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Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi la sentenza del 29 novembre 2018, ma depositata e resa nota a febbraio 2019, con cui la terza sezione civile della Cassazione ha tolto un’ulteriore speranza ai già “tartassati” pendolari che quotidianamente viaggiano sui tremi: quella, cioè, di ricevere un piccolo indennizzo per i tanti, troppi disagi patiti.

I disagi non bastano

La Suprema Corte ha infatti stabilito che, per ottenere il risarcimento per lo stress dei viaggi da incubo, non basta aver viaggiato in piedi su treni gelati d’inverno e torridi d’estate, in ritardo sette mesi su sette, con bagni sporchi e mai un posto a sedere libero, in palese violazione degli standard di “comfort del viaggio” siglati con le Regioni.

Niente risarcimento

Per questo gli Ermellini hanno respinto la richiesta di risarcimento per danno esistenziale avanzata da un professionista che tutti i giorni viaggia da Piacenza a Milano in balia di “ritardi sistematici, sporcizia e affollamento” e che, anno dopo anno, aveva visto la qualità della sua vita “particolarmente peggiorata, per la significativa perdita di tempo, per la stanchezza cronica, ansia e stress, per il tempo sottratto alla famiglia e al riposo“.

Ribaltato il giudizio di primo grado

In primo grado il Giudice di pace di Piacenza, nel 2008, aveva dato ragione al pendolare, condannando Trenitalia a risarcirlo con mille euro. Il giudice d’appello però annullò il risarcimento e la Cassazione ribadisce ora quest’ultima decisione respingendo definitivamente il ricorso.

Le ragioni, tra mille perplessità

Per la Suprema Corte lo stress può essere reale, ma bisogna provare l’effetto dei disservizi sul piano personale. Insomma, si deve tener presente che serve “un grado minimo di tolleranza“, scrivono i giudici della Cassazione che ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza. Nel 2014 il tribunale aveva ritenuto “non dimostrata non l’esistenza dei disservizi, bensì la circostanza che tali disservizi abbiano inciso sulla persona e sulle relazioni” del professionista, “determinando una grave lesione dei suoi diritti fondamentali costituzionalmente garantiti“.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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