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Se un lavoratore, a causa dello stress lavorativo e ai turni massacranti a cui è sottoposto, va incontro a gravi ricadute sulla sua salute, ad esempio di natura cardiaca, il datore di lavoro deve risarcire il danno.

Con l’ordinanza n. 17976/22 depositata il 3 giugno 2022 la Cassazione sezione Lavoro ha definitivamente condannato un’Azienda sanitaria al risarcimento a favore di un proprio medico che, per il troppo pesante carico di lavoro, era stato colto da un infarto, lo specchio della grave situazione di sotto organico in cui versa oggi la Sanità in Italia.

Medico colpito da infarto per il troppo lavoro chiede i danni alla sua Asl

Il dottore aveva citato in causa l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per ottenerne la  condanna al risarcimento del danno subito a motivo della condotta della stessa, riconducibile ad un’ipotesi di mobbing o comunque di violazione dell’art. 2087 c.c., a fronte della quale il professionista, dirigente medico responsabile della Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Pantelleria (in foto), era stato costretto a garantire la reperibilità 365 giorni all’anno e sottoposto a turni massacranti a causa della gravissima situazione in cui versava la struttura ospedaliera: il dottore addebitava a questo fortissima ”pressione” l’infarto che lo aveva colpito. 

In primo grado il Tribunale di Trapani aveva rigettato la domanda, ma nel secondo la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 2016, in riforma della precedente decisione, l’aveva accolta. Diversante dal primo giudice, la Corte territoriale, anche sulla scorta della rinnovata consulenza tecnica d’ufficio, aveva ritenuto il trascorso lavorativo del medico concausa efficiente e determinante della patologica cardiaca e la pretesa risarcitoria meritevole di accoglimento sotto il profilo della violazione dell’art. 2087 c.c., non essendo state adottate le misure necessarie a garantire l’integrità fisica del lavoratore ed, in particolare, il potenziamento dell’organico di personale assegnato alla struttura, onde consentire al dottore la fruizione di adeguati turni di riposo e lo svolgimento di prestazioni lavorative contenute nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva.

 

Stress occupazionale concausa efficiente della patologia

L’Azienda Sanitaria provinciale di Trapani ha tuttavia proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. L’Asl ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043 c.c. nonché dei principi in materia di onere della prova, lamentando l’incongruità logica e giuridica della sentenza, tenuto conto della consistenza del bacino d’utenza del presidio ospedaliero cui il dirigente medico era addetto, della “predisposizione morbigena” dello stesso, del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al ritenere il trascorso lavorativo del dottore in questione quale concausa efficiente e determinante dell’evento lesivo della sua integrità fisica, sulla base del quale era giunta a ritenere provati la sussistenza del danno, la nocività dell’ambiente ed il nesso causale intercorrente tra di essi.

Ma per la Suprema Corte il motivo è infondato. Gli Ermellini condividono il giudizio espresso dalla Corte territoriale in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il CTU incaricato della rinnovazione della perizia, che aveva riconosciuto alle modalità di impiego del professionista la valenza di concausa efficiente e determinante del grave pregiudizio fisico subito dallo stesso, in concorso con il quadro morboso antecedente, valutato però come non prevalente rispetto allo stress occupazionale. Un giudizio basato sul “pieno riscontro” nell’accertamento in fatto operato dai giudici di seconde cure circa l’effettuazione da parte del medico di turni di reperibilità in misura di gran lunga superiori a quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto e la mancata fruizione di riposi settimanali, “accertamento di merito peraltro non rivisitatile in sede di legittimità”.

Il ricorso dell’Asl è stato pertanto rigettato e la condanna al risarcimento confermata. 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Infortuni sul Lavoro

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