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Se si paga in ritardo l’assicurazione non è indennizzabile il sinistro avvenuto durante il periodo di “scopertura” e a nulla rileva il fatto che l’assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento del premio tardivo. Lo ha chiarito la Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 6480/23 depositata il 3 marzo 2023 nella quale la Suprema Corte si è definitivamente pronunciata su un caso clamoroso, essendo coinvolta la Pubblica Amministrazione.

 

Provincia di Crotone condannata a risarcire di tasca propria per aver pagato tardi la polizza

La Provincia di Crotone (in foto, la sede) era stata citata in giudizio nel 2012 avanti il tribunale cittadino da un uomo che ne aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, che sarebbe stato causato dalle condizioni di insicurezza in cui versava la strada provinciale dove era occorso il sinistro. La Provincia si era costituita e aveva a sua volta chiamato in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, Zurich Insurance Plc.

Con verdetto del 2018 il giudice aveva accolto la domanda del danneggiato, rigettando le tesi difensive della Provincia e anche la domanda di garanzia formulata dall’Ente, avendo accertato che quest’ultimo aveva tardivamente versato il premio assicurativo e pertanto al momento del sinistro esso era privo di copertura. 

La sentenza di primo grado era stata appellata sia dal danneggiato sia in via incidentale dall’Ente provinciale, che aveva lamentato anche il rigetto della domanda di garanzia, e Corte d’appello di Catanzaro, con decisione del 2021, aveva da un lato incrementato la liquidazione dovuta alla vittima dell’incidente e dall’altro accolto la domanda di garanzia formulata dalla Provincia.

La Corte territoriale aveva preso atto che l’incidente era avvenuto il 4 giugno 2009 e che il premio assicurativo per l’annualità “2009” era stato pagato il 24 novembre di quell’anno, ma aveva altresì rilevato come il pagamento fosse stato accettato “senza riserve” dall’assicuratore e inoltre che al momento del pagamento sia l’assicurata che l’assicuratore ignoravano dell’esistenza del sinistro. E quindi ne aveva tratto la conseguenza che il rifiuto dell’assicuratore di pagare l’indennizzo non era “conforme ai canoni della buona fede contrattuale”, perché l’accettazione senza riserve del pagamento del premio per l’anno 2009 aveva “ingenerato nella provincia il legittimo affidamento” sul fatto che l’assicuratore avrebbe pagato tutti i sinistri avvenuti nel 2009.

A questo punto è stata la compagnia Zurich a ricorre per Cassazione. La società ha sostenuto che l’accettazione senza riserve del tardivo pagamento del premio assicurativo non costituirebbe di per sé implicita rinuncia, da parte dell’assicuratore, a sollevare l’eccezione di non indennizzabilità del sinistro ai sensi dell’articolo 1901, primo comma, del codice civile, aggiungendo che essa  precluderebbe all’assicuratore la possibilità di eccepire la non indennizzabilità solo in due casi: o quando si dimostri che l’assicuratore abbia accettato il premio sapendo che il sinistro si era già verificato; oppure quando si dimostri l’esistenza di una prassi consolidata tra le parti del contratto, idonea ad indurre l’assicurato a confidare nella operatività della polizza anche nel periodo di morosità. Tuttavia nel caso di specie, faceva notare la ricorrente, né l’una, né l’altra di tali ipotesi erano mai state allegate o provate. E per la Cassazione il motivo è fondato.

 

Accettare il premio tardivo non implica la rinuncia ad eccepire la sospensione della garanzia

La mera accettazione del premio pagato in ritardo – spiega la Suprema Corte – non può costituire di per sé una rinuncia tacita ad eccepire la sospensione della garanzia assicurativa prevista dall’art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento dimostrativo di una inequivoca volontà in tal senso, Tanto meno è sostenibile, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, che l’art. 1460 c.c., nella parte in cui vieta di sollevare l’exceptio inadimpleti contractus quando questa sia contraria a buona fede, vieti all’assicuratore, dopo avere ricevuto il pagamento tardivo del premio, di eccepire la non indennizzabilità del sinistro avvenuto dopo la scadenza del periodo assicurativo”.

Gli Ermellini ammettono che è esistito nell’ambito della giurisprudenza di legittimità un diverso e contrario orientamento, ma esso “non solo è stato di fatto abbandonato (l’ultima decisione in tal senso risalente a sedici anni fa), ma ad esso questa Corte ha già ritenuto non potesse più darsi continuità, a causa sia dell’erroneità dei presupposti su cui si fondava, sia degli esiti paradossali cui conduceva”.

Effetti paradossali in quanto, spiega la Suprema Corte, questa lettura “contrasterebbe con il tradizionale principio dell’interpretazione utile (in virtù del quale è inibito all’interprete adottare interpretazioni della norma giuridica che privino quest’ultima di qualunque effetto sensato). Infatti nel caso di mancato pagamento del premio assicurativo, una volta spirato il termine di cui all’articolo 1901 c.c., il contratto entra in una fase di stallo destinata immancabilmente a concludersi, in quanto delle due l’una: se l’assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc; se l’assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l’assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi Se, invece, si ritenesse che l’accettazione del pagamento tardivo del premio senza riserve, da parte dell’assicuratore, comporti sempre e comunque una tacita rinuncia a far valere l’inefficacia della polizza, si perverrebbe a questi effetti paradossali: l’articolo 1901 c.c. non avrebbe alcun senso, giacché in tutti i casi di pagamento tardivo, accettato senza riserve, il contratto produrrebbe i suoi effetti ex tunc; l’assicuratore pertanto sarebbe sempre posto in un’alternativa non prevista e non voluta dalla legge: se vuole conservare il contratto, dovrà indennizzare anche i sinistri avveratisi nel periodo di scopertura; se non vuole indennizzarli, dovrà rinunciare al contratto; si introdurrebbe così a carico dell’assicuratore un onere, al momento di accettazione del pagamento tardivo del premio, di dichiarare apertamente di non voler indennizzare sinistri già avvenuti nel periodo di carenza, onere non previsto da alcuna norma”.

Di qui dunque l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e con l’occasione gli ermellini hanno pronunciato il seguente principio di diritto di cui tutti gli assicurati dovranno tenere conto:  “non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 1901 c.c., a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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