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Un turno di lavoro massacrante, con orari che superano di gran lunga quelli previsti dal contratto di categoria e che non contemplano i riposi settimanali, tanto più se osservato per un lungo periodo di tempo, dà diritto al lavoratore di pretendere dalla sua azienda un risarcimento dei danni psicofisici da usura patiti, e a nulla rileva il fatto che sia stato lui stesso ad accettare questi straordinari.

 

Il vigilante chiede alla sua azienda gli “arretrati” per le tante ore di lavoro in più

E’ un’ordinanza particolarmente interessante, la n. 12.540/19, quella depositata il 10 maggio 2014 dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, nell’esprimersi (negativamente) in merito al ricorso proposto da una ditta piemontese.

L’azienda era stata citata in causa avanti il Tribunale di Biella da un dipendente, con mansioni di addetto alla vigilanza, che ne chiedeva la condanna al pagamento di 16mila 500 euro a fronte del fatto che aveva prestato per anni, dal 2008 al 2012, numerose ore di lavoro oltre l’orario ordinario di 40 ore settimanali previsto dal contratto collettivo nazionale per gli istituti di vigilanza privata, senza tuttavia percepire l’esatta retribuzione: nella somma vantata era compreso anche il trattamento maturato per l’attività lavorativa svolta senza usufruire né recuperare il riposo settimanale.

Il Tribunale aveva respinto la domanda per l’anno 2008, rilevando che le ore di lavoro straordinario erano state espletate sulla base di precise richieste del lavoratore, ma aveva accolto la domanda per il periodo successivo sulla base dell’art. 12 del CIR del 2009.

 

La Corte d’Appello e la Cassazione sugli straordinari

La Corte d’Appello di Torino, presso la quale entrambe le parti avevano impugnato la sentenza di primo grado, aveva quindi accolto solo il gravame del vigilantes, riconoscendogli anche le ore di lavoro straordinarie prestate nel 2008, respingendo quello della società e condannandola alla corresponsione dell’ulteriore somma di 10.559,94 euro, ritenendo che per l’anno in questione, sebbene il dipendente avesse chiesto egli stesso di effettuare il lavoro straordinario, tuttavia l’art.81 del CCNL non consentiva di protrarre la prestazione lavorativa straordinaria oltre l’esigibile, sforando nel caso in esame tutti i massimali e che quindi, quanto alla quantificazione di dette ore, non era adeguato il risarcimento del 30% riconosciuto dalla società.

Società che quindi ha proposto ricorso per Cassazione, adducendo una serie di violazioni nella interpretazione e applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli istituti di vigilanza.

Al di là delle questioni “orarie” contestate, preme qui evidenziare il secondo motivo di doglianza, nel quale l’azienda ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc, dell’art. 1227 c. 2 cc e art. 1175 cc, “per non avere la Corte territoriale rilevato il difetto di allegazione e prova in ordine al danno patrimoniale e non patrimoniale, non potendo essere correttamente ritenuti sussistenti in via presuntiva sulla mera affermazione di abnormità della prestazione in sé del lavoratore, smentita dalla corretta applicazione datoriale dell’orario, dall’esclusione dell’attività di vigilanza dai limiti dell’orario previsti dalla legge, dalla disponibilità sempre manifestata dal lavoratore a prestare attività oltre l’orario normale e nella acquiescenza alle condizioni di lavoro applicate”.

 

Datore di lavoro condannato per non aver tutelato l’integrità psicofisica del dipendente

Per la Suprema Corte, tuttavia, tutti i motivi sono infondati. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello di Torino ha correttamente interpretato le norme denunciate per la determinazione delle ore complessivamente prestate dal lavoratore in eccedenza.

Ma, soprattutto, la Cassazione chiarisce che “la prestazione lavorativa eccedente, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell’an in quanto lesione del diritto garantito dall’art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”.

E quanto alla questione del “concorso colposo” del lavoratore, avendo richiesto egli stesso di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, “deve rilevarsi che, a fronte di un obbligo ex art. 2087 cc per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest’ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all’evento rappresentando un’esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante”.

In conclusione ricorso respinto e risarcimento al lavoratore “stakanovista” confermato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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