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È vessatoria la clausola del contratto di assicurazione Rc auto che prevede la rivalsa della compagnia per i danni provocati dal sinistro se il conducente guidava in stato di ebbrezza.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 18324/19 del 9 luglio 2019, è entrata su due questioni molto dibattute, quella dei possibili limiti risarcitori in caso di condotte di guida censurabili e, soprattutto, delle clausole che le compagnie assicurative inseriscono tra le pieghe dei contratti.

E ha respinto con forza il ricorso promosso da Sara Assicurazioni confermando la decisione della Corte d’Appello di Genova, che aveva già rigettato la richiesta di rivalsa per oltre 320mila euro nei confronti dell’assicurato proposta a seguito del risarcimento del terzo danneggiato in occasione del grave incidente in questione.

Alla base dell’iniziativa della compagnia, una clausola nel contratto Rca che prevedeva, appunto, il diritto di rivalsa in caso di guida sotto l’effetto di alcool.

 

Quando una clausola è vessatoria

Per il giudice di secondo grado, tuttavia, “indipendentemente dall’applicabilità del Codice del Consumo”, doveva ritenersi comunque in vigore l’art. 1469 bis c.c., introdotto dall’articolo 25 della legge 52/96 secondo cui “nel contratto tra consumatore e professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti da contratto”.

Non solo, nel caso di “ambiguità o scarsa chiarezza delle clausole predisposte da uno dei contraenti a sfavore dell’altro, queste devono essere interpretate contro lo stipulatore ed a favore del contraente debole, specie in casi quale quello in esame, nel quale le clausole sfavorevoli all’assicurato siano state predisposte unilateralmente da parte del professionista in moduli e formulari e dunque sottoscritte “per adesione” dal consumatore senza una compiuta e sufficiente ponderazione del loro contenuto».

Una asserzione tanto più fondata nel caso in questione, nel quale l’assicurato aveva sottoscritto un modulo predisposto dalla compagnia con la previsione di una copertura massima, cosiddetta. “super”, formula nella quale rientrava innanzitutto la rinuncia, da parte della compagnia, proprio all’azione di rivalsa.

“Va da sé che  il contraente – proseguiva la Corte territoriale -, avendo scelto, pagando un corrispettivo più alto, il più ampio margine di copertura assicurativa, anche attraverso la rinuncia da parte della compagnia all’azione di rivalsa, non poteva poi vedersi eccepire, se non a costo di determinare un grave ed ingiustificato squilibrio tra le parti, una clausola predisposta unilateralmente dalla compagnia che invece comportasse il diritto di rivalsa in caso di ebbrezza dell’assicurato».

 

La tutela del contraente più debole

Una lettura fatta propria dalla Terza sezione civile secondo cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei canoni di interpretazione del contratto.

In particolare, evidenziano gli Ermellini, “laddove ha evidenziato una equivocità delle clausole di polizza che, da un lato, garantivano al consumatore la copertura più ampia possibile, dall’altro, nel solo ambito delle clausole predisposte unilateralmente dalla compagnia e sottoscritte per adesione dal consumatore, prevedevano, creando una evidente difficoltà di comprensione in chi faceva affidamento su quanto contenuto nella singola polizza, limitazioni alla rinuncia alla rivalsa, non individuabili da una persona comune pur utilizzando la normale diligenza”.

Proprio perché, prosegue la sentenza della Suprema Corte,  il complesso delle clausole era “ambiguo e polisenso sulla base di criteri meramente letterali o logico-sistematici”, la Corte d’Appello ha correttamente fatto ricorso alla clausola cosiddetta contra stipulatorem, “ritenendo che vi fosse un evidente affidamento da tutelare in capo al contraente più debole contro un risultato interpretativo evidentemente ambiguo delle clausole stesse”.

Va infatti confermata, conclude la Cassazione, la giurisprudenza secondo la quale il ricorso ai criteri cosiddetti di interpretazione oggettiva del contratto, ed in particolare alla clausola contra stipulatorem, “si impone quando occorra tutelare l’affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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