Sono da indennizzare tutti i danni alla salute insorti dopo una vaccinazione, anche quelle non obbligatorie e molto risalenti nel tempo, purché ci sia un nesso tra inoculazione del vaccino e conseguenze «irreversibili».
A ribadire con forza questo principio la Corte di Cassazione, deliberando definitivamente sulla richiesta di una donna vaccinata (presumibilmente) con il metodo Salk nel 1961 ma che aveva invece sviluppato la poliomielite e che finora era stata esclusa dal diritto ad essere risarcita, in quanto all’epoca quell’immunizzazione era facoltativa.
Indice
Respinta in primo e secondo grado la domanda di indennizzo
La donna infatti aveva presentato la domanda volta al riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, ma il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistente, con elevata probabilità, il nesso di causalità tra vaccinazione antipolio (somministrata nel 1961 ovvero mediante contatto con soggetti vaccinati), e la poliomielite e, richiamata la consulenza tecnica che aveva ritenuto somministrato il vaccino con il metodo Salk, riteneva poco verosimile la dipendenza della patologia dalla somministrazione del vaccino e valorizzava anche la tempistica dello sviluppo della malattia, ritenuta non coerente con indicazioni scientifiche e con il contesto.
Decidendo sul ricorso presentato dalla danneggiata, incentrato sulla ritenuta esclusione della somministrazione del vaccino Sabin in favore di quello Salk, la Corte d’Appello di Venezia nel 2017 escludeva la tracciabilità, all’epoca della somministrazione, della vaccinazione antipolio praticata e tale da determinare un’inversione dell’onere della prova, escludeva la somministrazione del vaccino Sabin, in adesione alla consulenza tecnica d’ufficio non specificamente criticata al riguardo, e, quanto al nesso di causalità tra poliomielite e vaccino, riteneva la sola eventuale compatibilità cronologica criterio dì per sé insufficiente per stabilire una relazione qualificata, nell’incertezza tra tempi di latenza e insorgenza dei sintomi; inoltre, quanto all’inefficacia del vaccino, per contagio da altro soggetto, escludeva il diritto all’indennizzo per essere il fatto generatore del diritto solo la somministrazione del vaccino.
La donna ricorre per Cassazione
La signora ha quindi proposto ricorso anche per Cassazione, con plurimi motivi, deducendo violazioni di legge e censurando la sentenza in riferimento all’obbligo di tracciabilità dei vaccini e al principio di vicinanza della prova anche ai fini del riconoscimento del nesso causale; per avere escluso, a fronte dell’assenza di tracciabilità del vaccino somministrato, l’impiego del vaccino Sabin affermando la somministrazione del Salk e omesso l’esame di un fatto decisivo quale l’uso del vaccino Sabin prima del 1962, come accertato, nella specie, dalla Cmo di Padova; per aver ipotizzato la somministrazione del vaccino Salk e disatteso i principi in materia di accertamento del nesso di causalità in ipotesi di vaccino Salk; in riferimento all’applicabilità della legge n.210 del 1992 all’ipotesi residua di contrazione della poliomielite a seguito della vaccinazione inefficace/dannosa, per avere la Corte di merito escluso il diritto all’indennizzo sul presupposto dell’indennizzabilità del solo danno prodotto dalla somministrazione del vaccino.
Ebbene, la Suprema Corte accoglie i motivi e “bacchetta” la Corte di merito per non essersi informata ai principi riaffermati dalla stessa Cassazione, con plurime sentenze “a cui va data continuità, a nulla rilevando il tipo di vaccino antipoliomielite nella specie somministrato”.
La Legge 210/1992
Gli Ermellini, con l’occasione, ripercorrono tutto l’iter legislativo e giurisprudenziale della questione partendo dalla 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati», con la quale è stato riconosciuto un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati: una legge emanata dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un’equa indennità per il danno derivante, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 2043 cod. civ. da contagio o da altra apprezzabile malattia riconducibile a vaccinazione obbligatoria.
In altre parole, il legislatore del 1992 (art. 1, comma 1, legge n.210 cit.) ha introdotto nell’ordinamento, in via generale, il diritto ad un indennizzo per chiunque avesse riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica. Sulla “ratio” della norma è sufficiente richiamare i significativi passaggi evidenziati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 1998: “se il diritto costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrifico della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà, previsto dall’art. 2 della Costituzione, impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno”.
L’estensione della tutela anche alle vaccinazioni non obbligatorie
I giudici del Palazzaccio, nel loro excursus, ricordano quindi che la tutela indennitaria, “inizialmente riconosciuta solo nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie”, è stata ampliata ricomprendendovi anche le vaccinazioni imposte o sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica. Nella già citata sentenza 27 del 1998, e proprio in riferimento alla vaccinazione antipoliomielitica, la Corte Costituzionale, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione, l’art. 1, comma 1, della citata legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, in favore dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695, recante “Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica”.
La vaccinazione antipoliomielitica era sì stata resa obbligatoria con legge 4 febbraio 1966 n. 51, ma anteriormente, la legge 30 luglio 1959, n. 695 aveva fortemente incentivato la vaccinazione, pur non imponendola come obbligo giuridico. Secondo la Corte Costituzionale, non è costituzionalmente lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Consulta, nel 1998, aveva escluso la ragionevolezza di differenziare il trattamento sanitario, imposto per legge, da quello promosso, in base ad una legge, dalla pubblica autorità, in vista della sua diffusione capillare nella società, così come il caso in cui la libera determinazione individuale risulti annullata dalla irrogazione di una sanzione, da quello in cui sia fatto appello alla collaborazione dei singoli per un programma di politica sanitaria.
La Legge 362/99
Tutte queste considerazioni hanno portato alla legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante “disposizioni urgenti in materia sanitaria” che, introducendo, all’articolo 3, disposizioni per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo- americano sulla terapia dei tumori, ha esteso l’indennizzo previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 210, alle condizioni ivi stabilite, ai soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695 e ha introdotto, per questi soggetti danneggiati, il termine perentorio di quattro anni, dalla data di entrata in vigore della legge, per la presentazione della domanda all’azienda unità sanitaria locale competente.
La Cassazione, proseguendo la sua cronistoria, aggiunge tuttavia che quella normazione d’urgenza, interveniva, in quel momento, a protezione solo di alcuni dei danneggiati all’integrità fisica da vaccinazioni antipoliomielite non obbligatorie “non avendo il legislatore del tempo considerato che anche per le vaccinazioni somministrate anteriormente all’entrata in vigore della legge n.695 del 1959 l’ordinamento già prevedeva un regime di registrazione e necessaria attestazione, per i bambini da quattro mesi a sei anni di età”.
Lo stesso legislatore del 1959, che aveva imposto la necessaria attestazione della somministrazione della vaccinazione antipolio per l’ammissione agli asili nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettività di bambini, da quattro mesi a sei anni di età, aveva previsto, per i minori vaccinati prima dell’entrata in vigore della legge n.695, che l’attestato fosse sostituito dal certificato del medico vaccinatore, vistato dall’ufficiale sanitario competente che doveva provvedere alla registrazione.
Dunque, ben prima dell’entrata in vigore della legge n.695 del 1959, introdotta per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica nel Paese, la vaccinazione antipoliomielitica veniva già regolarmente somministrata, in funzione della tutela di un interesse collettivo, prima di avviare i minori, in età prescolare e scolare, verso comunità, a vario titolo, di ritrovo, accudimento, intrattenimento, scolarizzazione. Anche le vaccinazioni antipoliomielite somministrate in epoca antecedente a quel limitato ambito temporale di cui si è detto rispondevano ad una politica sanitaria promossa dallo Stato, attraverso le locali autorità sanitarie, e costituivano condizione imprescindibile, attraverso gli adempimenti amministrativi di registrazione, per l’accesso ad ogni comunità di minori.
Il decreto legge 73/2017
E’ pertanto lampante l’evoluzione della tutela indennitaria, a colpi di significativi arresti della Corte Costituzionale, fino a ricomprendere conseguenze invalidanti di vaccinazioni assunte nell’ambito della politica sanitaria anche solo promossa dallo Stato. In particolare, quanto alle vaccinazioni raccomandate, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, il Giudice delle leggi, con la decisione n. 268 del 2017 cit., ha ribadito il naturale svilupparsi di un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie, il che rende la scelta individuale, di aderire alla raccomandazione, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli e che, sul piano degli interessi garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., è giustificata la traslazione in capo alla collettività, anch’essa obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente da queste conseguano.
Il Giudice delle leggi illumina nel rimarcare che la ragione determinante del diritto all’indennizzo non deriva dall’essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale ma risiede, piuttosto, “nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività e, per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione perché le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo”.
In questo contesto ordinamentale evolutivo, conclude la Suprema Corte, è infine intervenuto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, con legge 31 luglio 2017, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati.
Con la legge di conversione è stato introdotto l’art. 5-quater che, rubricato «Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni» ha introdotto, nell’ordinamento, disposizione di chiusura che estende la tutela prevista dalla legge n. 210 a tutte le vaccinazioni indicate nell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 73, tra le quali risulta inclusa la vaccinazione antipoliomielite. Anche alle vaccinazioni antipoliomielite si applicano, in caso di lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, senza alcun limite temporale come fissato, in passato, dalla legge n.362 del 1999, in riferimento al limitato periodo di vigenza della legge n. 695 del 1959, alla stregua dell’interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata.
Insomma, la Suprema corte chiarisce una volta per tutte che “risulta definitivamente espunto dall’ordinamento, con la norma introdotta dal legislatore del 2017, il ristretto ambito di protezione dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni antipoliomielite non obbligatorie somministrate nell’arco temporale di vigenza di una norma già abrogata nel 1966 (con legge 4 febbraio 1966, n. 51,art.5) ma della quale l’ordinamento aveva voluto conservare, molti anni dopo, la limitata vigenza temporale onde delimitare l’ambito degli aventi diritto alla tutela, e la relativa copertura economica”. E ancora, “l’esplicito richiamo del legislatore del 2017 all’ambito applicativo dell’asse portante della tutela indennitaria per i danni derivati all’integrità psico-fisica dalla somministrazione di vaccinazioni valorizza tutte quelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario, anche solo raccomandato, e che richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo”.
La sentenza della Corte d’Appello impugnata dalla ricorrente è stata pertanto cassata e la causa è stata rinviata, per gli ulteriori accertamenti del caso, alla Corte d’appello di Trieste perché proceda a nuovo esame sulla scorta dei principi pronunciati.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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