Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 10 maggio 2018, ha preso un’importante posizione su una questione ancora controversa nell’ambito della responsabilità medica: la possibilità per il paziente danneggiato di chiamare nel procedimento di accertamento tecnico preventivo direttamente la compagnia di assicurazione della struttura sanitaria o del medico.
Sulla questione, infatti, si contrappongono due diversi orientamenti. Il primo, che prevale in dottrina, sostiene che le parti che possono essere chiamate a partecipare al procedimento di ATP vanno individuate tenendo conto dell’azione di merito che il danneggiato intende poi esperire, con la conseguenza che, se l’azione risarcitoria avesse carattere diretto nei confronti dell’assicurazione della struttura o del medico ai sensi della legge Gelli, la compagnia sarebbe legittimata passiva anche nell’accertamento tecnico preventivo. Tuttavia, poiché non è ancora stato emanato il decreto ministeriale previsto per l’attuazione dell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione, per ora il danneggiato può convenire nell’ATP solo la struttura sanitaria o il professionista sanitario.
Vi è poi un altro orientamento che invece evidenzia che la necessità che le compagnie di assicurazione partecipino al giudizio discende sia dalla funzione conciliativa dell’istituto che dal dato normativo: pertanto le stesse hanno già ora e sempre la legittimazione passiva nell’ATP. Per il Tribunale di Verona (in foto) è quest’ultima la posizione corretta, sia per quanto appena detto, che per ulteriori ragioni. Infatti, la possibilità di coinvolgere le compagnie nell’accertamento tecnico preventivo permette “di meglio perseguire la finalità conciliativa che caratterizza l’istituto e che vale a contraddistinguerlo, sotto tale profilo, dalla mediazione, che pure può essere esperita in alternativa all’ATP, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 (della legge Gelli, n.d.r.), ma nella quale le compagnie di assicurazione raramente vengono coinvolte“.
Inoltre, “non va trascurato che il danneggiato sarà indotto a convenire nella procedura stragiudiziale tutti i potenziali soggetti passivi della azione risarcitoria dalla peculiare disciplina in tema di spese che è contenuta nel comma 4 dell’art. 8“. Infine, deve considerarsi che “per molti anni a venire, gli ATP riguarderanno ipotesi di responsabilità da valutarsi sulla scorta delle discipline di diritto sostanziale anteriori alla legge Gelli” e che quindi “la definizione dell’ambito soggettivo dell’istituto non può dipendere dalla piena entrata in vigore delle nuove norme“.
In conclusione, quindi, le parti necessarie dell’ATP sono tutti i soggetti che sono prospettati dal paziente come obbligati a risarcire i danni lamentati.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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