Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Capita spesso che gli utenti dei vari servizi ricevano dalle società fornitrici mega bollette che fanno “sbiancare”: alcune volte si tratta di errori, in altri casi, invece, purtroppo è tutto vero, perché, a causa di guasti o di perdite dei propri impianti i consumi fatturati sono saliti alle stelle, senza che peraltro l’intestatario ne abbia beneficiato o si sia reso conto del problema.

Per questo ormai tutti i contratti di servizio impongono ai gestori di avvisare i clienti in caso di consumi anomali rispetto a quelli consueti, e se le società non ottemperano a quest’obbligo i clienti hanno tutto il diritto di essere risarciti. A confermarlo anche la Cassazione che, con l’ordinanza 24904/21 depositata il 15 settembre 2021, ha dato definitivamente ragione alla lunga battaglia di una donna livornese.

 

Un’utente cita la società fornitrice del servizio idrico che non ha segnalato i consumi anomali

La signora si era vista arrivare una bolletta dell’acqua “monstre” determinata, come si scoprirà in un secondo tempo, da una perdita occulta del suo impianto, e aveva deciso di citare in giudizio la Asa SPA, l’Azienda di Servizi Ambientali che gestiva il servizio idrico nel suo e in numerosi altri comuni della zona, per non averle minimamente segnalato la registrazione dei consumi anomali della sua utenza, e quindi per inadempimento del rapporto contrattuale di somministrazione di acqua potabile. La domanda era stata accolta dal Giudice di Pace di Piombino, che aveva condannato la società a rifondere alla cliente l’importo di 3.312 euro, oltre accessori. Decisione confermata anche in secondo grado del Tribunale di Livorno.

L’Asa però non si è data per vita e ha proposto ricorso anche per Cassazione lamentando la presunta violazione e/o la falsa applicazione delle previsioni della Carta del Servizio Idrico Integrato, nonché di quelle del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile, da parte del giudice di secondo grado, nella ricostruzione e individuazione degli obblighi gravanti sulle parti del contratto di somministrazione di acqua potabile, con riguardo all’ipotesi, verificatasi nella fattispecie, di una perdita occulta nell’impianto idrico dell’utente che avesse determinato rilevanti consumi anomali, nonché nella liquidazione del conseguente danno.

 

La Suprema Corte rigetta le doglianze: informazione tardiva e carente

Ma per la Cassazione i motivi sono infondati. Secondo la Suprema Corte, l’interpretazione delle previsioni dei due documenti è stata effettuata correttamente dai giudici territoriali. Questi ultimi, spiegano gli Ermellini, “richiamando espressamente gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, hanno affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo previsto per l’azienda fornitrice dall’art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato”: l’informazione, infatti, deve avvenire evidentemente “secondo modalità idonee a consentire all’utente di avere pronta contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta”.

La mancata auto-lettura dell’utente non esclude l’inadempimento del fornitore

Ma i Giudici del Palazzaccio sottolineano anche un altro punto rilevante, e cioè che “l’adempimento o meno dell’utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta auto-lettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno”.

Confermata quindi la sussistenza dell’inadempimento contrattuale della società alle obbligazioni che gravavano su di essa “a tutela del diritto dell’utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali”, con conseguente obbligo anche di risarcire il danno conseguente, “la cui quantificazione e liquidazione – concludono gli Ermellini – compete esclusivamente al giudice di merito”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content