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Per fortuna si trattava di un tamponamento con conseguenze limitate per le persone, ma attorno al caso, seguito da Studio 3A-Valore S.p.A., è sorta un’autentica battaglia giuridica trascinatasi per cinque anni e culminata con un pronunciamento fondamentale della Cassazione a tutela dei danneggiati: il diritto al risarcimento di un terzo trasportato prevale su ogni altra questione inerente alla ricerca del responsabile o al rapporto tra assicurazioni.

La vicenda

L’incidente risale a sei anni fa, al febbraio 2013. Una (oggi) 38enne di Sant’Angelo di Piove di Sacco viaggia su una Bmw condotta da un 45enne di Campolongo Maggiore che resta coinvolta in un tamponamento all’interno di una rotatoria tra Corso Spagna e via Messico, nella zona Industriale di Padova: l’auto viene colpita da dietro da una Fiat Punto, a sua volta tamponata da un’Alfa Romeo condotta da un 32enne di origini bulgare ma residente nella Città del Santo.

Sulla dinamica nessun dubbio: nella constatazione amichevole il conducente straniero si assume le sue responsabilità. La passeggera riporta un brutto colpo di frusta, ma si parla comunque di lesioni non gravi, di un’invalidità permanente di 4-5 punti e di 80 giorni di invalidità temporanea tra il 75 e il 25%. La pretesa risarcitoria, tra danni patrimoniali e non patrimoniali, supera di poco i diecimila euro.

 

La richiesta di risarcimento del terzo trasportato

Per essere assistita, la donna, attraverso il consulente personale Nicola Mezzetti, si affida a Studio 3A-Valore Spa, che chiede i danni alla compagnia di assicurazione della Bmw, Axa, sulla base di quanto previsto dall’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni: “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale questi era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (…).

L’impresa che ha effettuato il pagamento ha poi diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.

Ma Axa erige un inaspettato “muro” e nega ogni risarcimento sulla scorta di una (propria) interpretazione dello stesso art. 141. La compagnia dell’auto straniera di controparte responsabile dell’incidente, essendo bulgara, non aderisce alla Card, la convenzione tra gli assicuratori per il risarcimento diretto, il che avrebbe reso non esercitabile (o comunque non scontato) il diritto di rivalsa.

La lunga causa fino in Cassazione

Studio 3A, pienamente convinto nelle proprie ragioni, e per tutelare, oltre che la propria assistita, un principio basilare per i terzi trasportati, non ha ceduto e si è deciso di affrontare una causa, patrocinata dall’avvocato Alessandro Stievanin, del Foro di Padova.

Un procedimento lungo e complesso in cui sono subentrate anche altre questioni rilevanti (come l’affermata capacità a testimoniare dei soggetti coinvolti nell’incidente) e che ha visto due sentenze sfavorevoli del Giudice di Pace e del Tribunale patavino.

Ma si è andati fino in fondo, con un ulteriore ricorso per Cassazione, e la Suprema Corte, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 1279/2019 depositata il 18 gennaio, ha ribaltato la decisione, dando ragione alle tesi sostenute da Studio 3A e dall’avv. Stievanin: un pronunciamento che fa giurisprudenza e già riportato in autorevoli siti di diritto.

 

La decisione della Cassazione

La norma, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale – recita l’ordinanza – che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante, e prescinde dall’accertamento della responsabilità dell’incidente, sollevando il terzo da rischi e oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua compagnia assicuratrice.

L’interesse di tutela del terzo che dovrà essere comunque risarcito prevale dunque su ogni questione inerente alla ricerca del responsabile, con esclusione del solo caso fortuito.

Riconoscendo tale strumento di tutela, aggiuntiva, al terzo trasportato, la giurisprudenza ha quindi disancorato il soddisfacimento del diritto risarcitorio del terzo, comunque dovuto, dalla necessità di coinvolgere in giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore, e così anche dagli aspetti puramente interni alla convenzione assicurativa, che riguarda l’assicurazione del trasportato o del responsabile civile, trasferendo sull’assicurazione del trasportante il rischio inerente a irregolarità o invalidità della assicurazione, entro i limiti del massimale convenuto”.

Prevale sempre il diritto del terzo trasportato a essere risarcito

L’interpretazione che accorda massima tutela alla vittima si armonizza con quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di direttive sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ove la disciplina di diritto interno deve essere interpretata considerando la prevalenza della qualità di vittima-avente diritto al risarcimento su quella di assicurato-responsabile, in conformità al principio solidaristico in virtù del quale il terzo trasportato ha un incondizionato diritto al risarcimento del danno alla persona causato da circolazione, anche illegale o contra pacta, del mezzo da parte dell’assicuratore del vettore.

Questa Corte, pertanto, non intende discostarsi dal succitato orientamento. Alla luce di quanto sopra deve affermarsi la piena legittimazione passiva della compagnia assicuratrice”. Il ricorso è stato perciò accolto con rinvio al Tribunale di Padova in persona di diverso magistrato, per la definizione del risarcimento.

 

Il commento

Un risultato straordinario e un pronunciamento cristallino, che ci ripaga di tanti sforzi: questo procedimento, oltre che un dovere per rendere giustizia a una nostra assistita, per noi ha rappresentato una sorta di “linea del Piave” – commenta il Presidente di Studio 3A-Valore Spa, dott. Ermes TrovòNon potevamo infatti accettare che venisse messo pericolosamente in discussione un punto fermo per i danneggiati e siamo soddisfatti di aver dato un contributo alla definitiva affermazione del principio secondo cui la tutela del terzo trasportato viene prima di tutto.

Da qui in avanti le compagnie di assicurazione non potranno più trovare cavilli per disconoscere questo sacrosanto diritto”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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