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Se in un ristorante accade un incidente a un avventore il titolare dell’attività deve risponderne e, nel caso particolare di minori, nulla rileva che il bambino sia stato imprudente, perché l’imprudenza a quell’età va messa in conto e dunque nel locale vanno eliminate tutte le situazioni di potenziale rischio.

A ribadire con forza questa posizione di garanzia del gestore di un pubblico esercizio la Cassazione, con l’ordinanza n. 14422/21 depositata il 26 maggio con la quale la Suprema Corte ha definitivamente deliberato su una vicenda drammatica.

 

Tragica morte di un bimbo di tre anni in un ristorante, schiacciato dal crollo di una statua

I genitori di un bambino avevano citato in giudizio la titolare di un noto ristorante palermitano per ottenere il risarcimento dai danni subiti per la perdita del loro figlioletto, deceduto tragicamente il 31 luglio 2005, mentre si trovava all’interno del locale, travolto dal crollo di una statua di legno alta un metro e settanta centimetri e pesante 60 chilogrammi: la ristoratrice era stata anche indagata penalmente per omicidio colposo e il procedimento si era concluso con il patteggiamento della pena.

Con sentenza del del 2014, il tribunale di Marsala aveva accolto la domanda dei genitori condannando la titolare dell’attività a risarcire la coppia, decisione confermata anche dalla Corte d’Appello di Palermo nel 2018.

 

La titolare dell’attività ricorre contro la condanna al risarcimento ma il manufatto era “precario”

La legale rappresentante dell’attività ha quindi proposto ricorso anche per Cassazione contestando la sentenza impugnata in particolare nella parte in cui riteneva che la statua avrebbe avuto piena efficienza causale nella determinazione della tragedia, e dunque anche la “graduazione” della responsabilità. Secondo la ricorrente non ci sarebbe stato alcun collegamento eziologico tra l’evento mortale e il bene in custodia: la ristoratrice asseriva che incombeva sul danneggiato la prova del rapporto eziologico con il manufatto e le risultanze processuali avrebbero dimostrato che il piccolo aveva posto in essere una condotta imprevedibile, arrampicandosi o, comunque, sollecitando la statua in legno e facendola cadere.

Infine, la titolare del locale contestava non solo l’an ma anche il “quantum” stabilito dai giudici territoriali, lamentando il fatto che essi avessero ricompreso, nella voce del danno non patrimoniale, anche una serie di pregiudizi non richiesti con l’originario atto di citazione: ai genitori sarebbe stato riconosciuto un consistente risarcimento nonostante la mancata allegazione di elementi di prova tesi a dimostrare la effettività della lesione riportata nella sua consistenza.

Ma per la Cassazione il ricorso è destituito di fondamento. Gli Ermellini sottolineano come dall’inchiesta fosse chiaramente emerso che la statua presentava una “propensione in avanti” e una precaria collocazione, “confermata dall’esistenza di piccoli vassoi in polistirolo per assestarne l’equilibrio, evidentemente del tutto inadeguati per consistenza e dimensioni, in confronto alla significativa altezza e al rilevante peso del manufatto. Elementi che dimostrano implicitamente, secondo il giudice di appello, l’efficienza causale della res” e che rendono del tutto secondaria la condotta imprevedibile del minore che avrebbe sollecitato la statua.

 

Il danno per la perdita di un figlio può ben essere provato con presunzioni semplici

Infondato anche il secondo motivo di doglianza per i giudici del Palazzaccio, i quali ricordano che “la prova del danno può essere fornita anche con presunzioni semplici, riferita agli elementi fattuali dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio”: non servono infatti prove per attestare il notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un figlio di meno di quattro anni, e ciò, prosegue la Suprema Corte, “sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell’intangibilità della sfera degli affetti, dell’età della vittima e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita, conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale”.

Dunque, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, ed è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”. In conclusione ricorso rigettato e condanna al risarcimento confermata.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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