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Il primo e sempre utile monito che arriva dall’ordinanza n. 9418/22 depositata dalla Corte di Cassazione il 23 marzo 2022 è che non bisogna mettersi al volante in condizioni psicofisiche alterate; il secondo è quello di prestare (comunque) la massima attenzione quando si stipula un contratto per la Rc-auto, mettendo nero su bianco clausole che, per risparmiare pochi euro sul premio dovuto, possono rivelarsi pesantissime per il portafoglio, come quella che dà diritto alla compagnia assicurativa di rivalersi, in caso di danni, sull’assicurato che venga “pizzicato” a guidare in stato di ebbrezza.

Anche perché in queste circostanze, ed è l’oggetto della decisione specifica, non occorre neppure aspettare l’esito del procedimento penale, l’impresa di assicurazione può procedere con in mano unicamente il verbale che attesta il superamento dei limiti.

Una compagnia cita una propria assicurata per riaversi su di lei del danno risarcito

La compagnia in questione aveva agito in giudizio nei confronti di una sua assicurata la quale, guidando in stato di ebbrezza, come da verbale di accertamento redatto a suo carico, aveva perso il controllo del veicolo ed era finita contro un palo della luce, danneggiandolo.

Una clausola del contratto prevedeva la rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza

L’assicurazione  aveva risarcito il danno all’ente proprietario della strada, ma poi aveva agito davanti al Giudice di pace di Casale Monferrato nei confronti della assicurata sulla base di una clausola contrattuale che prevedeva la rivalsa nel caso in cui il danno fosse stato causato guidando in stato di ebbrezza e superando un determinato tasso alcolico.

Accogliendo l’eccezione dell’automobilista, il Giudice aveva tuttavia sospeso il procedimento, ritenendo che il suo esito dovesse ritenersi pregiudicato dal giudizio penale ancora in corso, e dunque dalla circostanza che la guida in stato di ebbrezza non era ancora penalmente accertata, e dal giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa intentato dalla stessa assicurata.

La compagnia ha proposto ricorso per cassazione contro questa ordinanza di sospensione, sostenendo la tesi che la clausola del contratto di assicurazione in base alla quale era stata esercitata la rivalsa prevedeva il diritto della compagnia di ripetere le somme corrisposte al danneggiato semplicemente sulla base del verbale di accertamento del tasso alcolico, o meglio del  suo superamento rispetto alla soglia fissata sin1,5 gr/l.

Secondo la ricorrente, l’azione di rivalsa poteva essere esercitata a prescindere dal fatto che la violazione del codice della strada fosse confermata dal giudice penale o da altro giudizio, essendo sufficiente a giustificarla la semplice constatazione fatta dai verbalizzanti, con la conseguenza  che dunque dunque non vi era alcuna pregiudizialità tra l’accertamento effettuato in sede penale, o in sede di opposizione alla sanzione amministrativa, e quello che aveva ad oggetto il diritto di rivalsa azionato dalla compagnia.

 

Basta l’accertamento delle forze di polizia

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. “A prescindere da ogni considerazione relativa alla autonomia, ormai nota, tra giudizio penale e giudizio civile, e dunque a prescindere dalla regola per cui non è più necessaria la sospensione del processo civile in attesa della definizione di quello penale – spiegano gli Ermellini -, la clausola contrattuale prevede espressamente che l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’articolo 186 del codice della strada”. La clausola, osserva altresì la Suprema Corte, era compiutamente riportata nelle condizioni generali di polizza,

Pertanto, deduce e conclude la Cassazione, perché operi l’esclusione dell’operatività della polizza è sufficiente “che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell’assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza. Con la conseguenza che il giudizio sull’accertamento della fondatezza di tale contestazione non è pregiudicante rispetto al giudizio in cui si fa valere la mera contestazione, quale condizione di inefficacia della copertura assicurativa” anche se gli Ermellini, non nascondendo la loro perplessità su tale clausola, concludono specificando che “è altra questione naturalmente quella della sua validità”.

Per sicurezza, dunque, evitare di avallare tali clausole nella polizza Rc-Auto e, ovviamente, mai bere alcolici prima di mettersi in strada.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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