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Con un’orientamento diverso rispetto alla propria sentenza n. 16192/21 del 9 giugno 2021, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire il principio sulla scorta del quale, se non si tiene la destra, si è comunque corresponsabili dell’incidente anche se la controparte ha invaso la corsia opposta.

Il caso su cui si è espressa la quarta sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 32277/21 depositata il 27 agosto 2021, è tragico: un terribile frontale successo lungo la Statale 417 Catania-Gela nel quale perde la vita il passeggero di uno dei due mezzi che si sono scontrati.

 

Condannati per omicidio stradale entrambi i conducenti delle auto scontratesi frontalmente

La Corte d’appello di Catania, confermando peraltro la sentenza di primo grado del Tribunale etneo, con pronunciamento del 22 marzo 2019 aveva ritenuto colpevoli del reato di omicidio stradale entrambi i conducenti dei due veicoli coinvolti. Conformemente alla decisione di prime cure il giudice di appello, sulla scotta degli elementi acquisiti, interpretati sulla base della perizia cinematica fatta eseguire dal primo giudice, aveva ravvisato profili di responsabilità per colpa nei confronti di tutti e due i guidatori, per avere tenuto una velocità eccessiva e comunque inadeguata rispetto all’ora notturna e alla presenza di una curva a visuale solo parzialmente libera e per avere entrambi marciato nei pressi del centro della carreggiata, e pertanto in violazione della disposizione che imponeva loro, proprio per evitare interferenze nella marcia, di tenere la destra delle rispettive semi carreggiate.

Al contempo, la Corte territoriale aveva escluso la cooperazione colposa nel reato evidenziando come l’evento fosse il risultato di condotte colpose autonome e indipendenti, sebbene sinergiche nella sua determinazione. Per tale ragione aveva escluso l’applicabilità dell’art.114 cod. pen. ed il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. in ragione della gravità dell’offesa e di una condotta di guida caratterizzata dall’elevato grado della colpa.

 

Un imputato ricorre per Cassazione lamentando che la controparte aveva invaso la sua corsia

Contro la decisione ha proposto ricorso per Cassazione il conducente dell’auto che trasportava la vittima lamentando, tra le altre cose, che il giudice di appello, a suo dire, avesse omesso di coniugare correttamente le emergenze processuali, con particolare riferimento agli accertamenti compiuti dagli agenti verbalizzanti sul luogo del sinistro, dai quali era emersa una una traccia di incisione sull’asfalto, che avrebbe attestato inequivocabilmente lo sconfinamento del veicolo condotto dall’altra imputata all’interno della propria corsia di pertinenza.

Inoltre, il ricorrente si doleva del fato che i giudici non avessero considerato debitamente le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio nominato per redigere la perizia cinematica sul sinistro, il quale avrebbe ravvisato una notevole sproporzione tra le velocità dei due mezzi coinvolti, ravvisando in realtà un eccesso di velocità solo a carico della vettura di controparte.

Infine, sosteneva come non vi fosse alcuna relazione causale tra la sua asserita marcia in zona prossima alla mezzeria stradale e l’evento dannoso, che quindi sarebbe accaduto unicamente a causa dell’invasione della corsia opposta da parte della coimputata.

 

Il non aver tenuto la destra ha concausato il sinistro

Per la Suprema Corte, tuttavia, il ricorso è infondato e la sentenza impugnata “non presenta alcuno dei vizi dedotti dalla difesa ricorrente, atteso che l’articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi a ritenere la responsabilità del ricorrente”.

A prescindere dall’esistenza e dalla misura dello sconfinamento operato dal veicolo dI controparte – convengono gli Ermellini  la condotta di guida dell’indagato, improntata ad una velocità eccessiva ed inadeguata in ragione della presenza di una curva a visuale non libera e al fatto di marciare spostato verso il centro strada in coincidenza con l’incrocio con altro veicolo, costituì elemento eziologico concorrente alla determinazione dell’evento in ragione dei principi in materia di equivalenza causale e di auto-responsabilità che governano gli obblighi degli utenti della strada nella circolazione”. E aggiungono come rappresenti un pericolo “una marcia in prossimità della mezzeria trattandosi di condotta di guida che si espone a prevedibili interferenze, per fatto pure ascrivibile a titolo di colpa al conducente proveniente dall’opposta direzione di marcia”.

Quindi, correttamente il il giudice di appello, nel riconoscere l’inosservanza, da parte del ricorrente, di specifiche regole cautelari, “ha poi ritenuto la relazione causale tra la condotta di guida da questi tenuta con l’evento, con la conseguenza che la prospettazione difensiva del ricorrente si risolve in un’alternativa ed ipotetica ricostruzione del sinistro la quale, oltre al carattere della manifesta infondatezza, riveste altresì quello della irrilevanza, atteso che l’obbligo del rispetto delle regole relative alla velocità e alla mano da tenere risultano appunto funzionali a evitare interferenze e collisioni nella marcia dei veicoli”.

Dunque, ricorso rigettato e condanna confermata.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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