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Farà discutere la sentenza n. 98/19 del 18 aprile 2019 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 283, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ossia il Codice delle assicurazioni private, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Avezzano.

Il caso che coinvolge il Fondo Vittime della Strada

Quest’ultimo aveva posto il problema nella parte in cui l’articolo in questione prevede che “in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare”.

Il giudice di pace si era trovato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno alle cose proposta dal conducente di un autoveicolo coinvolto in un sinistro con altro mezzo rimasto sconosciuto.

L’azione era stata esercitata invocando la tutela che il Fondo di garanzia per le vittime della strada assicura nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato.

In applicazione della disposizione censurata, la domanda non si sarebbe potuta accogliere, in quanto, con precedente sentenza, il Giudice di pace di Avezzano aveva accertato che il danneggiato aveva patito un danno biologico con invalidità quantificata nell’1 per cento e che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, com’è noto, si considerano “danni gravi” solo quelli qualificabili come “macrolesioni” e, dunque, eccedenti il 9 per cento di invalidità permanente.

 

Il giudice di Pace paventa la violazione di tre articoli della Costituzione

Il giudice di Pace conveniva che questa interpretazione si fonda sul rilievo che la ricorrenza di un danno grave alla persona rende assai improbabile il rischio di frode.

Tuttavia, egli riteneva che la disposizione censurata si ponesse in contrasto con l’art. 2 della Costituzione, “frustrando uno dei diritti fondamentali dell’individuo”.

Paventava anche la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, della disparità di trattamento e dell’affidamento che il cittadino ripone “nella certezza giuridica e nella coerenza del legislatore», in quanto, a fronte del verificarsi di un identico danno patrimoniale, “consente l’accesso alla tutela risarcitoria del danno alle cose solo a colui che abbia subìto un danno grave alla persona”.

Al riguardo, il rimettente osservava che il danno patrimoniale derivante dal danneggiamento del veicolo assume molto spesso un rilievo notevole in termini economici e non appariva condivisibile agganciare la risarcibilità di tale pregiudizio alla concomitanza di un altro e diverso danno.

Infine, il giudice dubitava anche della legittimità costituzionale della disposizione censurata in riferimento all’art. 24 Cost., assumendo che il limite alla risarcibilità del danno patrimoniale posto dal legislatore si risolverebbe in una menomazione del diritto di azione e di difesa facente capo al conducente che non abbia riportato danni gravi alla persona, il quale, non disponendo di altri strumenti per poter ottenere la reintegrazione del patrimonio ingiustamente leso, sarà costretto a «desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale».

 

Le considerazioni della Corte Costituzionale

Le questioni sollevate appaiono in effetti più che legittime, ma la Corte Costituzionale non è di questo avviso.

“In sintesi – recita la sentenza – il legislatore nazionale ha operato l’estensione della tutela risarcitoria assicurata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada anche al danno alle cose, come richiesto dalla normativa europea, ma l’ha limitata all’ipotesi della contestuale sussistenza di un danno grave alla persona, da intendersi, secondo la giurisprudenza, come conseguente a lesioni di non lieve entità (art. 138 cod. assicurazioni private) e quindi tale da aver determinato un’invalidità superiore al 9 per cento, che costituisce il limite per le lesioni cosiddette micropermanenti di cui all’art. 139 cod. assicurazioni private.

Tutto ciò premesso, le questioni incidentali di legittimità costituzionale non sono fondate con riferimento a nessuno dei parametri indicati dal giudice rimettente.

Non è violato l’art. 24 Cost., atteso che la garanzia di azionabilità in giudizio della pretesa risarcitoria avente a oggetto il danno alle cose è pienamente assicurata, come mostra proprio il giudizio a quo che vede agire in giudizio il soggetto danneggiato da un veicolo non identificato”, anche se poi la pretesa è destinata a risultare inevasa.

Ma, con riferimento all’art. 24 Cost., “questa Corte – prosegue la sentenza – ha costantemente ritenuto che ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale”.

 

Prevale la tutela dei danni alla persona

Ma il succo del pronunciamento riguarda la tutela preferenziale che viene riservata ai danni fisici alla persona. “Neppure è violato l’art. 2 Cost – asserisce la Corte Costituzionale – Il dovere inderogabile di solidarietà – che appartiene ai principi generali nella tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione − trova un elettivo campo di applicazione in normative che realizzano specifiche fattispecie di socializzazione del danno, soprattutto alla persona.

Proprio con riferimento alle vittime della circolazione stradale questa Corte ha affermato che desta allarme sociale il mancato ristoro del danno alla persona cagionato da soggetto non identificato”: espressione di questa tendenza solo, oltre al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, il Fondo di garanzia per l’insolvenza del datore di lavoro e altri istituti di tipo assistenziale, quali l’indennizzo per i danni da vaccinazione, emotrasfusione e somministrazione di talidomide.

La Corte, circa il diritto di solidarietà, cita anche la più specifica fonte internazionale ed europea. “E la Convenzione di Strasburgo e le direttive comunitarie hanno previsto l’istituzione di un Fondo di garanzia per risarcire le vittime della strada quanto al danno alla persona – si chiarisce – Le direttive 2005/14/CE e 2009/103/CE hanno poi ampliato questa tutela prescrivendo che gli Stati membri approntino, per il tramite del Fondo di garanzia, una tutela risarcitoria anche per il danno alle cose quando c’è stato un danno grave alla persona cagionato, in particolare, da un veicolo non identificato.

Ciò il legislatore ha fatto con il d.lgs. n. 198 del 2007, modificando l’art. 283 cod. assicurazioni private e prevedendo, appunto, tale garanzia risarcitoria negli stessi termini della normativa europea. Può, quindi, dirsi rispettata la prescrizione del generale dovere di solidarietà mediato, nello specifico, dal menzionato obbligo derivante dalla normativa europea, rimanendo pur sempre fermo che il dovere di aiutare chi si trova in difficoltà per una causa qualunque può essere adempiuto dal legislatore secondo criteri di discrezionalità e sulla base della necessaria ragionevole ponderazione con altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale”: si sa bene delle difficoltà in cui versa il Fondo.

 

Una delle giustificazioni è quella di evitare le frodi!

Secondo la Corte Costituzionale, infine, non sarebbe violato neppure il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) laddove la disposizione censurata condiziona la risarcibilità del danno alle cose alla sussistenza di un danno alla persona cagionato da veicolo non identificato.

“La normativa europea ha posto una condizione formulata in termini generali – il concorrente danno alla persona deve essere “grave” – ma destinata a essere specificata dalla disciplina degli Stati membri, indicando al contempo la ragione di tale condizionamento nell’esigenza di prevenire frodi al Fondo di garanzia, ritenute possibili in caso di danni non «gravi» alla persona.

Sottesa alla norma nazionale, espressa dalla disposizione censurata, ripetitiva di quella europea, è la medesima ratio, la quale giustifica, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, il trattamento differenziato tra ipotesi di danno alle cose, contestuale a lesioni personali, secondo che queste abbiano cagionato, o no, un danno grave.

Né la giustificazione di tale trattamento differenziato è sminuita se si considera il (pur limitativo) criterio discretivo ritenuto dalla (sopra richiamata) giurisprudenza di legittimità, che fa riferimento agli artt. 138 e 139 cod. assicurazioni private, per cui sono risarcibili i danni alle cose solo se contestualmente ricorrono lesioni personali di non lieve entità ex art. 138, tali da determinare postumi permanenti in misura superiore al 9 per cento ex art. 139.

Rimane in ogni caso, come ragione giustificativa del trattamento differenziato, l’esigenza di evitare frodi al Fondo di garanzia per le vittime della strada”.

La Corte, alla fine, auspica soltanto che il legislatore regolamenti, “in termini più puntuali e non eccedenti l’esigenza di prevenire possibili frodi al Fondo di garanzia, il presupposto dei «danni gravi alla persona, che segna il perimetro della risarcibilità del danno alle cose cagionato da veicolo o natante non identificato: “ciò al fine di meglio attuare la finalità solidaristica sottesa all’obbligo di conformità alla richiamata normativa europea”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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