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Di chi è la strada? Quante volte una persona che subisce danni fisici o materiali imputabili allo stato dissestato dell’asfalto o dei marciapiede o ad altre lacune causate da cattiva manutenzione, si vedano ad esempio i guardrail sovente precari, sono costretti anche a destreggiarsi tra atti, delibere e quant’altro per capire a chi competa il tratto stradale in questione, quando addirittura non si vedono respingere le richieste risarcitorie semplicemente perché indirizzate all’interlocutore “sbagliato” o perché i giudici non ne ritengono provata la proprietà o la gestione.

Per questo è di primaria importanza l’ordinanza n. 27054/2021 depositata il 6 ottobre 2021 con la quale la Cassazione chiarisce e ribadisce un principio fondamentale a tutela dei danneggiati: se, cioè, una strada è ricompresa in un territorio comunale, si deve anche presumere che sia di competenza di quel dato Comune senza che sia onere dell’infortunato addurre prove in tal senso. Semmai, sarà l’Amministrazione comunale a dover provare il contrario.

 

Una donna caduta in una buca su una via comunale cita in causa un Comune

Una donna aveva citato in causa innanzi al Giudice di Pace di Lodi il Comune di Vizzolo Predabissi per essere risarcita per le lesioni subite in seguito ad una rovinosa caduta dalla bicicletta determinata dalla “solita” buca presente sul manto stradale di via Giovanni Paolo I. Il giudice, con sentenza del 2014, aveva condannato il Comune, rimasto peraltro contumace, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di 4.726,72 euro, oltre interessi, nonché alle spese di lite.

In appello la richiesta viene respinta per la mancata prova della “titolarità” della strada

L’amministrazione comunale tuttavia aveva appellato la sentenza e il Tribunale di Lodi, con pronunciamento del 2019, aveva accolto l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, aveva rigettato la domanda risarcitoria, con conseguente condanna della ciclista a restituire quanto già ricevuto dal Comune e anche al pagamento delle spese di quel grado di giudizio. Un rigetto motivato dal fatto che la donna non aveva provato il rapporto di custodia tra il Comune di Vizzolo Predabissi e la strada in cui era avvenuto l’incidente, prova che, secondo i giudici, incombeva sulla danneggiata.

La danneggiata ricorre lamentando l’inversione dell’onere della prova

L’infortunata ha dunque proposto ricorso per Cassazione obiettando innanzitutto che sarebbe stato, invece, onere del Comune provare di non essere titolare dell’obbligo di custodire il punto della strada in cui era occorso il sinistro, e questo sulla scorta dell’art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, secondo il quale “il suolo delle strade comunali è di proprietà dei comuni”, norma che pertanto determinerebbe una vera e propria “presunzlone di titolarità”, rispetto alla quale spetterebbe alle Amministrazioni fornire prova contraria.

La ricorrente, dal canto suo, riteneva pertanto di aver pienamente soddisfatto l’onere probatorio posto a proprio carico dall’art. 2051 cod. civ., avendo documentato, anche con testimonianze mai poste in discussione, di essere caduta in un tratto di strada sito nell’abitato del Comune di Vizzolo Predabissi, e precisamente in via Giovanni Paolo I, all’altezza del n. 4/5.

In definitiva, secondo la donna, una volta accertato il verificarsi del sinistro nel perimetro urbano, il Tribunale avrebbe dovuto automaticamente riconoscere la proprietà di quel tratto di strada in capo al Comune di Vizzolo Predabissi, non essendo emersi elementi in base ai quali attribuire la proprietà a soggetti diversi da tale ente.

Per la Suprema Corte il motivo è assolutamente fondato. “La ricorrente, nell’atto di citazione, pur non invocando espressamente l’art. 22 della legge 20 marzo 1865, ha implicitamente fatto riferimento alla presunzione di cui alla normativa appena indicata” spiegano gli Ermellini, citandone il contenuto: “è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali” e “nell’interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti”.

 

La presunzione di “demanialità”, superabile solo dalla prova contraria

I giudici del Palazzaccio spiegano che si tratta di una “presunzione di demanialità avente carattere relativo” e “superabile mediante prova contraria”, evidenziando soprattutto che, ai sensi dell’art. 2728 c.c., “le presunzioni legali, qual è quella in questione, dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite, mentre è onere della parte contro cui esse operano fornire la prova contraria”.

Ragion per cui il Tribunale, ritenendo non provata la proprietà della strada in cui era avvenuta la caduta e affermando che la danneggiata, “come era suo onere”, non aveva provato il rapporto di custodia esistente tra il Comune di Vizzolo Predabissi e detta strada, “non risulta essersi attenuto ai principi sopra enunciati” conclude la Cassazione, che ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Lodi in persona di diverso magistrato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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