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Un passeggero rimasto coinvolto in un incidente stradale ha pieno diritto di chiedere il risarcimento all’assicurazione del veicolo su cui era trasportato, anche se l’altro mezzo coinvolto ha targa straniera e la sua compagnia assicurativa non aderisce al sistema convenzionale del risarcimento diretto. E anche se il conducente di quest’ultimo è esclusivo responsabile del sinistro.

E un’ordinanza di fondamentale importanza quella, la n. 12172/23 depositata l’8 maggio 2023, con la quale la terza sezione civile della Cassazione, accogliendo il ricorso di un terzo trasportato, ha riaffermato questo principio basilare a tutela, appunto, dei passeggeri: un principio di derivazione comunitaria che assegna alle vittime dei sinistri una “garanzia diretta” in un’ottica di “tutela sociale” che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo traportato alla compagnia assicuratrice del mezzo che lo trasportava.

I giudici rigettano la richiesta danni di una donna all’assicurazione del mezzo che la trasportava

Una donna, rimasta per l’appunto ferita a seguito di un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta la propria auto, che però in quell’occasione era condotta da una terza persona, e quindi lei vi si trovava ad essere trasportata, aveva citato in giudizio, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, la compagnia assicurativa della stessa macchina, che non intendeva risarcirla, precisando altresì che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi unicamente al conducente del veicolo di controparte, che non si era fermato ad uno stop mancando quindi di dare la precedenza alla vettura di cui era passeggera e finendole contro.

L’assicurazione estera del veicolo di controparte non aderiva al sistema di risarcimento diretto

La compagnia, tuttavia, nel costituirsi in giudizio aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, obiettando che nel caso di specie non si poteva dare corso all’azione diretta nei suoi confronti, ai sensi del già citato art. 141 del Codice delle assicurazioni,  in quanto tale norma non si sarebbe potuta applicare laddove, come nello specifico, il veicolo di controparte avesse targa estera e fosse assicurato con un’impresa straniera che non esercitava attività assicurativa in Italia e non aderiva al sistema di risarcimento diretto.

Sia il giudice di Pace sia in secondo grado, con sentenza del 2018, il Tribunale di Foggia, avevano accolto tale eccezione, rigettando la domanda risarcitoria e sostenendo che il già citato articolo 141 “concede il diritto di rivalsa all’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 dello stesso codice” che, per l’appunto, escluderebbe, secondo i giudici territoriali, l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, si cui all’art. 149, qualora il veicolo antagonista sia assicurato da un’impresa straniera che non abbia aderito al sistema di risarcimento diretto.

La danneggiata tuttavia non si è data per vinta e ha proposto ricorso anche per Cassazione, denunciando la violazione degli articoli 141 e 150 del codice delle assicurazioni e sostenendo la tesi secondo cui l’azione diretta ex l’art. 141 si applicherebbe anche nel caso in cui il veicolo di controparte sia coperto da un’assicurazione straniera che non abbia aderito al sistema del risarcimento diretto.

 

Azione diretta ammessa anche se la responsabilità del sinistro è tutta in capo alla controparte

Prima di affrontare questo punto tuttavia, la Cassazione entra in un’altra questione preliminare essenziale, ossia quella relativa all’ammissibilità della procedura di risarcimento diretto nei casi in cui la responsabilità dell’incidente sia prospettata come ad esclusivo carico del veicolo di controparte. Più precisamente, i giudici del Palazzaccio ritengono di dover chiarire, dal momento che l’art. 141 consente al terzo trasportato di agire verso l’assicurazione del mezzo su cui era a bordo “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, se nel caso fortuito rientri per l’appunto o meno anche la condotta colpevole del terzo, vale a dire il conducente del veicolo antagonista.

La Cassazione ammette che sulla questione vi sono stati orientamenti diversi nel seno sella stessa suprema Corte, citando una pregressa sentenza di legittimità, la n. 4147/2019, nel quale gli Ermellini avevano fatto rientrare nell’ipotesi del caso fortuito anche la condotta colpevole del terzo, con conseguente inammissibilità, in tal caso, dell’azione diretta parte del passeggero, laddove invece la sentenza n. 17963/2021 aveva ritenuto ammissibile tale azione anche qualora la responsabilità dell’incidente fosse  ascrivibile in via esclusiva al conducente dell’altro mezzo, la cui condotta non era stata pertanto considerata alla stregua di caso fortuito.

 

La norma mira a impedire che il risarcimento del passeggero sia ritardata dagli accertamenti

Ma la Cassazione rammenta anche e soprattutto come questa annosa quaestio sia stata risolta in quest’ultimo senso dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 35318/2022, le quali hanno ribadito che “la nozione di caso fortuito, prevista come limite di applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 del Codice delle assicurazioni, riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.

E azione ammessa anche se l’altra compagnia non aderisce alla convenzione terzi trasportati

Chiarito questo aspetto fondamentale, i giudici entrano nel merito del motivo di ricorso e lo accolgono in pieno, citando anche diversi precedenti della Suprema Corte, a partire dalla sentenza n. 16181/2015. “La persona trasportata – spiegano gli Ermellini – può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all’estero e assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (la cosiddetta CTT)

E questo perché, conclude la Cassazione, atteso “l’articolo 141 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (il Codice delle assicurazioni appunto, ndr) di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio” di causa dal terso trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante”.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Foggia per le azioni conseguenti e quindi l’accoglimento della richiesta risarcitoria da parte del passeggero.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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