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Addio alla colpa lieve del decreto Balduzzi e niente responsabilità penale se il medico ha rispettato le linee guida. Rivisti, inoltre, il doppio binario per la risarcibilità dei danni a carico di strutture e sanitari e le tabelle per il danno biologico. Queste le principali novità apportate al Ddl Gelli, sulla responsabilità professionale sanitaria, che ha ripreso il suo cammino al Senato dopo il sì della Camera nei mesi scorsi.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione Sanità riscrivono in sostanza il tema della responsabilità civile e penale dei sanitari, escludendo, con riguardo alla prima l’illecito aquiliano se il medico ha agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, e la responsabilità penale per colpa lieve laddove vengano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (o dalle best-practice clinico-assistenziali), sempre che le stesse risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Con l’emendamento approvato dalla Commissione del Senato (6.100) a firma del relatore Amedeo Bianco (Pd), viene interamente sostituito l’art. 6 del Ddl, sulla responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria. Nella precedente versione del testo, si prevedeva l’inserimento nel codice penale dell’art. 590-ter, secondo cui il medico che, nello svolgimento della sua attività, cagionasse “a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita” rispondeva dei reati di cui agli artt. 589 e 590 “solo in caso di colpa grave”. La stessa era esclusa, laddove, “salve le rilevanti specificità del caso concreto, fossero rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

Il nuovo art. 6 del Ddl abroga espressamente l’esenzione della punibilità del medico per “colpa lieve” (di cui all’art. 3, comma 1, del decreto Balduzzi) e dispone che, dopo l’art. 590-quinquies c.p., venga inserito il 590-sexies, il quale sancisce preliminarmente la responsabilità penale “colposa” del medico per morte o lesioni personali del paziente (punita con le pene previste dagli artt. 589 e 590 c.p.), escludendo la punibilità allorquando l’evento si sia verificato “a causa di imperizia” quando “sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Sul fronte civile viene rivisitato anche il “doppio binario” previsto dall’art. 7 del Ddl, che distingue nettamente la responsabilità contrattuale per le strutture sanitarie (pubbliche e private) da quella extracontrattuale per i medici, sia che svolgano la propria attività presso le strutture sanitarie pubbliche o private, sia in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina. Con l’approvazione dell’emendamento 7.100 del relatore, infatti, mentre restano ferme le disposizioni di cui ai primi 2 commi, viene modificato il terzo, confermando che il medico risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., “salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.Viene previsto, inoltre, che “il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 590-sexies del codice penale di nuova introduzione.

Via libera anche, con la previsione di un nuovo comma all’art. 7 del Ddl, all’emendamento che introduce le tabelle per il risarcimento del danno biologico di lieve entità, conseguente all’attività della struttura sanitaria e del medico, mutuandole da quelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, “integrate ove necessario con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste”.

Disco verde, inoltre, alla previsione di un nuovo comma 3-bis che spiega come le disposizioni di cui all’art. 7 costituiscano “norme imperative ai sensi del codice civile e alla sostituzione della rubrica dell’articolo (attualmente recante: “Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria”) con la seguente: “Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria”.

Approvato pure un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la possibilità di modificare il Codice Civile al fine di: introdurre un termine di prescrizione quinquennale anche per il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento contrattuale della struttura sanitaria e uno decadenziale (di un anno) per l’esercizio dell’azione per la responsabilità contrattuale della struttura, con decorrenza dal giorno in cui il paziente danneggiato è venuto a conoscenza del pregiudizio.

Rimangono salde, al momento, le novità previste dall’art. 8 che introduce il “tentativo obbligatorio di conciliazione” ex art. 696-bis c.p.c. da esperire da parte di chiunque intenda agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria”.

A non subire modifiche, rispetto all’impianto approvato dalla Camera, è altresì l’azione di rivalsa, contemplata all’art. 9 del Ddl, che potrà essere esercitata nei confronti del medico solo per dolo o colpa grave. Invariata, ad oggi, anche la misura della rivalsa, che non potrà superare il tetto massimo del triplo della retribuzione lorda annua.

Trova poi conferma anche l’obbligo di assicurazione per tutti (aziende Ssn, strutture ed enti privati) e l’estensione della copertura anche ai professionisti sanitari in quiescenza. Il compito di individuare i criteri, i requisiti e le garanzie per le polizze assicurative è demandato ad un decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello della salute.

Rimane ferma, infine, l’istituzione del Fondo di Garanzia, ex art. 13 Ddl, per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, finalizzato a risarcire i danni cagionati nelle ipotesi in cui: gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico ovvero gli stessi siano assicurati presso una compagnia che al momento del sinistro sia soggetta ad una procedura di insolvenza.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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