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Un danneggiato può scegliere il luogo dove sottoporsi alla visita medico legale di controparte anziché doversi recare, come si usa, nello studio indicato dalla compagnia di assicurazione?

La questione è tutt’altro che marginale e peregrina se è vero che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 30239/21 del 27 ottobre 2021, ha disposto la remissione della causa all’apposita sezione semplice per la pubblica udienza.

 

Una danneggiata non vuole effettuare la visita legale nello studio scelto dall’assicurazione

Il caso è insorto dal fermo viole diniego opposto da una donna rimasta ferita quale terza trasportata in un incidente stradale di sottoporsi a visita medica presso lo studio medico scelto dalla compagnia assicuratrice, peraltro la sua. Per questo motivo con sentenza del 2 settembre 2015 il giudice di pace di Roma aveva dichiarato improcedibile ai sensi degli articoli 145 e 148 Cod. Ass. la sua domanda risarcitoria in relazione ai danni patiti nel sinistro nei confronti di Linear Assicurazioni S.p.A. ex articolo 141 Cod. Ass., in regime cioè di risarcimento diretto Card. La danneggiata aveva appellato la decisione avanti il  il Tribunale di Roma qualche giudice di seconde cure, che però aveva rigettato l’appello con sentenza del 2 ottobre 2019.

Ma la passeggera non si è data per vinta e ha proposto ricorso anche per cassazione lamentando il fatto che il giudice d’appello, condividendo la sentenza di primo grado, avesse ritenuto “ingiustificato rifiuto” quello di sottoporsi a visita medico-legale stragiudiziale. Com’è noto, l’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni private stabilisce che il danneggiato, nei termini previsti nei suoi commi primo e secondo, salva l’ipotesi del quinto comma, non può rifiutare “gli accertamenti strettamente necessari” per valutare i danni alle cose e/o alla persona.

Ma la danneggiata ha chiarito di non aver rifiutato la visita medica, ma solo chiesto di effettuarla nello studio medico di cui era dotata l’agenzia di infortunistica a cui sia era rivolta, con tutti gli strumenti necessari al caso. Una scelta motivata dal fatto che, essendo stata “già lesa nel proprio patrimonio a causa del danno subito“, per citare testualmente le sue giustificazioni, in questo modo non avrebbe dovuto anticipare anche le spese per l’accompagnamento da parte del suo consulente medico di parte. Secondo la ricorrente, sarebbe stata l’assicurazione a violare in questo modo il proprio obbligo di cooperazione.

 

Per la Suprema Corte si tratta di novità “degna di approfondimenti”

Ebbene, nel caso in esame, la Suprema Corte ha ravvisato una “novità degna di approfondimenti propria della fattispecie relativa all‘obbligo di correttezza del danneggiato, e in particolare se questo sia correlabile in modo automatico e predeterminato alla previa visita medica dettata dal codice assicurativo, nel senso che tale visita debba essere effettuata presso il domicilio dell’assicuratore, oppure se, considerato anche l’obbligo di buona fede di quest’ultimo, il danneggiato possa fruire per la visita, e in tal caso per quali specifici motivi, di un luogo diverso e da lui scelto”.

Di qui la decisione degli Ermellini, in applicazione dell’articolo 380 bis, ultimo comma, c.p.c., di disporre remissione della causa all’apposita sezione semplice per la pubblica udienza.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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