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La presenza o meno nel testamento della vittima può rappresentare un elemento a riprova dell’esistenza (o no) di un legame affettivo ai fini risarcitori nel caso di un sinistro stradale. Non ha mancato di far discutere la sentenza n. 10583/21 depositata il 22 aprile 2021 con cui la Corte di Cassazione ha definitivamente respinto le richieste dei nipoti di un’anziana zia deceduta in seguito ad un incidente stradale.

 

I nipoti citano il responsabile dell’incidente in cui è morta la zia e la sua assicurazione

I quali avevano citato in causa avanti il tribunale di Roma l’automobilista responsabile del sinistro e la compagnia di assicurazione del veicolo investitore, Assitalia, oggi Generali Italia, chiedendo per l’appunto il risarcimento dei danni. In particolare, i danni iure proprio subiti per la perdita del rapporto parentale, in quanto nipoti a lungo conviventi e accuditi dalla zia, e del danno iure hereditatis patito dal loro fratello, deceduto poco dopo la morte della zia, che aveva vissuto con lei per tutta la vita, durata 63 anni, oltre che del danno catastrofale acquisito da quest’ultimo a titolo di erede universale dell’anziana e successivamente loro trasmesso, quali eredi legittimi del fratello.

Il Tribunale aveva accolto la domanda riconoscendo a una nipote non convivente, di 65 anni, 59.434,20 euro, a un’altra nipote non  convivente, di 60 anni, 66.038 euro, a un ulteriore nipote non convivente, di 67 anni, 59.434,00, e al nipote convivente, poi scomparso,  84.906 euro, per un totale 270.472,40 euro.

 

In appello negato il risarcimento del danno iure proprio per la perdita parentale

La sentenza però era stata impugnata sia, in via principale, da Generali Italia sia, in via incidentale, dai tre nipoti dinanzi la Corte d’Appello capitolina che aveva confermato la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo che aveva travolto l’anziana, ma negato ai tre fratelli il diritto al risarcimento del danno iure proprio, aumentando invece, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, di quattro punti percentuali il risarcimento del danno riconosciuto al nipote poi deceduto, in considerazione del comprovato rapporto di convivenza con la zia, innalzando la somma dovutagli a 122.642 euro, e accogliendo anche l’impugnazione del capo della domanda attinente alla liquidazione del danno catastrofale, liquidato in 65mila euro a favore degli eredi legittimi di quest’ultimo, i fratelli appunto.

Il ricorso per Cassazione, che rigetta le doglianze

I tre nipoti, in ragione del mancato riconoscimento del danno iure proprio, hanno quindi proposto ricorso per Cassazione. Con il primo motivo di doglianza hanno lamentato il fatto che la Corte territoriale avesse elevato la convivenza a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela e, soprattutto, che avesse negato l’avvenuta dimostrazione di circostanze tali da far ritenere la sussistenza di un legame affettivo tra i richiedenti e la zia, adducendo a riprova il fatto che quest’ultima non li avesse resi destinatari di disposizioni testamentarie, avendo istituito quale erede universale il loro fratello. I ricorrenti hanno anche contestato il fatto che i giudici di seconde cure avessero omesso di considerare la prova, risultante dagli atti dello stato civile, della loro convivenza con la zia fino al momento in cui avevano costituito ciascuno per proprio conto dei distinti nuclei familiari e avessero disatteso la domanda di assunzione di prove testimoniali.

 

La valenza della prova “testamentaria”

Ma per gli Ermellini questo articolato motivo è inammissibile. Secondo la Suprema Corte, la contestazione circa la mancata valutazione della circostanza che i nipoti sarebbero stati accuditi dalla vittima, “per come formulata, è generica e perciò priva di decisività ai fini della valutazione dell’esistenza del legame effettivo tra la zia e gli odierni ricorrenti, anche alla luce del fatto esaminato dal giudice, e cioè che l’istituzione del loro fratello come erede universale lasciava presumere che il legame interrotto dall’incidente intercorresse solo con quest’ultimo”.

I giudici del Palazzaccio, poi, rigettano anche il secondo motivo di doglianza, nel quale si imputava alla Corte d’Appello di aver violato le regole che governano il regime della prova per presunzioni, tornando a focalizzarsi sulla conclusione dei giudici di seconde cure secondo cui “la nomina di (omissis) quale erede universale non induce a ritenere l’esistenza di un legame affettivo con gli altri nipoti tale da radicare il diritto al risarcimento del danno vantato“.

Secondo la Cassazione, la censura di queste asserzioni della Corte territoriale parte da una premessa erronea, “e cioè che questa abbia equiparato alla diseredazione la loro mancata menzione nel testamento: in realtà essa non ha ritenuto che la istituzione di (omissis) a erede universale implicasse la loro diseredazione, ma ne ha tenuto conto quale circostanza indiziaria atta a rafforzare il convincimento che vi fosse prova della ricorrenza di un legame solo tra omissis e la zia vittima dell’incidente e non anche tra quest’ultima e gli altri nipoti non menzionati nel testamenti”.

Dunque, ricorso respinto.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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