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Con l’interessante sentenza n. 11354/19 depositata il 29 aprile 2019, la Cassazione è entrata in una delicata questione che interesse tantissimi pazienti: la necessità di sottoporsi a cure all’estero.

Secondo gli ultimi dati, stiamo parlando di qualcosa come 350mila italiani all’anno che si avvalgono di strutture sanitarie straniere.

Qui però il caso è particolare: quello di una minore con una gravissima patologia derivate da un errore medico durante il parto per il quale la rispettiva Asl era già stata chiamata a risarcire i suoi genitori.

 

L’Asl non rimborsa le terapie all’estero della minore perché già risarcita

Per curare la piccola, la mamma e il papà l’avevano portata negli Stati Uniti (in foto, l’Henry Ford Hospital di Detroit), con relativi, notevoli costi, di cui hanno chiesto il rimborso, senza risultato, con conseguente citazione in causa dell’Azienda Sanitaria e della Regione Toscana.

In primo grado la loro domanda era stata respinta, ma la Corte d’Appello di Firenze ha accolto  l’appello dei genitori della bambina contro la sentenza di diniego, ritenendo rimborsabili le spese per la terapia sostenta all’estero e considerando irrilevante, e non preclusiva del rimborso stesso – il nodo del contendere – la transazione intervenuta tra le parti nel giudizio civile risarcitorio per la responsabilità medica.

Non solo. La Corte territoriale non ha neppure ritenuto di ravvisare la giurisdizione della Corte dei Conti quanto alla domanda (dell’Asl) di restituzione del rimborso per il primo ciclo di cure negli Stati Uniti, laddove invece il giudice di prime cure aveva ritenuto di trasmettere gli atti alla magistratura contabile: secondo i giudici fiorentini, infatti, la responsabilità contabile era del tutto estranea al giudizio proposto.

 

Asl e Regione ricorrono in Cassazione

Contro la sentenza d’appello hanno quindi ricorso per Cassazione sia l’Asl sia la Regione.

La tesi principale sostenuta dai ricorrenti si appoggiava appunto alla transazione che aveva regolamentato tra le parti l’onere economico consistente nella prestazione sanitaria dovuta dell’Ente pubblico a seguito del danno cagionato.

Ebbene, secondo l’Asl questa transazione andava valutata anche ai fini del diritto al rimborso delle spese mediche sostenute all’estero. Andava cioè accertato se le parti avessero inteso ricomprendere o meno nella transazione stipulata anche i costi che sarebbero potuti derivare dall’effettuazione di eventuali cure all’estero.

E l’accordo avrebbe appunto ricompreso anche le somme relative al pagamento degli oneri derivanti dall’effettuazione di cure fuori dall’Italia. Inoltre, l’azienda sanitaria eccepiva sul fatto che la Corte d’Appello avesse omesso di accertare la prova dei presupposti per la fruizione delle terapie nel centro di specializzazione statunitense richiesto.

Motivi sostanzialmente riproposti anche nel ricorso della Regione, ma che secondo la Suprema Corte sono infondati.

 

La Cassazione respinge il ricorso

La Suprema Corte evidenzia innanzitutto che i ricorrenti lamentano violazioni dei criteri di ermeneutica contrattuale senza però aver specificato tempi e modi di produzione in giudizio di quest’atto transattivo del quale nel ricorso non viene nemmeno trascritto il contenuto.

Ma, al di là di questa censura nella forma, gli Ermellini entrano anche nel merito e ammettono che la stessa Corte d’appello ha dato atto della clausola di rinuncia apposta dai genitori della minore a ogni altra pretesa legata all’evento dannoso dovuto al comportamento colposo dei sanitari.

Ma qui, precisa la Cassazione, “l’essenza, e dunque la ratio decidendi sulla questione in giudizio – della rinunciabilità dei genitori della bambina al sistema di assistenza sanitaria – risiede tutta nel rilievo per cui detta rinuncia non competa al cittadino in ragione della responsabilità delle strutture preposte e ciò perché il sistema sanitario assiste la persona in ragione del diritto garantito dall’articolo 32 della Costituzione e la legge lo assegna a ogni cittadino che ne abbia bisogno”.

 

Il diritto all’assistenza prevale su tutto

In altre parole, la precedente transazione è irrilevante rispetto al diritto alla cura e all’assistenza sanitaria.

“Diritto che sussisterebbe, quand’anche le condizioni della minore non fossero imputabili a responsabilità della struttura sanitaria, se si trattasse di terapie da effettuare in Italia senza mettere in dubbio che l’avvenuto risarcimento del danno ne comprometterebbe l’intervento assistenziale e che, benché il rimborso sia suggestivo di una funzione risarcitoria, l’autorizzazione della cura all’estero, per ragioni di tempi e di professionalità, benché si risolva in un esborso e non nella mera prestazione del servizio, in nulla differisce dall’assistenza dovuta dal servizio sanitario”.

Un’affermazione rilevante che in buona sostanza equipara le cure all’estero alla prestazione che si sarebbe dovuta dare in Italia.

Per concludere, peraltro, la Suprema Corte respinge anche le doglianze riguardanti le modalità delle cure effettuate nel centro statunitense rilevando tra le altre cose come fin dall’inizio fossero previsti due cicli di terapia e che la decisione di non rimborsare il secondo era stata dovuta non a una diversa valutazione delle condizioni legittimanti la terapia estera, ma alla sopravvenuta convinzione da parte dell’Asl che il rimborso fosse precluso alla luce del pregresso accordo transattivo: convinzione, come visto, errata.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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