In un incidente che coinvolga più soggetti, il terzo trasportato, anche se già risarcito, sulla vettura incidentata è incapace a testimoniare nel processo iniziato dall’altro danneggiato.
L’avvenuto risarcimento a suo favore, infatti, non estingue l’interesse del testimone a deporre nel giudizio relativo al fatto illecito che gli ha provocato il danno.
Lo ha chiarito la Cassazione, con l’ordinanza n. 19121/19 del 17 luglio 2019, ribadendo peraltro la propria costante giurisprudenza in materia di incapacità testimoniale della vittima di un sinistro stradale: una sottolineatura tutt’altro che pleonastica, dato che diversi tribunali agiscono in modo opposto.
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Incidente con auto pirata
Un’auto pirata, invadendo la corsia opposta, investiva frontalmente un altro mezzo e poi fuggiva.
Sul veicolo travolto viaggiavano la conducente e sua sorella. La proprietaria del mezzo incidentato, colei che era anche alla guida. conveniva in giudizio la società assicurativa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, mentre l’assicurazione contestava la veridicità del fatto di danno.
In primo grado, la richiesta risarcitoria veniva accolta, ma l’automobilista reputava sottostimato il danno riconosciutole e ricorreva in appello. In sede di gravame, però, il giudice rigettava la richiesta dell’appellante, ritenendo che l’unica testimone escussa – ossia la terza trasportata, e sorella della conducente – fosse incapace a deporre.
Pertanto, venuta meno la testimonianza, il fatto di danno si considerava non provato. Di qui il ricorso per Cassazione.
Cosa prevede la legge sulla capacità o meno di testimoniare
L’art. 246 del codice di procedura penale prevede che siano incapaci a testimoniare le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
In buona sostanza, si tratta di un’incompatibilità tra la posizione di parte del giudizio e di teste. L’incapacità scaturisce dalla presenza di un interesse giuridico, attuale e concreto, che comporta la legittimazione a proporre l’azione. Per contro, la sussistenza di un interesse di mero fatto non preclude la testimonianza, ma incide sulla sua attendibilità, che dovrà essere valutata dal giudice di merito.
Chi è privo della capacità di testimoniare, non la riacquista in virtù dell’intervento di una fattispecie estintiva del diritto (come, ad esempio, la prescrizione o, nel caso specifico, il pagamento del risarcimento): l’incapacità testimoniale si valuta a prescindere dalle vicende successive.
Il passeggero, anche se già risarcito, non può testimoniare a favore del conducente
Le argomentazioni della ricorrente si fondavano sostanzialmente sulla circostanza che la testimone, avendo già ricevuto il risarcimento, non avesse più alcun interesse nella causa.
Per contro, secondo la Suprema Corte, è pacifico in giurisprudenza che la vittima di un sinistro, pur essendo stata ristorata, sia incapace di testimoniare nel giudizio pendente tra un’altra vittima e il responsabile del danno. Infatti, la valutazione circa la sussistenza di un interesse concreto e attuale, che esclude la capacità a testimoniare, prescinde “dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell’interesse”.
Nella fattispecie in esame, il risarcimento ricevuto dal terzo trasportato non esclude un suo interesse al procedimento in corso e, pertanto, lo rende incapace di testimoniare.
Gli Ermellini ribadiscono che la vittima di un incidente stradale nutre sempre un interesse giuridico – e non di mero fatto – all’esito della lite introdotta dall’altro danneggiato contro il soggetto responsabile del danno nei confronti del testimone.
L’interesse del testimone è ravvisabile anche qualora il suo diritto sia prescritto o estinto (per adempimento del danneggiante o sua rinuncia), in quanto potrebbe intervenire nel giudizio contro il responsabile al fine di far valere il diritto al risarcimento per danni a decorso occulto, danni lungolatenti, danni sopravvenuti all’adempimento da parte del danneggiante e non prevedibili.
Tutte fattispecie di danni non prescrittibili, giacché la prescrizione non decorre con riferimento ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima e sfuggono agli effetti del “diritto quesito”, perché non prevedibili al momento dell’adempimento o della rinuncia.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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