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Che succede se i premi assicurativi successivi al primo, cioè il rinnovo della polizza Rc-Auto, vengono saldati in ritardo? La compagnia di assicurazione risponde nei confronti dei terzi danneggiati? Di questa per nulla infrequente casistica si è occupata la Cassazione, con l’ordinanza 33790/23 depositata il 4 dicembre 2023 relativa a un tragico incidente stradale.

La causa civile per il risarcimento per un tragico incidente stradale

I familiari di un uomo investito da un automobilista e deceduto a causa dei traumi riportati avevano citato in giudizio per essere risarciti, avanti il Tribunale di Torre Annunziata, il conducente e il padre, proprietario della vettura, nonché la compagnia assicurativa dell’auto ma in seconda battuta anche l’impresa di assicurazione mandataria per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania all’epoca del sinistro, nel 2003, a fronte della comunicazione della prima di non poter indennizzare il danno per scopertura assicurativa.

Auto priva di copertura assicurativa, i giudici condannano la compagnia del Fondo Vittime

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, che aveva condannato l’automobilista, il tribunale civile, con decisione del 2013, accogliendo parzialmente la richiesta risarcitoria, aveva dichiarato la responsabilità del conducente della vettura nella verificazione dell’incidente nella misura del 70 per cento e aveva in effetti accertato che il veicolo investitore era sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro e aveva pertanto condannato l’impresa designata dal Fondo Vittime a risarcire i familiari della vittima.

In appello invece affermata la legittimazione passiva della compagnia di assicurazione del veicolo

I congiunti avevano quindi appellato la sentenza avanti la Corte d’appello di Napoli lamentando la mancata liquidazione iure hereditatis del danno morale patito dalla vittima del sinistro per la sofferenza derivante dalla gravità delle lesioni, dalla prolungata malattia ed agonia (durata 24 giorni) sino alla morte e del danno da perdita della vita, essendosi il giudice limitato alla liquidazione del danno biologico per l’inabilità temporanea, oltre al mancato riconoscimento dell’importo massimo previsto dalle tabelle di Milano per la perdita cel rapporto parentale in ragione del loro strettissimo legame con il defunto.

Quello che qui preme, tuttavia, è l’appello incidentale proposto dalla compagnia mandataria per il Fondo vittime che, tra le varie cose, lamentava il fatto che il tribunale avesse escluso la legittimazione passiva della compagnia di assicurazione del veicolo investitore avendo questa rilasciato, invece, il tagliando assicurativo per il periodo in cui si era verificato il sinistro.

E i giudici di secondo grado le avevano dato ragione. E, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, avevano dichiarato il difetto di titolarità passiva della compagnia quale impresa designata dal Fondo, confermando per il resto le statuizioni di prime cure. Secondo la Corte territoriale, quindi, era la compagnia assicurativa della macchina a dover rispondere del danno.

In Cassazione i parenti della vittima sostengono la titolarità dell’impresa del Fondo

La vicenda è infine approdata in Cassazione con un ulteriore ricorso dei congiunti della vittima che hanno contestato la sentenza di secondo grado sulla questione della scopertura assicurativa. I giudici come detto, avevano evidenziato che vi era la copia del contrassegno rilasciato dalla compagnia di assicurazione della macchina che recava la copertura dal primo settembre 2003 al primo settembre 2004, ossia nel periodo in cui era occorso il sinistro, del 20 settembre 2003, ma i ricorrenti asserivano che i giudici di seconde cure avevano omesso di esaminare il fatto, decisivo, che il sinistro si era verificato proprio il giorno stesso del pagamento del premio di polizza (successivo al primo), che era scaduto in data primo settembre 2003.

 

Il rinnovo della polizza era avvenuto in ritardo anche dopo il termine di tolleranza

In altri termini, i congiunti della vittima sostenevano che nel caso di specie ricorreva un caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, essendo pacifico che la polizza assicurativa era stata sottoscritta in data primo settembre 2001 con decorrenza dalle ore 24 dello stesso giorno alle ore 24 del primo settembre 2002, che il premio in oggetto era relativo all’annualità 1/9/2003-1/9/2004, e pertanto, era successivo al primo e al secondo (scaduti rispettivamente il 01/09/2002 ed il 01/09/2003), e soprattutto che il premio, relativo al periodo 01.09.2003/01.09.2004, era stato pagato in ritardo rispetto al termine contrattuale del 01/09/2003, in quanto il pagamento era intervenuto solamente il giorno 20/09/2003.

Dunque, secondo i ricorrenti, nella specie ricorreva un caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, e dunque, per effetto del combinato disposto di cui all’art. 7 della L. 990/1969 (ora art. 127 del D.Lgs. 207/2005) ed all’art. 1901, secondo comma c.c., l’auto avrebbe dovuto essere ritenuta sprovvista di copertura assicurativa al momento del sinistro, essendo questo avvenuto, come già detto, il 20 settembre  2003 dopo la scadenza del periodo di tolleranza di 15 giorni (decorrenti dal primo settembre 2003): il pagamento del premio era stato effettuato il giorno 20/09/2003 con conseguente riattivazione della garanzia dal giorno  successivo (21.09.2003) ovvero,  più precisamente, dalle ore 24  dello stesso 20 settembre.

In conclusione, la Corte d’appello partenopea avrebbe sbagliato nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva della compagnia designata per la gestione del FGVS e a condannare per il sinistro e per la refusione delle spese processuali di primo grado unicamente l’assicurazione dell’auto quale responsabile civile e non anche la mandataria del Fondo.

 

Mancato pagamento dei premi successivi al primo opponibile al terzo danneggiato

Doglianze ritenute fondate dalla Suprema Corte che chiarisce la normativa. “Il meccanismo di tutela del terzo danneggiato, previsto dal combinato disposto di cui all’art. 7 della legge n. 990/1969 e dell’art. 1901 secondo comma c.c. opera soltanto nell’ipotesi di mancato pagamento del premio iniziale. Al contrario, il meccanismo di tutela in esame non opera nel caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, una volta decorso, come è qui accaduto, anche il termine di tolleranza di quindici giorni, caso che per l’appunto è stato accertato ricorrere nella specie” spiega la Suprema Corte, e aggiunge. “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l’assicurato non paga il premio (pattuito in un’unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa, che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell’art. 1901 cod. civ., non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo; mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall’art 1901, comma secondo, cod. civ., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dall’art. 7 legge n. 990 del 1969”.

Gli Ermellini citano anche la pregressa sentenza n. 5944/2014 della stessa Cassazione, che concludeva: “Nei contratti di assicurazione della R.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 1901 cod. civ., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto”.

I giudici del Palazzaccio ribadiscono che il citato art. 7, “distinguendo l’ipotesi in cui non venga pagato il premio o la prima rata di esso (comma primo) dall’ipotesi in cui non vengano pagati i premi successivi (comma secondo), contrappone l‘inadempimento iniziale all’inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, facendo discendere soltanto dal primo la non opponibilità del mancato pagamento della polizza. In altri termini, qualora l’assicurato non paghi i premi (o i ratei del premio) successivo al primo, la copertura resta sospesa fino all’avvenuto pagamento e tale sospensione è opponibile ai terzi danneggiati, stante l’assenza di valido pagamento al momento del sinistro”.

Dunque, va a concludere la Cassazione, la Corte territoriale, posto che nel caso specifico era risultato provato che il premio non pagato era quello successivo alla prima scadenza contrattuale, “non avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada ma dichiarare l’opponibilità anche al danneggiato della sospensione del rapporto della polizza assicurativa”.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di titolarità/legittimazione passiva della compagnia mandataria del Fondo e, conseguentemente, laddove condannava per il sinistro e la refusione delle spese processuali di primo grado esclusivamente la compagnia responsabile civile, mandando erroneamente esente la compagnia assicuratrice del FGVS.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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