Se un autotreno causa un incidente e se i proprietari della motrice e del rimorchio sono diversi, chi ne risponde? Il secondo è comunque responsabile in solido con primo. Questo quanto stabilito da una recente, e per la verità non proprio cristallina ordinanza, la n. 27371/2017, della Corte di Cassazione, VI-3 sezione Civile, che si è ritrovata a giudicare su un caso particolare ma non così raro.
Il estrema sintesi, il Ministero dell’Interno aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un proprio dipendente (danni commisurati agli emolumenti ad esso versati durante il periodo di assenza dal servizio causato dai postumi riportati), convenendo in giudizio il conducente dell’autotreno che aveva tamponato la vettura a bordo della quale si trovava il dipendente, il proprietario della motrice (risultata peraltro sprovvista di copertura assicurativa) e l’azienda proprietaria del semirimorchio agganciato alla motrice.
Il Giudice di Pace aveva pronunciato una sentenza non definitiva con cui dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’azienda proprietaria del rimorchio, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti. Il Tribunale di Perugia aveva quindi rigettato l’appello proposto contro tale sentenza, ritenendo che non fosse risultato integrato il rischio dinamico insito nella circolazione del rimorchio, in quanto l’urto era avvenuto tra la parte anteriore della motrice e quella posteriore della vettura, “secondo una dinamica concreta nell’ambito della quale il rimorchio trainato non spiegava alcuna efficacia eziologica“.
Il Ministero, tuttavia, ha presentato ricorso anche in Cassazione, adducendo come motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c e censurando il Tribunale per non avere considerato che, in caso di incidente stradale, l’autoarticolato dev’essere considerato come un complesso unitario; che la locuzione “proprietario del veicolo” è tale da ricomprendere sia il proprietario del veicolo trainante sia quello del rimorchio e che il proprietario di quest’ultimo non aveva dimostrato che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà. Il Ministero contestava altresì l’affermazione della indifferenza causale del rimorchio nella dinamica del sinistro.
Ebbene, secondo la Cassazione il motivo è fondato alla luce del principio secondo cui “una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un’entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., comma 3, ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante” (Cass. n. 6431/2015, conforme a Cass. n. 2206/1980)”.
Secondo la Cassazione, inoltre, “tale principio è coerente con quello (cfr. Cass. n. 13200/2012) secondo cui l’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre la responsabilità per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato (c.d. rischio dinamico), che trova giustificazione proprio nella considerazione unitaria del complesso autoarticolato (mentre l’autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella specifica ipotesi del “rischio statico”, per il caso che il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato a mano)”.
La sentenza è stato pertanto cassata con rinvio al giudice di merito.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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