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Una delle novità più interessanti del Ddl n. 2224 “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”, approvato alla Camera il 28 gennaio 2016, è rappresentata dalla costituzione di un Fondo di Garanzia per i danni derivanti, appunto, da responsabilità sanitaria, come quello che esiste da anni per gli incidenti stradali.

Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, è istituito il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria” recita l’articolo 14, comma 1, del nuovo Disegno di Legge.

Il Fondo è istituito presso la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap), così come il Fondo Vittime delle Strada, e risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi: qualora la struttura sanitaria, ovvero l’esercente la professione sanitaria, risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente; qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria, ovvero dall’esercente la professione sanitaria.

Il vero e auspicato salto di qualità è costituito proprio da questa seconda circostanza, che impone l’intervento nel Fondo di garanzia sanitario non solo laddove i responsabili del danno risultino di fatto sprovvisti di assicurazione, ma anche qualora l’assicurazione ci sia ma il massimale non basti a coprire l’entità di tutti i danni, previsione, questa, che invece, incomprensibilmente, manca per il Fondo Vittime della strada.

Studio 3A, al riguardo, proporrà una causa pilota, già autorizzata dal giudice tutelare del danneggiato, con cui intende coinvolgere sulla problematica la Corte Costituzionale per sanare questa grave lacuna, partendo dal caso di un proprio assistito, un giovane di Brescia rimasto invalido al cento per cento dopo un incidente ma a cui è stata liquidata solo poco più della metà della somma di cui aveva diritto perché il massimale minimo in vigore all’epoca, due milioni e mezzo di euro, non è risultato sufficiente a risarcire tutti danneggiati di quel terribile sinistro nel quale perse anche la vita una persona. Un’azione legale che ora trova ancora più fondamento in seguito al nuovo Ddl.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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