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Martedì 28 febbraio ha ricevuto il sì definitivo della Camera dei Deputati la cosiddetta “riforma Gelli “che, com’è noto, ha una portata storica per la responsabilità medica, ridisegnando l’erroe medico dal punto di vista penale. Tra le tante novità della nuova legge, a partire dall’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione per le vittime di mala sanità, al risarcimento diretto dell’assicurazione, al fondo ad hoc per gli indennizzi, spiccano infatti le nuove regole sulla responsabilità dei sanitari.

Se dal punto di vista civile viene definitivamente tracciata una sorta di “doppio binario”, con la responsabilità contrattuale della struttura ed extracontrattuale del medico, dal punto di vista penale a rilevare è una sostanziale “depenalizzazione” dell’errore. Il medico che sbaglia, infatti, non dovrà rispondere di omicidio o lesioni personali colpose, causato per imperizia, se ha rispettato le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

Il passaggio chiave è contenuto nel nuovo articolo 590-sexies, aggiunto al codice penale e rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.

Di fatto, la nuova disposizione prevede al primo comma che “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma“. Ma al secondo statuisce che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico-assistenziali” sempre che ovviamente “le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto“.

Conseguentemente, viene anche abrogato il comma 1 dell’art. 3 della legge Balduzzi (n. 189/2012), sulla colpa lieve.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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