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Un pronunciamento destinato non solo a fare giurisprudenza per le purtroppo non infrequenti tragedie sul genere, ma che presenta anche profondi risvolti morali e riapre mai sopite questioni di coscienza.

 

Il feto nel venire al mondo è persona

Deliberando su un caso di malasanità avvenuto nella sala parto di una clinica di Salerno, la Corte di Cassazione, quarta sezione Penale, con la sentenza n. 27539/19 del 20 giugno 2019 ha deciso di ampliare la tutela dei bimbi che stanno per venire al mondo e ha stabilito che il feto, nel momento in cui transita nel canale uterino, nello sforzo di arrivare alla luce, deve essere considerato non più come un feto ma un “uomo” a tutti gli effetti.

Con la conseguenza che il personale sanitario che assiste le donne in travaglio, se commette errori fatali per negligenza, imperizia, o disattenzione, andrà condannato per omicidio colposo e non solo per il reato meno grave di aborto colposo.

La Suprema Corte, infatti, sostiene che nel contesto attuale “di totale ampliamento della tutela dei diritti della persona e della nozione di soggetto meritevole di tutela, che dal nascituro e al concepito si è poi estesa fino all’embrione”, il feto, “benché ancora nell’utero”, deve essere considerato un “uomo” durante il travaglio della gestante, nel momento cioè della “transizione dalla vita uterina a quella extrauterina”.

 

Il sanitario che ne provoca la morte va perseguito per omicidio colposo

Pertanto, secondo gli Ermellini, l’ostetrica negligente che provoca la morte del feto per non aver correttamente monitorato il battito cardiaco risponde di omicidio colposo e non di aborto colposo.

E non può nemmeno invocare la responsabilità del ginecologo e quella del medico anestesista perché il monitoraggio del battito è un suo specifico compito.

Sulla base di queste considerazioni che tengono conto dell’evoluzione “normativa e giurisprudenziale italiana e internazionale”, nel campo dei diritti della persona, la Cassazione ha perciò confermato la condanna per omicidio colposo a un anno e nove mesi di reclusione, pena sospesa, nei confronti di una ostetrica.

La donna non aveva adeguatamente monitorato il battito cardiaco di un feto mentre la madre era in travaglio e le era stata somministrata l’ossitocina per aumentare le contrazioni.

 

I gravissimi errori e omissioni dell’ostetrica condannata

L’ostetrica – che pretendeva una condanna più mite, per aborto colposo appunto – continuava a rassicurare il ginecologo di turno della clinica che tutto procedeva regolarmente.

Invece il bimbo fu estratto dall’utero già morto, per asfissia, e i periti stabilirono che la congestione degli organi e lo stato di sofferenza fetale “non si era determinata in pochi minuti” ma in almeno mezz’ora.

Se il monitoraggio fosse stato adeguato il bambino, che era perfettamente sano, poteva essere salvato ricorrendo al cesareo. Per la Cassazione, “la tutela della vita non può soffrire lacune” e deve essere ‘protetto’ dalla legge anche il “viaggio” dei nascituri nel canale uterino.

In base a quanto accertato nel processo, peraltro, non c’era stata solo “una scorretta e superficiale esecuzione dei tracciati”.

L’ostetrica, infatti, si era resa responsabile di un comportamento “assolutamente censurabile” anche dopo la nascita del feto morto: aveva allegato alla cartella clinica il tracciato di un’altra gestante e aveva addirittura riferito alla sfortunata mamma del piccolo nato morto – l’otto novembre 2008 – che “il bambino era nato vivo e che lei stessa ne aveva verificato il battito cardiaco al momento della nascita”.

Per queste gravi falsificazioni, le sono state negate le attenuanti generiche. Il verdetto dei supremi giudici per la verità conferma la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno il 6 marzo 2018, conforme a quella pronunciata dal Tribunale di Salerno il 16 luglio 2015, ma è chiaro che la presa di posizione della Suprema Corte sulla vicenda ha un peso di tutt’altro rilievo.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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