Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Rumore dei clienti fuori dal bar

è il Comune a dover vigilare

 

Il rumore dei clienti fuori dal bar? Il Tar della Lombardia, sezione di Brescia, ha pubblicato una recente sentenza, la n. 1255/2017, particolarmente rilevante in materia di danno acustico. Oggetto del ricorso su cui si è espresso il tribunale amministrativo, il fenomeno degli esercizi pubblici, quali bar, ristoranti, pensioni o attività simili all’interno degli immobili in condominio che sovente creano malumori e disagi per le immissioni rumorose.

Sul problema del rumore all’esterno dei bar le questioni in gioco sono due, quella relativa all’eventuale responsabilità del gestore o del proprietario dell’immobile per i danni causati a terzi, e quella relativa al dovere di vigilanza e controllo sugli avventori “rumorosi”.

La Corte di Cassazione ha già stabilito come in assenza di carenze strutturali dell’immobile locato adibito a esercizio pubblico, sia da escludersi il coinvolgimento del proprietario del locale che, quand’anche consapevole delle immissioni rumorose, non abbia fornito alcun apporto alla causazione del fatto dannoso. In concreto, infatti, è stato ritenuto dalla Cassazione che “la domanda risarcitoria poteva essere proposta nei confronti del proprietario solo se egli avesse concorso alla realizzazione del fatto dannoso, quale autore o coautore dello stesso, mentre il solo fatto di essere proprietario, ancorché consapevole, ma senza alcun apporto causale al fatto dannoso, non è idoneo a realizzare una sua responsabilità aquiliana”. (sentenza 16407/2017).

Ma c’è un altro aspetto importante: a chi spetta materialmente il controllo del rumore della clientela fuori dai bar, per prevenire fenomeni di disturbo? Ebbene, il Tar della Lombardia ha affermato che sul proprietario del locale non grava alcun obbligo di vigilanza degli spazi esterni al locale, in assenza di utilizzo e quindi di autorizzazione al loro sfruttamento, dovere che, invece, incombe sull’amministrazione comunale proprietaria dell’area.

La vicenda parte dal ricorso al Tar di una società gestore di un bar la quale, già in precedenza, era stata invitata dal Comune, intervenuto a seguito di diverse segnalazioni, “a verificare i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati e dell’attività esercitata nel suo complesso e a presentare una relazione di misure effettuata da un tecnico competente”. In mancanza, è stato richiesto l’intervento dell’Arpa affinché provvedesse alle necessarie misurazioni.

Contestualmente, la predetta società ha ottemperato alla richiesta, depositando la relazione di impatto acustico nella quale, tra l’altro, si obbligava all’apposizione di cartelli all’esterno del locale, per esortare la clientela a moderare il tono di voce, nonché a controllare il comportamento degli stessi al di fuori del locale, e a non mettere tavolini all’esterno (il plateatico) né a installare mezzi di diffusione sonora.

Nel frattempo l’Arpa prescriveva limitazioni all’utilizzo dell’area esterna dopo le ore 22, gravando il gestore dell’obbligo di impedire lo stazionamento della clientela all’esterno del locale. Dato che la società non ottemperava, il Comune adottava un’ordinanza nel quale la obbligava ad attenersi alle prescrizioni: ordinanza oggetto, appunto, del ricorso al Tar.

Ma per il Tar Lombardia “la misura imposta con specifico riferimento al divieto di stazionamento dei clienti del locale negli spazi esterni appare, infatti, irrazionale nella parte in cui trasferisce sulla ricorrente oneri che graverebbero sulla amministrazione locale stessa. (…): il divieto in parola è implicito nel fatto che la ricorrente non ha alcuna autorizzazione all’uso del plateatico e il controllo sul fatto che ciò non avvenga abusivamente rientra nella competenza del Comune. Pertanto, al gestore non può essere imposto di vigilare su un uso degli spazi esterni autonomamente fatto dagli avventori».

In sostanza l’utilizzo fatto da terzi, nella fattispecie, dai clienti del locale, del suolo pubblico, non può essere ascritto al gestore dello stesso che, conseguentemente, non potrà avere alcuna responsabilità in tal senso, non fosse altro perché non ha a disposizione alcuno strumento di repressione in merito all’illegittimo utilizzo del bene demaniale.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content