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Alla fine lo scudo penale per i medici causa Covid è stato introdotto e l’ombrello è bello ampio  non limitandosi, di fatto, ai casi strettamente connessi al coronavirus.

Com’è noto, il decreto legge n. 42/2021 del primo aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, aveva già introdotto, all’art. 3, l’esenzione da responsabilità penale da somministrazione del vaccino. Di fronte alle prime morti che si sospettavano essere collegate a reazioni avverse ai farmaci, in particolare a quello distribuito da Astra Zeneca, all’automatica iscrizione nel registro degli indagati dei sanitari“somministratori”, con le relative conseguenze penali, e alla necessità di procedere il più rapidamente possibile con la campagna vaccinale, si rendeva necessario un intervento legislativo.

 

La non punibilità per i medici chiamati a somministrare i vaccini

L’articolo in questione limita dunque la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l’uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione ed ai singoli prodotti vaccinali.

Punibile solo la colpa grave

Ma ora si è andati oltre. Il 13 maggio, approvando la conversione in legge con modificazioni, del dl 44/21, il Senato ha introdotto l’art. 3 bis (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2), che così recita, testuale: “Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave”.

Ai fini della valutazione del grado della colpa, aggiunge il nuovo articolo,  il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza”.

 

“Scudo” esteso anche a casi non connessi direttamente alla cura del Covid

La novità è estremamente “incidente” perché questa previsione limita la punibilità per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale alle sole ipotesi di colpa grave e lo fa a prescindere dall’attività in concreto svolta dal sanitario, ovverosia anche se il medico non stava trattando, in sé, un caso di Covid, purché il fatto idoneo a costituire reato trovi causa nella situazione di emergenza.

Quella di non limitare l’applicazione della disposizione ai soli casi inerenti al Covid-19 è, in base al parere reso dal relatore dell’emendamento, una scelta collegata alle condizioni in generali difficili nelle quali tutto il personale medico e paramedico si è trovato a dover lavorare a seguito della situazione emergenziale per tutto il sistema, ma è chiaro che fa molto discutere il fatto che la norma faccia riferimento a qualsiasi attività di professione sanitaria, anche se relativa a casi non inerenti al Covid-19, introducendo uno scudo penale praticamente per tutti i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici e dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché degli psicologi.

Il percorso di conversione del decreto legge non è terminato, il testo dovrà ricevere il definitivo via libera dalla Camera, ma con molta probabilità lo scudo non sarà toccato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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