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Com’è noto, nel caso di scontro di veicoli, (solo) se non sono accertabili le cause e le modalità del sinistro, e quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti coinvolti, opera la presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054, comma 2 del codice civile. Ma nel caso in cui, tra i (pochi) punti fermi della dinamica, sia assodato che uno dei due veicoli è stato tamponato, allora la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile.

A chiarire questo principio la Cassazione, con l’interessante ordinanza n. 3398/23 depositata il 3 febbraio 2023, con cui ha accolto il ricorso di un “centauro”.

 

Conducente di un ciclomotore tamponato risarcito per i danni del grave incidente

Il conducente di un ciclomotore era rimasto vittima di un grave incidente occorsogli il primo gennaio del 2010 allorché il suo mezzo era stato tamponato a seguito di un precedente scontro frontale tra due auto, in conseguenza del quale, per l’appunto, una delle due vetture aveva finito per impattare da dietro contro il suo scooter. In primo grado il Tribunale di Agrigento aveva riconosciuto la responsabilità del sinistro nella misura del 70 per cento ai conducenti delle due macchine e per la restante parte al danneggiato, in forza della violazione commessa da quest’ultimo per aver trasportato un passeggero sul ciclomotore non omologato, riconoscendogli un risarcimento di 146.760 euro.

Ma in appello risarcimento decurtato, i giudici applicano la presunzione di pari responsabilità

La Corte d’Appello di Palermo, avanti la quale la decisione era stata appellata sia dal conducente del ciclomotore sia dalle compagnie di assicurazione delle due auto, Cattolica e UnipolSai, nel 2020 aveva tuttavia riformato la sentenza di prime cure ritenendo che fosse applicabile alla fattispecie la presunzione di eguale responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., limitando quindi nella misura del 50% la loro colpa e pertanto decurtando il risarcimento stabilito dal giudice di primo grado.

La Corte territoriale, peraltro, aveva accolto il gravame principale del danneggiato, escludendo la rilevanza nella causazione del sinistro della violazione contestatagli dell’art. 170 cod. strada, ritenendo che le ridotte manovrabilità del mezzo e capacità frenante, conseguente all’infrazione sanzionata, non avesse avuto alcuna incidenza causale nel verificarsi del sinistro.

 

Tamponamento assodato, ma per la Corte territoriale lo scooter non teneva la destra

Tuttavia, accogliendo l’appello incidentale delle due compagnie assicurative, che avevano chiesto di riconoscere la responsabilità del centauro in misura (addirittura) pari al 70 per cento o, almeno, non inferiore al 50 per cento, i giudici di secondo grado, pur dando atto che non era stata raggiunta la prova che il danneggiato fosse impegnato in una manovra di sorpasso (né, più in generale, sull‘esatta dinamica del sinistro), avevano ritenuto che fosse stato, comunque, definitivamente accertato che il ciclomotore al momento dello scontro si trovava oltre la linea di mezzeria (anche se di poco), sulla corsia sinistra. E su tali basi avevano escluso che nel caso dei specie fosse applicabile la presunzione di fatto della violazione dell’art. 149 del codice della strada (relativo alla distanza di sicurezza che il veicolo che segue deve tenere rispetto a quello che precede), dovendosi tenere conto che la posizione dello scooter al momento al momento dell’urto avrebbe costituito violazione dell’obbligo di procedere sul margine destro della carreggiata. Dunque, su queste basi era stata ritenuta operante la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ., con conseguente ri-determinazione dell’entità del credito risarcitorio.

Il danneggiato ricorre per Cassazione battendo sul punto fermo dell’urto da tergo

Il centauro a questo punto ha proposto ricorso per Cassazione con un unico ma articolato motivo, lamentando il fatto che il giudice d’appello, pur avendo anch’esso riconosciuto l’avvenuto urto, da tergo, del ciclomotore, avesse tuttavia ritenuto di escludere l’applicazione della presunzione di cui all’art. 149 cod. strada, ritenendo invece operante quella di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ. Con la conseguenza che la presunzione di eguale responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro sarebbe pertanto risultata affermata, a quanto lamentato dal danneggiato, in presenza della prova idonea a vincerla, costituita dall’accertamento che quello tra il ciclomotore e una delle due auto coinvolte nel frontale fosse, appunto, un urto da tergo, e come tale rientrante nella fattispecie disciplinata dall’art. 149 cod. strada.

Il ricorrente ha altresì sottolineato la contraddizione del pronunciamento dei giudici, i quali erano giunti a tale conclusione sul rilievo che il conducente del ciclomotore non procedesse sul margine destro della strada, affermando, però, nel contempo, che non era possibile ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, e in particolare se la posizione del mezzo a due ruote fosse dovuta a manovra di sorpasso o meno: pertanto, oltre alla violazione delle norme succitate, la sentenza impugnata sarebbe anche affetta da motivazione intrinsecamente contraddittoria, in relazione alla posizione del ciclomotore.

 

Con urto da dietro, pari responsabilità superata dalla violazione della distanza di sicurezza

La Suprema Corte gli ha dato ragione. Gli Ermellini, rigettate le eccezioni preliminari delle compagnie di assicurazioni, sono entrate nel “thema decidendum”, ossia la corretta applicazione, o meno, della presunzione ex art. 2054, comma 2, cod. civile, pur in presenza di una ricostruzione della dinamica del sinistro che aveva permesso unicamente di acclarare che il ciclomotore condotto dal ricorrente era stato urtato da tergo, senza migliori accertamenti circa la sua condotta di guida, se non che egli non procedeva sul margine destro della carreggiata. E hanno spiegato come la Corte territoriale abbia disatteso i principi enunciati in materia dalla Cassazione.

Infatti, ripercorrono la vicenda giudiziale i giudici del Palazzaccio, a fronte del fatto pacifico (uno dei pochi nella dinamica) che lo scooter procedeva nella stessa direzione di marcia dell’auto e, soprattutto, dell’unica certezza emersa dall’istruttoria, ossia che il ciclomotore era stato urtato da tergo, il giudice d’appello “avrebbe dovuto applicare la presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale, operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., grava il tamponante dell’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile”.

Tuttavia, l’ultima evenienza, cioè la non imputabilità della causa del tamponamento, risulta integrata, prosegue la Suprema Corte, da “una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, sicché spetta al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia, che rende inoperante la detta presunzione”: questa circostanza infatti va esclusa in caso di “normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli”. In linea generale, pertanto, va negata l’operatività dell’art. 2054, comma 2, cod. civ. in caso di tamponamento da tergo nelle “ipotesi di scontro tra veicoli in movimento”.

Il principio di diritto

Dunque, la Corte territoriale, vanno a concludere gli Ermellini, ha errato nel dare rilievo al solo fatto della violazione – da parte del conducente dello scooter – dell’obbligo di procedere sul margine della strada, “assumendo rilievo, ai fini del superamento della presunzione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante, di cui all’art. 149 cod. strada, solo la condotta del conducente del veicolo tamponato che presenti i caratteri descritti sopra”.

La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello palermitana, in diversa composizione, per la decisione nel merito, che dovrà essere assunta sulla base del principio di diritto pronunciato nella circostanza dalla Cassazione: “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale“.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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