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La pronuncia fa scalpore perché riguarda l’Ente lirico italiano per eccellenza, l’Arena di Verona, ma la sua portata va anche oltre perché costituisce un precedente per tutte le varie arene estive e per chi organizza spettacoli all’aperto, in generale: per la Cassazione, che così ha statuito nell’ordinanza n. 8766/19 del 29 marzo 2019, in caso di maltempo e di sospensione e annullamento della manifestazione, lo spettatore ha diritto al rimborso del biglietto, anche se nel regolamento specifico non è previsto.

Il codice civile, infatti, prevale: se la prestazione è divenuta impossibile, chi non può più fornirla non può trattenere ciò che ha ricevuto per quella stessa prestazione.

 

“Carmen” sospesa dopo il primo atto

La vicenda. La sera del 23 luglio 2010 una comitiva di turisti pugliesi sta assistendo alla rappresentazione dell’opera lirica “Carmen” all’Arena di Verona, che però viene definitivamente interrotta alla fine del primo atto per le avverse condizioni atmosferiche.

Gli spettatori non ottengono la restituzione del prezzo del biglietto pagato per assistere allo spettacolo e si rivolgono al giudice di Pace di Taranto, che con sentenza del 2014 accoglie la loro domanda.

La Fondazione Arena di Verona impugna il pronunciamento presso il tribunale di Taranto, che però nel 2015 respinge l’appello. La Fondazione quindi ricorre anche per Cassazione, adducendo una serie di motivi e battendo in particolare su due punti: il fatto che il contratto d’acquisto del biglietto era disciplinato da clausole che escludevano il rimborso a spettacolo iniziato, clausole riportate sia nella loro versione completa nel regolamento, sia in sintesi nel biglietto stesso; il fatto che il giudice d’appello abbia ritenuto “la prestazione areniana come inscindibile” escludendo conseguentemente l’ammissibilità “di una esecuzione parziale di essa.

 

La Cassazione rigetta il ricorso dell’Arena di Verona

Secondo la Cassazione, tuttavia, il giudice d’appello ha correttamente considerato lo spettacolo lirico “Carmen” come “un unicum di portata artistica non scindibile”, e, movendo dall’accertamento che nel caso specifico esso “di fatto” non è stato “eseguito nella sua totalità, pur dopo l’esecuzione del solo primo atto”, ha quindi concluso per l’estinzione “a norma dell’art. 1256 del codice civile” dell’obbligazione de qua, con “piena liberazione del debitore incolpevole”, il quale d’altro canto “a norma dell’art. 1463 c.c. non può pretendere (o trattenere) la controprestazione dell’altra parte, essendo venuto meno per circostanze oggettive il sinallagma contrattuale”.

Gli Ermellini convengono anche sulla precisazione del giudice d’appello che “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione”.

La Suprema Corte aggiunge anche che ben a ragione il Giudice di pace ha condannato la Fondazione al rimborso dei biglietti, giacché, “a fronte dell’automatico operare dell’effetto risolutivo ex art. 1463 c.c. con liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile, la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

Dunque, motivi di doglianza ritenuti inammissibili o infondati, ricorso rigettato e spettatori che andranno rimborsati.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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