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Non è infrequente che un paziente lamenti un peggioramento delle sue condizioni dopo un trattamento o un intervento chirurgico. In questi casi, spesso e volentieri il medico se la cava con la giustificazione che il quadro clinico di partenza era già complesso, che la situazione era già compromessa.

Se però si resta convinti che i sanitari abbiano acutizzato il problema, si può chiedere il risarcimento per il cosiddetto “danno iatrogeno differenziale

Cos’è il danno iatrogeno differenziale

Si tratta di un tipo di danno strettamente correlato a casi di malpractice medica (il termine deriva dal greco “iater”, medico, e “genos”, nato, ossia causato dal medico) e rientrante sotto la più ampia voce del “danno biologico”: esso, infatti, consiste nel pregiudizio alla salute determinato, per l’appunto, dall’aggravamento di una lesione o di una preesistente patologia causato dalla condotta colposa del dottore, del chirurgo e, in generale, dei sanitari a cui ci si è affidati.

Ultimamente, peraltro, il danno iatrogeno ha assunto sempre maggiore rilevanza nelle cause per responsabilità sanitaria e i giudici lo riconoscono con risarcimenti e anche con pronunciamenti importanti.

 

La responsabilità medica

Emblematica, in questo senso, una sentenza recentemente pronunciata dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, la n. 13783/2018, su un caso di mala sanità lamentato da una paziente, che aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in seguito a un intervento chirurgico di colecistectomia a cui si era sottoposta in una struttura ospedaliera campana.

La domanda era stata respinta dal tribunale, ma la Corte d’Appello di Napoli, accogliendo l’appello della donna, aveva condannato l’ospedale e il medico chiamati in causa a risarcire la paziente. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale aveva rilevato come, sulla base delle indagini tecniche complessivamente disposte nel corso del giudizio, fosse emersa la piena responsabilità del chirurgo, e dunque dell’ospedale, in relazione alla causazione dei danni denunciati dalla ricorrente, avendo il medico provocato una sezione delle vie biliari della paziente in occasione dell’intervento laparoscopico di colecistectomia.

La struttura ha a sua volta proposto ricorso contro la sentenza d’appello per Cassazione, lamentando, tra l’altro, proprio il fatto che la Corte territoriale avesse erroneamente quantificato la misura percentuale dello specifico danno iatrogeno ricondotto alla responsabilità della struttura sanitaria e del chirurgo, non tenendo conto in modo integrale (e dunque limitando l’incidenza differenziale) della menomazione obiettiva rappresentata dall’asportazione della colecisti della paziente, che sarebbe stata, in ogni caso, inevitabile anche a seguito di una corretta esecuzione della prestazione medica.

 

La sentenza della Cassazione

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il motivo (così come gli altri addotti) è infondato. “Nella determinazione dell’entità del danno iatrogeno ricondotto alla responsabilità della struttura sanitaria e del (omissis) – spiega infatti la sentenza -, la corte territoriale risulta aver correttamente dato conto delle ragioni della limitazione dell’incidenza differenziale della menomazione obiettiva rappresentata dall’asportazione della colecisti della paziente, spiegando in modo analitico i motivi che avrebbero reso plausibile l’aspettativa del recupero di una regolare funzionalità dell’organismo – nella specie mancata – anche ad esito di un’asportazione chirurgica “fisiologica” della colecisti, sottolineando la frequenza dei casi clinici post- operatori caratterizzati da assoluto benessere e da scomparsa dei disturbi digestivi-dispeptici; nulla giustificando la conclusione che siffatta evenienza non avrebbe potuto verificarsi anche nel caso di specie”.

Per gli Ermellini quindi, fatte queste premesse, i giudici d’appello in modo coerente, sul piano logico (oltre che giuridicamente corretto), “hanno prudenzialmente ponderato l’indicato rilievo con la circostanza costituita dall’obiettività della menomazione organica, pervenendo alla ragionevole conclusione della conveniente identificabilità del danno (di regola fissato nella percentuale del 9%) nella più opportuna misura del 5%”.

La vicenda giuridica dimostra l’estrema attenzione che c’è oggi per il danno iatrogeno differenziale e quindi l’opportunità, e finanche il dovere, di pretenderlo, laddove ci si senta di essere stati danneggiati in tal senso.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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