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Se si cade e ci si fa male in un supermercato a causa di liquidi o alimenti disseminati sul pavimento, si ha tutto il diritto di chiedere il risarcimento dei danni patiti, e poco importa che a far cadere le sostanze sia stato un dipendente dell’esercizio riempiendo gli scaffali o un altro cliente: grava infatti sull’azienda la responsabilità di mantenere in sicurezza gli ambienti, sia per i propri lavoratori sia per i consumatori.

A riaffermare con forza questo principio su uno degli infortuni più frequenti la Cassazione, con l’ordinanza n. 22423/21 depositata il 5 agosto 2021.

 

Accolta in appello la richiesta danni di una cliente caduta e infortunatasi in un market

Una donna bolognese aveva citato in causa i titolari di un supermercato chiedendo di essere risarcita per le importanti lesioni fisiche subite in seguito ad una rovinosa caduta avvenuta nell’agosto del 2014 all’interno della struttura, nel reparto di ortofrutta, allorché era scivolata su alcune foglie di verdura bagnate che erano cadute per terra. In primo grado, con sentenza del 2016, il Tribunale felsineo aveva rigettato la sua domanda, ma la Corte d’Appello di Bologna, presso la quale la cliente aveva appellato il pronunciamento di primo grado, con sentenza del 2019 aveva riformato totalmente la decisione dandole ragione, dichiarando il supermercato responsabile della caduta, e quindi dei danni, e condannandolo a liquidarle oltre trentamila euro, oltre a rivalutazione e interessi nonché le spese di giudizio.

L’azienda ha quindi proposto ricorso per Cassazione sollevando in via preliminare un’eccezione di inammissibilità, rigettata, e quindi lamentando il fatto, tra le altre cose, che la Corte territoriale avesse ritenuto provato un fatto in difetto di contestazione specifica di parte convenuta, nonostante questa non vi avesse assistito.

Ma per la Suprema Corte anche questa censura è infondata. Gli Ermellini in particolare hanno evidenziato che la ricostruzione dell’incidente così come avvenuta nei giudizi di merito non era stata contestata dalla ricorrente e che la presenza dei dipendenti al fatto, chiaramente indicata e provata nell’atto di citazione, non era stata tempestivamente messa in discussione. E infine, i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto che non fosse sussistente neppure la dedotta inversione dell’onere della prova ad opera della Corte territoriale. Pertanto, ricorso respinto e condanna del supermercato al risarcimento alla cliente confermato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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