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Può un’agenzia viaggi, per trasportare i turisti nella città da molti considerata la più bella del mondo, Venezia, utilizzare la necessaria imbarcazione senza però l’autorizzazione comunale per l’attività di noleggio con conducente?

La risposta alla domanda è affermativa, perché nella fattispecie non si può parlare di noleggio con conducente, in quanto il trasporto riguarda i soli turisti che avevano acquistato il “pacchetto” proposto. A stabilirlo la Corte di Cassazione, con l’interessante sentenza n. 23435/21 depositata il 25 agosto 2021.

 

Il Comune multa un’agenzia turistica di navigazione che si oppone con successo alla sanzione

Il caso si è originato da una sanzione di oltre 350 euro, oltre alla confisca dell’imbarcazione, comminata dal Comune lagunare a una agenzia turistica di navigazione per per violazione dell’art. 5 comma 5 in relazione all’art. 43 comma 1 lett. a) della L.R. Veneto n. 63/1993, per avere la società svolto attività di noleggio con conducente senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale. La società aveva presentato opposizione contro l’atto di ingiunzione al pagamento, opposizione che era stata accolta dal Tribunale di Venezia, decisione confermata anche dalla Corte d’Appello che, con sentenza del 2016, aveva respinto il gravame presentato dall’Amministrazione comunale contro il pronunciamento di prime cure.

La Corte territoriale aveva osservato che l’attività svolta al momento del controllo non rientrava nel trasporto per contro proprio né in quella di trasporto pubblico non di linea, perché il trasporto su acqua non era stato eseguito a seguito di specifica richiesta degli utenti, ma rappresentava una delle prestazioni previste nel pacchetto turistico acquistato dai partecipanti, comprendente navigazione, pranzo e workshop.

 

L’Amministrazione accusa la società di agire come agenzia e vettore

Il Comune di Venezia tuttavia non si è dato per vinto è ha proposto ricorso anche per cassazione sulla base di un unico motivo in cui rimprovera alla Corte d’Appello di avere escluso che si trattasse di servizio di trasporto pubblico non di linea, legittimando così la prassi sempre più diffusa tra i vettori di procurarsi direttamente la clientela ampliando la propria offerta commerciale con servizi di agenzia turistica, in palese violazione della L.r. Veneto n. 63/1993 che richiede invece apposite autorizzazioni per il servizio di trasporto pubblico non di linea. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata appariva inoltre non adeguatamente motivata oltre che contraddittoria sull’esclusione del trasporto pubblico: le due norme, sempre per l’amministrazione comunale, non sarebbero alternative in quanto l’applicazione dell’una (che regolamenta l’attività delle agenzie di viaggio) non precludeva l’applicazione anche dell’altra (che regolamenta la diversa materia del trasporto pubblico non di linea per il quale occorre l’autorizzazione).

Il Comune, in buona sostanza, imputava alla società di agire in duplice veste, dapprima raccogliendo adesioni ai viaggi/itinerari come agenzia turistica e successivamente provvedendo, in quanto vettore, allo svolgimento del trasporto vero e proprio, per cui nella veste di vettore sarebbe sta anch’essa soggetta alle norme che disciplinano il trasporto pubblico non di linea (legge regionale n. 63/1993).

Ma per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Il nucleo della censura, ha notato la Cassazione, “è dato in realtà dalla critica all’inquadramento giuridico dell’attività esercitata dalla società sanzionata al momento del controllo operato dai Carabinieri del Nucleo Natanti. La censura va esaminata quindi sotto il profilo dell‘errore di sussunzione e della falsa applicazione della legge, posto che con essa si addebita sostanzialmente alla Corte di merito di aver ricondotto la fattispecie concreta giudicata ad una norma non pertinente al caso concreto perché relativa ad una fattispecie diversa e quindi non idonea a regolarla”.

 

Le leggi che disciplinano la materia

Gli Ermellini rammentano quindi che La L.R. Veneto n. 63/1993 all’art. 5 detta la disciplina del Servizio di noleggio con conducente con natante a motore prevedendo in particolare che “il servizio di noleggio con conducente è rivolto all’utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio” (comma 1) e che “il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune” (comma 5).

Quindi, si soffermano sulla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo) che all’art. 63 si occupa delle attività delle agenzie di viaggi e turismo. Il comma 1 è così articolato: “Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 “Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso”.

 

Il noleggio di autovettura o imbarcazione rientra nelle attività delle agenzie viaggi e turismo

Il comma 2 contiene un elenco delle attività agenzie di viaggi e turismo e alla lettera f) menziona “l’organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura“. Ebbene, dalla formulazione di quest’ultima disposizione, redatta sulla falsariga del Regio Decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523 art. 2 lett. f), “si ricava che il noleggio di autovettura, allorché si accompagna esclusivamente alla attività escursionistica, rientra nella attività delle agenzie di viaggi e turismo (ma ciò vale logicamente anche per il noleggio di imbarcazioni allorché l’escursione avviene non su strada ma su acqua) – spiegano i giudici del Palazzaccio – Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (seppure in vicende riguardanti l’immatricolazione di autobus di proprietà di agenzie di viaggi) ha già avuto occasione di affermare che la disposizione del RD n. 2523/1936 art. 2 è univoca nel prevedere tra le attività consentite alle agenzie di viaggi l’organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, sicché rispetto ad essa va valutato il requisito relativo alla connessione dell’esigenza che si intende soddisfare tramite l’uso del veicolo

Sempre il Consiglio di Stato, poi, prosegue la Cassazione, ha precisato, in tema di estensione dell’attività dell’agenzia di viaggio, che il trasporto dei turisti “integra strumento e complemento delle finalità di queste imprese e più recentemente la legislazione regionale ha disposto che l’attività in questione comprende anche l’organizzazione di viaggi, concetto dal quale difficilmente può escludersi l’utilizzo di veicoli di trasporto collettivo

Secondo gli Ermellini, sussiste quindi il requisito della “strumentalità, che ha proprio lo scopo di agevolare quegli imprenditori o le collettività di persone che, al fine di svolgere un’attività principale diversa da quella che concerne il trasporto di persone su strada, hanno anche tale necessità. E per lo svolgimento di tale attività strumentale le agenzie di viaggio ben possono anche utilizzare mezzi di trasporto propri, quindi non necessariamente a noleggio perché – sempre sulla scia della giurisprudenza amministrativa – la previsione del noleggio di autovetture contenuta nel surrichiamato comma 2 dell’art. 63 L.R. n. 33/2002 non incide sull’interpretazione della attività consentite alle agenzie di viaggi, valendo solo ad esplicitare che l’agenzia ha facoltà di impiegare mezzi altrui, essendo peraltro retta dalla congiunzione (“….e noleggio di autovetture”), che sancisce come si tratti di fenomeno distinto e aggiuntivo al potere di organizzare viaggi.

 

Il trasporto “esclusivo” di turisti non rientra nell’attività di noleggio con conducente

Così ricostruito il “panorama normativo e giurisprudenziale”, è chiaro che non merita censura la decisione dei giudici di merito laddove, sulla base di un apprezzamento in fatto sul tipo di attività svolta dalla società al momento del controllo dell’imbarcazione – ossia trasporto “esclusivo” di turisti per una gita in Laguna con visita a Piazza San Marco, pranzo a ristorante, visita successiva a Murano e Burano e poi rientro al luogo di partenza – ha escluso la violazione delle norme regionali sui servizi pubblici non di linea.

La ricognizione della fattispecie astratta – ribadisce la Suprema Corte – è stata dunque operata correttamente perché si trattava solo di una attività di escursione, che nel programma degli organizzatori prevedeva gli spostamenti su imbarcazione (attività strumentale rientrante proprio tra quelle delle agenzie di viaggi e turismo, come si è visto)”.

La Cassazione afferma quindi il seguente principio di diritto “L’articolo 63 comma 2 lett. f) della legge regionale Veneto n. 33/2002 va interpretato nel senso che rientrano nelle attività delle agenzie di viaggi anche le organizzazioni di escursioni in laguna con l’utilizzo di imbarcazioni a condizione che a bordo delle stesse siano presenti solo i partecipanti all’escursione. In caso contrario, cioè qualora a bordo vi siano anche o solo persone che abbiano avanzato unicamente richiesta di trasporto da un luogo all’altro, l’attività rientra nel trasporto pubblico non di linea e il suo esercizio richiede apposita autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 63/1993”.

Il ricorso è stato quindi rigettato con la definitiva “cancellazione” della multa all’agenzia viaggi a la condanna del Comune di Venezia anche alle spese di giudizio.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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