degli iniziali 5 indagati, l’amministratore condominiale, comproprietario del fabbricato e committente dei lavori, e la legale rappresentante dell’impresa che aveva fornito e allestito il ponteggio metallico, non ravvisando a loro carico responsabilità penalmente rilevanti sostenibili in giudizio. Ma ha invece ritenuto pienamente acclarate le gravi responsabilità degli altri tre indagati, chiamati rispondere del reato di omicidio colposo in concorso, con l’aggravante di essere stato commesso in violazione delle norme antinfortunistiche,per aver causato la morte di Di Biase per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché per colpa specifica consistita nella violazione delle norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi dei lavoro” scrive il Pm nella sua richiesta di processo.

Ai due imprenditori si imputa di aver “omesso di adottare nel terrazzo del condominio da cui il lavoratore è precipitato, da un altezza da terra di circa quattro metri, idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta di persone, nel caso di specie omettendo di installare, tra l’altro, parapetti e tavole fermapiede. Al professionista si contesta invece di “aver omesso di redigere il piano di sicurezza e coordinamento specifico per il cantiere edile in oggetto; di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, nonché di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza delle ditte Edil 2020 e T.E.S. srl, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, nonché omettendo di sospendere le lavorazioni nel cantiere fino alla verifica dell’installazione dei parapetti e delle tavole fermapiedi sul terrazzo, o di idonee opere provvisionali o precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta delle persone, o comunque di segnalare tale inadempienza al committente o responsabile dei lavori”. 

Caso seguito da:

Mario Masciovecchio

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Categoria:

Infortuni sul Lavoro Press

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