Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Com’è noto, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano rappresentano il punto di riferimento nazionale per il calcolo dei risarcimenti e vengono periodicamente aggiornate (in genere a cadenza annuale) anche sulla base dell’indice Istat.

Ma, anche a fronte del fatto che i procedimenti si strascinano per anni, si devono applicare quelle in vigore alla data della decisione della causa o quelle in vigore in precedenza? Non si tratta di una differenza di poco conto.

Ebbene, la Cassazione chiarisce e ribadisce che il giudice deve applicare quelle in vigore al momento della sentenza. La Suprema Corte è intervenuta in merito con l’ordinanza n. 33770/18 depositata il 19 dicembre 2019 deliberando sul ricorso proposto dai familiari di un diciassettenne vittima della strada.

 

La Corte d’Appello aveva applicato le tabelle dell’anno precedente

La Corte di Appello di Salerno (in foto), con pronunciamento del settembre 2017, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Sala Consilina del febbraio 2008 aumentando il risarcimento, rispetto a tanto stabilito dal giudice di prime cure, ai congiunti del giovane, deceduto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nell’agosto del 1985 sulla strada statale n. 18, tra i comuni di Policastro e Torre Orsaia.

I familiari tuttavia hanno ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello con un unico motivo di doglianza, lamentando il fatto che nella liquidazione, avvenuta nel 2017, il giudice dell’impugnazione di merito avesse applicato le Tabelle Milanesi, ma utilizzando quelle del 2008, anziché quelle del 2009 come successivamente aggiornate nel 2017, data della decisione della causa in fase d’appello.

 

Vanno applicate le tabelle vigenti al momento della liquidazione

Ebbene, il motivo è ritenuto fondato. “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte – recita la sentenza – quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall’osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle.

Nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d’Appello di Salerno, nel decidere la causa nell’anno 2017, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all’anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell’importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale”.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e la causa rinviata alla stessa Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che nel procedere al nuovo esame dovrà tenere conto di questo principio.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content