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Il caso del tamponamento a catena esula da quelli che rientrano nel campo di applicazione del cosiddetto risarcimento diretto. Vale a dire che il conducente del mezzo tamponato non può richiedere il risarcimento dei danni alla sua compagnia di assicurazione, come ha ribadito con una recente sentenza depositata il 31 gennaio 2024 la Cassazione, riaffermando un orientamento ormai consolidato. Ma allora come deve agire il danneggiato per essere risarcito?

Il caso “particolare” del tamponamento a catena

In caso di tamponamento “semplice”, tra due veicoli, non sussistono particolari problemi. Si presume che la colpa sia del veicolo “tamponante” e il guidatore del mezzo tamponato può chiedere i danni alla propria assicurazione, che poi si rivarrà su quella di controparte.

Altro discorso invece per il tamponamento a catena, ipotesi purtroppo tutt’altro che infrequente, quando sono coinvolti più di due veicoli contemporaneamente che devono avere la medesima direzione di marcia. In questa fattispecie bisogna distinguere tra auto ferme e auto in movimento.

La normativa per stabilire le responsabilità

Per imputare le responsabilità bisogna sempre fare riferimento ai primi due commi dell’art. 141 del Codice Civile, che recitano, testuale: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e a ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione”; “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.

Infine, bisogna prendere in considerazione anche il comma 1 dell’art. 149 del Codice della Strada: “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.

 

Le due diverse casistiche con veicoli fermi e in movimento: nel primo caso colpa dell’ultimo

Ora, se il tamponamento a catena si verifica tra veicoli fermi e in colonna, dunque in coda in mezzo a un traffico congestionato, la responsabilità è dell’ultimo conducente, ovvero del primo che ha commesso l’infrazione e ha iniziato la serie di urti. Anche se vanno ben accertati i fatti.

In una ordinanza, la n. 17896 del giugno 2022, sempre la Corte di Cassazione, sesta Sezione Civile, ha confermato che in un tamponamento a catena tra veicoli in colonna la responsabilità è sempre dell’ultimo veicolo, ovvero del primo che ha innescato il tamponamento, tuttavia ha anche chiarito che va sempre provato che gli altri mezzi coinvolti nell’incidente fossero effettivamente fermi e in colonna.

La vicenda esaminata, infatti, riguardava un sinistro innescato da un’auto che viaggiava ad alta velocità e che aveva tamponato una moto, la quale poi, spinta dalla collisione, era andata a urtare un altro motociclo. Ma dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente, si evinceva che non tutti i veicoli coinvolti fossero incolonnati sulla stessa corsia e nella medesima direzione di marcia. Pertanto la Suprema Corte aveva escluso che potesse trattarsi di un tamponamento a catena, per cui il criterio giurisprudenziale di accertamento delle responsabilità non poteva seguire le dinamiche previste da questa tipologia di sinistro. E nell’occasione gli Ermellini avevano anche ribadito il principio secondo il quale si può parlare di tamponamento a catena solo quando ciò avviene tra veicoli fermi o in movimento, ma comunque incolonnati nella stessa corsia e orientati verso lo stesso senso di marcia.

Per inciso, se il tamponamento a catena coinvolge anche veicoli parcheggiati, che quindi subiscono danni, il principio sarà lo stesso già valido per un tamponamento in serie che coinvolge veicoli incolonnati: la responsabilità sarà del primo che ha commesso l’infrazione, tamponando il secondo veicolo e a lui spetterà il risarcimento dei danni subiti.

 

Nel tamponamento tra mezzi in movimento, si presume la responsabilità di tutti eccetto del primo

Se invece il tamponamento in serie avviene tra veicoli in movimento è necessario fare riferimento alla normativa, ovvero al Codice Civile, art. 2054, che recita quanto segue: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Infatti,in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Ne consegue che, se il tamponamento in catena avviene tra veicoli in movimento, l’unico conducente senza responsabilità sarà il primo della fila, ovvero colui il quale ha subito un danno causato dal tamponamento, ma al contempo non ha danneggiato nessun veicolo dopo di lui.

Visto infatti che la principale causa del tamponamento a catena è il mancato rispetto della distanza di sicurezza, tutti i conducenti che hanno tamponato altri veicoli saranno considerati responsabili in virtù della distanza di sicurezza non rispettata. L’esenzione dalle responsabilità si verifica solo se viene messa in pratica la parte finale dell’art. 2054 del Codice Civile, ovvero, se il conducente “non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

 

L’indennizzo diretto non rientra nei casi ammissibili in caso di tamponamento a catena

Come detto sopra, il caso del tamponamento a catena non rientra tra quelli ammessi per il risarcimento diretto. Attraverso questo meccanismo, infatti, il conducente che ha subito i danni può chiedere l’indennizzo direttamente alla propria compagnia assicuratrice che poi si rivarrà su quella del responsabile, rivalsa che però sarebbe problematica con il coinvolgimento di più veicoli, tanto più nei casi di mezzi in movimento.

Pertanto, la richiesta di risarcimento andrà inoltrata in caso di tamponamento di veicoli fermi e incolonnati all’ultimo veicolo, ovvero quello che ha innescato l’incidente; in caso di tamponamento di veicoli in movimento, al veicolo che ha tamponato. I passeggeri coinvolti nel tamponamento in serie, sia esso con auto ferme o in movimento, invece, potranno chiedere il risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale erano trasportati al momento del sinistro, essendo sufficiente per loro solo provare il fatto che erano trasportati e l’eventuale collegamento tra l’incidente stradale e le lesioni riportate.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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