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La sentenza, del tribunale di Bolzano, la n. 638/21, ha fatto molto parlare, ma è indicativa di quanto nella società di oggi sia cambiata la concezione della famiglia strettamente intesa e di come la figura dei nonni sia sempre più pregnante, con riflessi anche sul piano risarcitorio nel caso della perdita per fatto illecito dei nipoti (o viceversa).

La recente giurisprudenza di legittimità, ad esempio, ha ormai chiarito che la condizione della coabitazione non è più un presupposto necessario per risarcire i nonni del danno parentale da perdita dei nipoti, ma i giudici alto atesini sono andati oltre riconoscendo loro il danno da perdita di chance per la mancata nascita del nipotino a causa di complicazioni sopravvenute durante il travaglio su sui i medici non erano colpevolmente intervenuti in tempo. In buona sostanza, è stato riaffermato il diritto anche dei nonni ad avere un legame parentale con il proprio nipote e se qualcuno nega loro quel diritto, deve risarcire l’impossibilità di diventare nonni.

 

La tragica morte di una bimba in sala parto: anche i nonni chiedono il risarcimento

La tragedia si era consumata appunto nella sala parto dell’ospedale dove una ventottenne si era recata per date alla luce la sua primogenita, al culmine di una gravidanza senza alcun problema. Durante il travaglio, però, proprio mentre la mamma stava per partorire, è accaduto il dramma: la piccola è spirata nel grembo materno per “protratta sofferenza ipossica endouterina”.

I genitori ma anche i quattro mancati nonni della bambina si sono rivolti al tribunale per chiedere il risarcimento del danno parentale e/o quello da perdita di chance per il decesso della figlia e della nipotina, nella ferma convinzione che la morte fosse stata causata dalla negligenzaimperizia o imprudenza del personale sanitario del nosocomio in questione.

Le perizie evidenziano responsabilità mediche

Le perizie ordinate dal giudice hanno dato loro ragione, accertando che durante il parto non erano state “seguite le procedure corrette e conformi alla leges artis finalizzate alla tutela del benessere fetale”: dunque, il tragico evento è stato ascritto al comportamento dei sanitari con la conseguente responsabilità dell’ospedale.

I giudici, nello stabilire il risarcimento, hanno osservato che, essendo il feto nato già morto, non c’era stato modo di creare alcun rapporto tra la bambina ed i nonni e che, quindi, non si poteva parlare di lesione di un legame parentale poiché mai esistito.

 

Riconosciuto il danno da partita di chance

Tuttavia, secondo il tribunale di Bolzano, la condotta del personale sanitario che ha causato la morte del feto ha avuto come conseguenza “la totale recisione della possibilità” da parte dei nonni “di poter vedere nascere la loro nipotina e di poter coltivare con lei un solido legame affettivo”, nei termini espressi anche dalla Costituzione.

Si tratta, dunque, di un danno da perdita di chance, dato che, appunto, non è stato leso un legame esistente ma è stato impedito che quel legame, a cui si aveva diritto, venisse instaurato: “La morte del feto – si legge nella sentenza – sopraggiungeva allorquando la nascita era ormai prossima, venendo così frustrata una possibilità in un momento prossimo alla sua concretizzazione». Danno che dunque, conclude il tribunale, deve essere risarcito a discrezione del giudice.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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