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Il decreto interministeriale Lavoro-Istruzione-Università n. 48/2923 del 25 settembre 2023, all’articolo 17 comma 1, ha introdotto un’importante misura a favore dei familiari di studenti di scuole o istituti d’istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, e comprese le strutture formative per i percorsi d’istruzione e formazione professionale e le università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con la sola esclusione dei cosiddetti infortuni in itinere, quelli successi nel tragitto casa-scuola (o istituto d’istruzione o struttura formativa o università) e viceversa.

Il provvedimento, più in particolare, definisce requisiti e modalità di accesso al Fondo appositamente costituito presso il Ministero del Lavoro dallo stesso dl 48/2023, con una dotazione di dieci milioni di euro per i decessi dal 2018 al 2023 e di due milioni di euro annui dal 2024.

 

Assegno dallo Stato di duecentomila euro per i familiari degli studenti vittime di infortuni

Il Decreto Lavoro ha stabilito un sostegno economico di duecentomila euro, non soggetto a tasse e rivalsa, cumulabile con altre prestazioni (come l’assegno una tantum erogato dall’Inail per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte dei lavoratori deceduti in seguito ad un incidente sul lavoro o una malattia professionale, oggi pari a 11.612 euro) e che non limita l’indipendente risarcimento del danno: coprirà gli eventi verificatisi dal primo gennaio 2018, quindi è anche retroattivo, e sarà erogato su presentazione di domanda all’Istituto.

I beneficiari

L’assegno spetterà con parità di diritto a coniuge superstite e ai figli e, in mancanza (come nella maggior parte dei casi data la giovane età delle vittime) di questi soggetti, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle della vittima.

In caso di concorso di più aventi diritto, l’assegno sarà suddiviso in parti eguali, e sarà corrisposto, previa istanza di richiesta, entro trenta giorni dall’accertamento che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.

Richieste all’Inail entro novanta giorni

La domanda all’Inail, però, va tassativamente presentata dagli eventi diritto entro 90 giorni dalla data del decesso dello studente, pena l’inammissibilità, mentre in sede di prima applicazione, per gli infortuni verificatisi prima delle data di entrata in vigore del decreto, l’istanza andrà proposta entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Infortuni sul Lavoro

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