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In caso di incidente stradale, è possibile chiedere separatamente i danni materiali e fisici? Il cosiddetto frazionamento dei crediti non è inammissibile, a determinate condizioni è consentito, ma in linea di massima il danneggiato, “a fronte di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo in tempi separati e distinti per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tanto integra una condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario”.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 21150/21 depositata il 22 luglio 2021. Dunque, meglio evitare e chiedere “unitariamente” il risarcimento, perché il rischio è che poi una parte del danno non venga più riconosciuta, com’è capitato al danneggiato protagonista del caso in questione.

 

Un motociclista chiede i danni fisici patiti per un incidente

Un motociclista aveva chiesto il risarcimento per i danni fisici subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi nel 2000 a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. La moto del centauro, mentre attraversava un incrocio, era stata centrata da un’auto il cui conducente aveva mancato la precedenza nell’immettersi sulla strada principale, non avvedendosi dell’arrivo della due ruote. E a causa dell’urto il danneggiato era rovinato a terra riportato serie lesioni.

Nessun dubbio che quest’ultimo avesse tutte le ragioni, ma nella causa intentata contro la compagnia assicurativa dell’auto, UnipolSai, quest’ultima si è costituita eccependo l’improponibilità dell’azione di risarcimento dei danni fisici perché il motociclista aveva frazionato il credito. Egli infatti nel 2012 aveva già promosso un altro giudizio per i danni relativi al veicolo, definito dal Giudice di pace di Castellammare del Golfo con sentenza del 29 agosto 2013.

 

Il danneggiato aveva già chiesto i danni materiali

Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 4 marzo 2015, aveva dato ragione all’assicurazione dichiarando improponibile la domanda: decisione confermata, con sentenza del 19 febbraio 2019, anche dalla Corte d’Appello di Palermo, presso la quale il motociclista aveva appellato la decisione di prime cure.

La Corte territoriale aveva condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui l’appellante aveva frazionato in maniera ingiustificata la richiesta di tutela, attesa l’insussistenza di ragioni che impedissero di richiedere il risarcimento dei danni al motoveicolo, contestualmente a quelli fisici. Il motociclista, cioè, non avrebbe dedotto l’interesse oggettivamente valutabile per frazionare il credito derivante dal medesimo sinistro, limitandosi a precisare che, al momento della proposizione della domanda davanti al Giudice di pace, non avrebbe potuto proporre quella relativa ai danni fisici.

L’eventuale ragione di urgenza nell’ottenere il risarcimento dei danni al veicolo non avrebbe costituito, secondo i giudici di merito, interesse apprezzabile, anche in considerazione del ritardo con il quale egli aveva iniziato il giudizio rispetto al momento in cui sarebbe stato legittimato a farlo, ossia sei mesi dal decorso dei 60 giorni previsti dal Codice delle assicurazioni.

Il centauro tuttavia non si è dato per vinto e ha proposto anche ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’articolo 2909 c.c., dell’articolo 100 c.p.c. e dell’articolo 24 della Costituzione, oltre che degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, nonché dei principi di frazionabilità delle azioni a tutela di diritti diversi, derivanti dal medesimo fatto, in forza dell’insegnamento espresso dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 e dalle successive decisioni di legittimità, nonché violazione degli articoli 175 c.c. e 88 c.p.c. e 111 e 2 della Costituzione.

 

Il diritto alla frazionabilità del credito risarcitorio

La Corte d’Appello a suo dire avrebbe illegittimamente ritenuto non frazionabili domande relative a diritti diversi, conseguenza del medesimo sinistro, senza esaminare il tema dell’interesse valutabile alla proposizione separata, ma limitandosi a indagare sulle ragioni dell’urgenza del ristoro dei danni alle cose, non considerando il regime di proponibilità delle domande dettato dagli articoli 145 e 148 del Codice delle assicurazioni che assegnano uno spatium deliberandi di 90 giorni decorrenti dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante la guarigione. Egli, in definitiva, non avrebbe abusato del processo, ma avrebbe esercitato i propri diritti in ossequio ai termini previsti dalla legge.

Inoltre, il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c. e 111 della Costituzione in relazione alla motivazione della statuizione di improponibilità della domanda per abuso del frazionamento della tutela giurisdizionale, e cioè che egli non avrebbe spiegato l’interesse a non proporre la richiesta di danni al veicolo contestualmente a quella dei danni fisici. Il giudice di appello avrebbe adottato una motivazione apparente, illogica e contraddittoria in quanto l’indagine della Corte territoriale riguardava l’assenza di urgenza di proporre il giudizio per il risarcimento dei danni al veicolo, cioè un procedimento diverso da quello oggetto di causa.

In sostanza, la decisione impugnata non avrebbe reso percepibile il fondamento della pronunzia, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice di appello.

 

La scelta di “frazionare” il credito impedisce al motociclista di ottenere un risarcimento per i danni fisici subiti

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, i due motivi, strettamente connessi, sono infondati, sulla base del principio di diritto sancito dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 8530/20, che viene riportato per esteso: “anche dopo il riconoscimento, a determinate condizioni, dell’ammissibilità di un frazionamento di crediti afferenti ad un unitario rapporto di durata, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo in tempi separati e distinti per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tanto integra una condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario; né integra un interesse oggettivamente valutabile, idoneo a giustificare quel frazionamento e di per sé sola considerata, la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento, dinanzi all’aggravio di costi ed oneri della controparte e a detrimento della funzionalità del sistema giudiziario; mentre l’imposizione di presupposti processuali più gravosi per le azioni per una delle componenti del danno non giustifica, di per sé sola e soprattutto in caso di intervalli temporali modesti, l’attivazione separata della tutela giudiziaria”.

Nel caso specifico, poi, secondo i giudici del Palazzaccio non ricorreva alcuna delle ragioni per le quali la Suprema Corte ha ammesso il frazionamento.

Per la cronaca, gli Ermellini hanno respinto anche il terzo motivo del ricorso, nel quale ci si doleva della violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e il mancato esame di un fatto decisivo costituito dall’esame dei documenti riguardanti l’urgenza dell’attore di ottenere il ristoro dei danni alle cose e ciò ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c. I documenti riguardavano le trattative avvenute nella fase precedente la proposizione del giudizio e, quindi, avrebbero dimostrato la solerzia del ricorrente nell’ottenere la tutela del diritto. Il quesito posto dalla Corte territoriale avrebbe dunque trovato risposta nei documenti prodotti in giudizio, oltre che nelle deduzioni formulate nell’atto di appello riguardanti la fase delle trattative precedenti il giudizio proposto davanti al Giudice di pace, documentate da due offerte formulate dall’impresa assicuratrice.

Per la cassazione, anche questo motivo è inammissibile.

Il ricorrente – conclude la sentenza – a fronte di una specifica argomentazione della Corte territoriale secondo cui, né in primo grado, né in sede di appello, egli avrebbe spiegato le ragioni per le quali non avrebbe potuto richiedere il danno al veicolo contestualmente al pregiudizio fisico subito, omette di trascrivere il contenuto degli atti e delle deduzioni, di individuare la fase processuale nella quale tali elementi sarebbero stati ritualmente e tempestivamente sottoposti all’esame dei giudici di merito e di localizzare all’interno del fascicolo di legittimità tali documenti”.

Dunque, ricorso rigettato e, a causa della scelta di “frazionare” il credito, il motociclista non otterrà un euro per i danni fisici subiti.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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