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Non sono nuovi i casi in cui utenti della strada inanellano multe su multe per essere transitati nella Zona a Traffico Limitato di una città, anche una sola volta. L’infrazione è unica o vanno conteggiate tutte le volte in cui il veicolo, sia pure in un breve tragitto, è stato immortalato dalle telecamere, per altrettante infrazioni?

Ebbene, se si verificano più violazioni a breve distanza sulla medesima tratta della Ztl sarà necessario valutare se queste debbano o meno essere considerate violazioni autonome: infatti, a ogni accertamento non dovrà necessariamente corrispondere una distinta contravvenzione, stante il carattere di durata, e quindi unitario, delle predette condotte illecite. A stabilire questo principio, di buon senso, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella recente ordinanza n. 22028/2018.

La società ricorrente aveva proposto opposizione al giudice di pace contro qualcosa come 141 verbali di contestazione elevati per violazione dell’art. 7, comma 14, d.lgs 285/1992, per aver cioè transitato in zona a traffico limitato e corsie riservate ai mezzi pubblici in assenza di autorizzazione. Il Tribunale, tuttavia, l’aveva condannata a pagare tante sanzioni quanti erano gli episodi di violazione accertati.

In Cassazione, non ha trovato accoglimento la doglianza con cui la società riteneva di essere caduta in errore per non essere stata a conoscenza delle modifiche al regime di Ztl del Comune. Per gli Ermellini, i giudici a quo hanno sottolineato come non vi potesse essere un errore scusabile e la buona fede della ricorrente, in quanto non solo il Comune aveva emanato e pubblicato il disciplinare relativo alla Ztl in tempo affinché la società potesse prenderne contezza, ma aveva anche indirizzato alla ricorrente stessa un’apposita missiva informativa.

I giudici di legittimità, invece, hanno accolto la doglianza della società relativa alla disciplina del cumulo materiale (art. 198, comma secondo, C.d.S.): per la ricorrente, tale regime non era applicabile in caso di violazioni commesse in un brevissimo lasso di tempo e con riferimento al medesimo tratto stradale. In tal caso, essendo la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, si sarebbe dovuta applicare una sola sanzione.

La Cassazione chiarisce che l’istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate, ovvero per le sole ipotesi di violazioni plurime commesse con un’unica azione od omissione. Non è, invece, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni.

Nel caso in esame, il Tribunale aveva irrogato tante sanzioni quante erano le violazioni contestate, ritenendo si fosse in presenza di una pluralità di condotte autonome. Tuttavia, per gli Ermellini, i giudici a quo sono incorsi in un errore di diritto nel ritenere che le condotte dessero luogo a violazioni autonome per il solo fatto di esser state consumate a orari diversi. Nei casi segnalati dall’istituto ricorrente, infatti, i verbali evidenziavano che talune infrazioni erano state commesse dal medesimo veicolo, sullo stesso tratto stradale ed inoltre erano state consumate entro un intervallo temporale ridottissimo (di pochi secondi o di qualche minuto).

A ogni accertamento, precisa la Corte, non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite (cfr., Corte Cost. n. 14/2007). Nei casi indicati occorreva valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di esse cumulate.

Sul punto, pertanto, la Cassazione ritiene debba pronunciarsi il giudice del rinvio.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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